Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Rito speciale – Ricorso – Termine deposito – 15 giorni – Conseguenze
E’ improcedibile il ricorso in materia di appalti, soggetto al rito speciale, dunque alla dimidiazione dei termini ex artt. 119 e 120 del c.p.a., ove sia stato depositato dopo la scadenza del quindicesimo giorno dalla sua ultima notificazione.
N. 00398/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00071/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 71 del 2014, proposto da:
Ambientescuola s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. A.P., con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Puglia, sede di Bari, in Bari, Piazza Massari;
contro
Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Vittorio Emanuele II”, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
nei confronti di
Benacquista Assicurazioni s.n.c., in persona del legale rappresentante p.t.;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del decreto prot. n. 3865/A5 dell’11 novembre 2013 con il quale il Dirigente Scolastico ha disposto l’aggiudicazione in favore della Benacquista Assicurazioni s.n.c. della gara per la stipula del contratto di assicurazione alunni e personale per il triennio 2014-2016;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche se non conosciuti;
nonchè
per la declaratoria di inefficacia dei contratti di assicurazione eventualmente medio tempore sottoscritti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Vittorio Emanuele II”;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio e uditi nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2014 per le parti i difensori avv.ti Dante Leonardi, per delega dell’avv. A. P., e Donatella Testini;
Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità di adottare una sentenza in forma semplificata, ricorrendone le condizioni previste;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile in quanto tardivo.
Ai sensi dell’art. 119, comma II, cod. proc. amm., nei giudizi sottoposti a rito abbreviato tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati, compreso, dunque, il termine perentorio per il deposito del ricorso ex art. 45 cod. proc. amm..
Il deposito del ricorso della soc. Ambientescuola a r.l., in quanto assoggettato al rito speciale in materia di appalti, doveva pertanto effettuarsi entro quindici giorni decorrenti dal momento del perfezionamento, anche per il destinatario, dell’ultima notifica.
Orbene il ricorso, notificato alla società controinteressata in data 30 dicembre 2013, risulta depositato in segreteria solo in data 17 gennaio 2014, dunque oltre i termini dimidiati previsti dal cod. proc. amm..
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in € 2.000,00, oltre I.V.A., C.P.A. e C.U..
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite, quantificate in € 2.000,00, oltre I.V.A., C.P.A. e C.U., in favore dell’Amministrazione resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Maria Grazia D’alterio, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)