Contratti pubblici – Gara – Aggiudicazione definitiva – Anomalia dell’offerta – Giustificazioni – Retribuzioni lavorative inferiori ai minimi tabellari di legge – Ammissibilità – Condizioni e limiti
Deve ritenersi ammissibile l’offerta, formulata non da un’impresa commerciale bensì da un’entità costituita in forma di cooperativa, nella quale pur a fronte della previsione di retribuzioni lavorative inferiori ai minimi tabellari della contrattazione collettiva, limite di norma inderogabile, vi sia l’espresso richiamo a particolari forme di rapporti di lavoro che godano di alcune esenzioni e benefici di legge collegati al regime giuridico regolante l’attività del soggetto che formula l’offerta; sicchè tale richiamo risulta idoneo a dimostrare la congruità del costo indicato e la sua compatibilità con le esigenze di tutela dei lavoratori.
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Vedi Cons. St., sez. III, 5 novembre 2014, n. 5457 – 2014, ric. n. 5523 – 2014.
N. 00385/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01247/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1247 del 2013, proposto da:
Cooperativa Sociale Shalom, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Maurizio Savasta, con domicilio eletto presso l’avv. Giuseppe Romito in Bari, via Crispi 6;
contro
Comune di Barletta, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Franco Gagliardi La Gala, con domicilio eletto presso l’avv. Franco Gagliardi La Gala in Bari, via Abate Gimma 94;
nei confronti di
Auxilium Soc. Coop. Sociale, Consorzio Matrix Società Cooperativa ONLUS;
per l’annullamento
della determinazione dirigenziale del Comune di Barletta n. 844/2013 con la quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva in favore della Cooperativa Auxilium a r.l. del servizio di “assistenza domiciliare integrata”;
per la declaratoria di nullità , invalidità e inefficacia del conseguente contratto di appalto;
per l’annullamento di ogni altra eventuale aggiudicazione all’altro concorrente Consorzio Matrix e di tutti gli altri di gara;
per il risarcimento del danno;
in via incidentale per l’annullamento
della nota del 15 luglio 2013 a firma del Presidente del seggio di gara con la quale è stato negato il diritto di accesso alle giustificazioni dell’offerta economica della Cooperativa Sociale Auxilium.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Barletta;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2014 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori avv. Maurizio Savasta e avv. Giacomo Valla, su delega dell’avv. Franco Gagliardi La Gala;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe la Cooperativa Shalom ha impugnato l’aggiudicazione definitiva in favore della Cooperativa Sociale Auxilium del servizio di assistenza domiciliare integrata del Comune di Barletta.
La ricorrente ha esposto di aver partecipato alla gara, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ottenendo un punteggio totale di punti 80,79, classificandosi al quarto posto, mentre nella graduatoria finale riportava il primo posto l’a.t.i. Villa Gaia Coop. Sociale/Trifoglio Coop. Sociale con punti 89,57, il secondo la coop. Auxilium con punti 87,98 e il terzo il Consorzio Matrix con punti 83,85.
Con altri autonomi ricorsi la Coop. Shalom e la Auxilium avevano impugnato tutti gli atti di gara e, in fase di appello, il Consiglio di Stato ne aveva sospeso l’efficacia rilevando l’illegittimità delle offerte della prima e della seconda classificata che non prevedevano margine di utile e un errore materiale nella somma delle voci dell’offerta della terza classificata.
Il ricorso della cooperativa Shalom era stato dichiarato inammissibile dal T.A.R. per carenza di interesse in considerazione del fatto che l’offerta della Auxilium non era ancora stata oggetto di verifica da parte dell’Amministrazione e quindi non poteva subire alcun tipo di censura; il ricorso della Auxilium era stato invece accolto con annullamento dell’aggiudicazione in favore dell’a.t.i. Villa Gaia-Trifoglio, la cui offerta non prevedeva margine di utile, e conseguente aggiudicazione alla seconda classificata.
La ricorrente aveva quindi interesse attuale all’impugnazione di tale ultimo provvedimento e all’ostensione dell’offerta della Auxilium, negatale dal Presidente della Commissione di gara.
A sostegno del ricorso sono state articolate le seguenti censure:
1. in via preliminare illegittimità del diniego di accesso per violazione dell’art. 13, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 163/2006, degli artt. 97, 11 e 24 Cost., eccesso di potere sotto vari profili;
2. sussistenza dell’interesse a ricorrere per l’impossibilità di aggiudicare il servizio al Consorzio Matrix, la cui offerta economica, rettificata dall’errore di calcolo facilmente riconoscibile, non presentava margine di utile;
3. sull’offerta dell’Auxilium, violazione degli artt. 86, comma 3, 87 e 89 D.Lgs. 163/2006, violazione dell’art. 17 C.s.a., avendo l’offerta previsto retribuzioni inferiori ai minimi tabellari della contrattazione collettiva.
Si è costituito il Comune di Barletta dando atto di avere consentito l’accesso agli atti richiesti dalla ricorrente, chiedendo nel merito il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza del 16 gennaio 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Preliminarmente deve darsi atto che, a seguito della presentazione del ricorso, il Comune di Barletta ha soddisfatto la richiesta di accesso agli atti, di tal che non v’è luogo a pronuncia sulla domanda di accesso proposta in via incidentale.
Nel merito il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
In particolare, seguendo l’ordine con il quale sono state articolate le doglianze proposte, va previamente esaminata la censura afferente l’offerta del Consorzio Matrix, terzo classificato nella graduatoria finale.
In proposito la ricorrente ha dedotto che, benchè il prezzo finale offerto risultasse inferiore alla base d’asta, in realtà la sommatoria delle singole voci di costo portava al prezzo base, con conseguente nullità dell’offerta.
Al riguardo deve osservarsi, in primo luogo, che presentando l’offerta in questione un corrispettivo finale totale di euro 561.258,00, rispetto al prezzo base di euro 566.800, la stessa deve ritenersi valida.
Inoltre, esaminando la tabella dei costi riportata, si evince che, come evidenziato dal Comune resistente, accanto ai singoli costi è riportata la percentuale d’incidenza sul totale, di modo che, applicando la percentuale alle singole voci, si giunge alla sommatoria finale pari ad euro 561.258,00, ovvero il prezzo globale offerto.
Sulla base di tali considerazioni risulta destituita di fondamento l’impugnativa dell’offerta della terza classificata, con conseguente venir meno dell’interesse all’impugnazione dell’aggiudicazione in favore della seconda classificata.
Tuttavia, per mera completezza va anche evidenziata l’infondatezza delle censure riguardanti l’aggiudicazione alla Cooperativa Auxilium.
Infatti, con riferimento all’asserito mancato rispetto del costo minimo del lavoro di cui ai contratti collettivi di categoria, deve rilevarsi che laddove, come nel caso di specie, l’offerta venga formulata non da un’impresa commerciale, ma da un’entità costituita in forma di cooperativa, il principio dell’inderogabilità degli ordinari limiti tariffari concernenti il personale impiegato incontra delle eccezioni, venendo in considerazione rapporti lavorativi che godono di alcune esenzioni e benefici di legge, di tal che il richiamo alle relative agevolazioni è idoneo a dimostrare la congruità del costo orario indicato e la sua compatibilità con le esigenze di tutela dei lavoratori, e la conseguente ammissibilità dell’offerta (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 28 marzo 2011 n. 735; T.A.R. Sardegna, sez. I, 13 marzo 2008 n. 438; T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, 23 febbraio 2006 n. 144; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, n. 10186/2004).
Alla luce di tali considerazioni risulta quindi legittimo l’operato dell’Amministrazione appaltante che, a seguito di verifica delle voci di costo e dell’esame delle giustificazioni presentate dalla seconda classificata, aventi ad oggetto le esenzioni applicate, ha proceduto all’aggiudicazione in suo favore.
In conclusione il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge;
Condanna la ricorrente alla rifusione in favore del Comune di Barletta delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 2.500 oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore
Oscar Marongiu, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)