Processo amministrativo –  Giudizio impugnatorio – Cessazione materia del contendere – Revoca provvedimento impugnato per ragioni sopravvenute – Non sussiste 

 
Va dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse (anzichè la cessazione della materia del contendere) nel caso in cui, con una delibera sopravvenuta, non venga disposta la rimozione in autotutela con effetti ex tunc della delibera impugnata, bensì la revoca per ragioni successivamente intervenute.  
 

N. 00373/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01150/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1150 del 2012, proposto da: 
Soc. Olivieri Costruzioni Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Rosa Volse e Nino Matassa, con domicilio eletto presso Nino Matassa in Bari, via Andrea da Bari, n.35; 

contro
Comune di Rodi Garganico, rappresentato e difeso dall’avv. Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto presso Vito Aurelio Pappalepore in Bari, via Pizzoli, n. 8; 

per l’annullamento
– della deliberazione del Consiglio Comunale di Rodi Garganico n. 6 del 20.3.2012 (mai comunicata alla ricorrente) avente ad oggetto: “Deliberazione C.C. n. 66 del 24.3.1988 ” Costruzione parco giochi per l’infanzia – Olivieri Costruzioni Srl – Sentenza Consiglio di Stato n. 3331/2011” Riattivazione del procedimento espropriativo”;
– di ogni altro atto presupposto, conseguente o in ogni altro modo connesso a quello impugnato, anche non conosciuto, ed in particolare: a) della nota prot. 11561 del 30.12.2011, con la quale il Comune di Rodi Garganico ha trasmesso alla società  ricorrente la sintesi del rapporto di valutazione dell’immobile per cui è causa redatto dall’UTC; b) la predetta sintesi del rapporto di valutazione dell’immobile redatta dall’UTC in data dicembre 2011.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Rodi Garganico;
Viste le memorie difensive;
Viste le dichiarazioni a verbale delle parti;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 marzo 2014 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori Nino Matassa e Vito Aurelio Pappalepore;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
La società  ricorrente impugna la delibera consiliare in epigrafe compiutamente indicata, con cui il Comune intimato ha disposto la riattivazione del procedimento espropriativo già  oggetto di delibera consiliare n. 66/88 e mai concluso, pur in presenza di decreto di occupazione di urgenza dei suoli.
All’udienza del 5.3.2014 la causa è stata trattenuta in decisione sulla scorta delle dichiarazioni a verbale delle parti che hanno rispettivamente dichiarato, a seguito dell’adozione della successiva delibera consiliare n.3 del 30.1.2014, essere intervenuta cessazione della materia del contendere (come sostenuto dalla società  ricorrente) ovvero sopravvenuta carenza di interesse (come sostenuto dal comune resistente).
Va dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito.
La delibera sopravvenuta, infatti, non dispone la rimozione in autotutela con effetti ex tunc, della delibera impugnata, bensì ne contempla la revoca per ragioni successivamente intervenute.
Sulla scorta di tale precisazione, va adottata la pronuncia indicata in dispositivo.
Quanto al regime delle spese, ritiene il Collegio che se ne imponga la compensazione integrale.
A prescindere da ogni questione in merito alla soccombenza virtuale, ciò che rileva in questa sede è, da un lato, la evidente mutevolezza del quadro normativo di riferimento (va rilevato che la intera vicenda contenziosa pregressa- che ha portato alla sentenza del Consiglio di Stato n. 3331/2011 di ottemperanza – è stata segnata, infatti, dalla dichiarazione di incostituzionalità  dell’art. 43 tu. espr. in corso di giudizio e dalla sopravvenuta adozione dell’art. 42 bis tu. espr.) e dall’altro la ben più rilevante circostanza che la delibera impugnata è frutto dell’effetto conformativo della sentenza del CdS 3331/2011 che indicava esplicitamente, quale metodo di legittima apprensione alla mano pubblica del suolo in questione, la riattivazione del procedimento espropriativo, pur dopo la scadenza dei termini per la conclusione dello stesso.
A ciò si aggiunga che l’istituto della c.d. “accessione invertita” (rectius apprensione di bene privato in virtù di procedura espropriativa mai conclusa) risulta, tuttora caratterizzato da frequenti e diffuse oscillazioni giurisprudenziali che concorrono a rendere incerto il quadro normativo di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Cesira Casalanguida, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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