Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Ricorso – Permesso di costruire – Legittimazione ed interesse del terzo – Servitù di affaccio su solaio – Insussistenza – Fattispecie
àˆ privo di legittimazione ed interesse ad impugnare il permesso di costruire il terzo che, pur vantando la lesione del diritto di calpestìo del solaio che subirebbe una modifica strutturale dall’esecuzione del permesso impugnato, possa provare soltanto il diritto di servitù di affaccio (per destinazione del padre di famiglia) che non si estende al diritto di calpestìo del solaio stesso, in assenza di un titolo che ne comprovi la proprietà .
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Vedi Cons. St., sez. IV, ricorso n. 3553 – 2014, ordinanza 28 maggio 2014, n. 2260 – 2014;
N. 00163/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00036/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 36 del 2014, proposto da:
Maria Amodio, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Albanese, con domicilio eletto presso Giovanni Albanese in Bari, via Abate Gimma, n.94;
contro
Comune di Rutigliano, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Didonna, con domicilio eletto presso Michele Didonna in Bari, via Cognetti, n.58;
nei confronti di
Giuseppe D’Alessandro, rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Damato, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, Pza Massari;
Angela Cassano;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del Permesso di costruire n. 52/2012 del 13 novembre 2012 rilasciato ai coniugi D’Alessandro e Cassano dal Comune di Rutigliano in data 15 novembre 2012 per la realizzazione di un nuovo edificio, previa demolizione di parte di quello preesistente, in Rutigliano, alla via Spalato, conosciuto in data 8 gennaio 2014 a seguito di comunicazione d’inizio lavori per il giorno 13 gennaio 2014;
nonchè di ogni atto preparatorio, presupposto, consequenziale e/o connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Rutigliano e di Giuseppe D’Alessandro;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2014 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori Giovanni Albanese, Michele Didonna e Domenico Damato;
Impregiudicata ogni questione inerente la tempestività del ricorso, da approfondirsi nella fase di merito;
rilevato che la ricorrente allega essere proprietaria del solaio/ terrazzo di affaccio da una porta finestra della sua abitazione (oggetto specifico della odierna controversia e punto nodale della decisione) in virtù di destinazione del padre di famiglia, senza allegare o produrre altro titolo;
ritenuto che l’allegato modo di acquisto inerisca, in realtà , le servitù, ma non il diritto di proprietà ;
ritenuta, pertanto, indimostrata la proprietà del solaio/terrazzo, ma al più esistente una servitù di affaccio che- anche nella sua declinazione più completa- non comporta il diritto di calpestio del solaio/terrazzo;
ritenuto, conclusivamente, che non appare sussistere il fumus richiesto;
ritenuto che le spese possono essere integralmente compensate in ragione dell’andamento della fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2014 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Cesira Casalanguida, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)