1. Accesso – Presupposti di rito   – Interesse strumentale alla tutela di un diritto – Diniego – Illegittimità 

2. Accesso ai documenti amministrativi – Presupposti  di rito – Potere non vincolato della p.A. – Divieto di motivazione postuma 

1. Nella procedura di immissione in ruolo nella graduatoria ad esaurimento del personale docente, l’istanza di accesso agli atti, finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la precedenza accordata a quanti seguivano in graduatoria il posizionamento conseguito dall’istante,  configura un interesse differenziato, diretto e attuale alla verifica della legittimità  delle suddette assunzioni, non sussistendo l’intento di esercitare un controllo generalizzato sull’azione amministrativa.


2. Poichè nel valutare le istanze di accesso agli atti l’Amministrazione esprime un giudizio estrinseco sull’esistenza di un legittimo e differenziato interesse in capo all’istante, il diniego opposto è soggetto al divieto di motivazione postuma del provvedimento, trattandosi di esercizio di potere non strettamente vincolato (nel caso di specie, la p.A. è incorsa nel vizio  della motivazione postuma avendo addotto, nel corso del giudizio, un’ulteriore ragione di diniego non costituente mera specificazione di quella originaria ma con essa incompatibile ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 184/2006).

N. 00358/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01420/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1420 del 2013, proposto da: 
Carmela Manciavillano, rappresentata e difesa da sè medesima, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, P.za Massari; 

contro
Ufficio scolastico regionale per la Puglia – Ambito territoriale per la Provincia di Bari, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; 

nei confronti di
Rosaria Morra, Maria Filippa Antonucci; 

per l’annullamento
del diniego di accesso ai documenti (ex art. 116 c.p.a.): graduatoria provinciale docenti scuola infanzia e connessi documenti
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ Ufficio scolastico regionale per la Puglia – Ambito territoriale per la Provincia di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2014 la dott.ssa Maria Colagrande e uditi per l’amministrazione intimata l’avv. Valter Campanile;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Carmela Manciavillano ha richiesto all’Ufficio scolastico regionale di Bari l’accesso agli atti della procedura di immissione in ruolo dalle graduatoria ad esaurimento del personale insegnante della scuola dell’infanzia della provincia di Bari, intendendo verificare per quale motivi, pur essendo essa in posizione preminente nella stessa, e’ stata preceduta, nelle assunzioni a tempo indeterminato e determinato, da altri iscritti nella medesima graduatoria, nonostante nel triennio 2011 – 2013, a seguito dell’aggiornamento periodico della graduatoria, sia avanzata dalla posizione n. 202 alla posizione n. 98 e siano state effettuate 413 immissioni in ruolo, delle quali 309 hanno attinto a posizioni subordinate a quella da essa occupata.
Il MIUR – Ufficio scolastico regionale – Ambito territoriale di Bari, ha negato l’accesso con nota prot. 3011 del 7 ottobre 2013, rilevando che l’istanza sarebbe preordinata ad un controllo generalizzato dell’azione amministrativa, come tale inammissibile ai sensi dell’art. 24 l. 241/90.
Con ricorso ritualmente notificato, l’odierna ricorrente che agisce in proprio ex art. 23 c.p.a., impugna il diniego di accesso, rappresentando di avere pieno interesse al denegato accesso perchè finalizzato a conoscere i motivi per i quali, ancora oggi, è pretermessa nel conferimento degli incarichi di insegnamento, essendo all’uopo necessario disporre dei seguenti documenti, oggetto dell’istanza, relativi alle assunzioni nella scuola dell’infanzia della provincia di Bari:
– domande degli assunti dal 2011 per effetto di riserva ex L. 68/99 dalla graduatoria ad esaurimento;
– contingente dei posti autorizzati per l’assunzione a tempo determinato o indeterminato;
– graduatoria completa dei dati e titoli di titoli di precedenza o preferenza dei candidati;
– proposte di assunzione dei docenti assunti dal 2011 per effetto della riserva ex l. 68/99;
– richieste di avviamento inviate dall’ USR – Puglia all’Ufficio di collocamento obbligatorio di Bari ex art. 7-9 l. 68/99;
– documentazione connessa o richiamata nei predetti atti.
Con l’unico motivo di ricorso – per vizi di eccesso di potere per travisamento dei fatti, violazione dell’art 22 comma 1 lett. b l. 241/90, art. 2 comma 1 d.P.R. 184/06, art. 97 Cost. e falsa applicazione dell’ art. 24 comma 3 l. 241/90 – la ricorrente censura il diniego di ostensione motivato dall’essere stata l’istanza ritenuta preordinata ad un controllo generalizzato dell’azione amministrativa, come tale inammissibile ai sensi dell’art. 24 l. 241/90.
Si è costituita l’intimata Amministrazione, producendo relazione dell’Ufficio scolastico regionale con la quale si riepilogano i fatti e si chiede la reiezione del ricorso. Nella relazione suddetta viene motivato ulteriormente il diniego affermando che l’accesso sarebbe stato “sicuramente concesso se la richiesta fosse stata maggiormente circostanziata e mirata a conoscere l’iter procedurale finalizzato alle nomine in parola”.
Alla c.c. del 19 febbraio 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
 

DIRITTO
Carmela Manciavillano ha proposto ricorso avverso il diniego di accesso opposto dall’Ufficio scolastico regionale di Bari alla sua richiesta di avere copia degli atti della procedura di immissione in ruolo dalle graduatoria ad esaurimento del personale insegnante della scuola dell’infanzia della provincia di Bari, intendendo verificare per quale motivi, pur essendo essa in posizione preminente nella stessa, e’ stata preceduta, nelle assunzioni a tempo indeterminato e determinato, da altri iscritti nella medesima graduatoria.
Il MIUR – Ufficio scolastico regionale – Ambito territoriale di Bari, ha negato l’accesso con nota prot. 3011 del 7 ottobre 2013, rilevando che l’istanza sarebbe preordinata ad un controllo generalizzato dell’azione amministrativa, come tale inammissibile ai sensi dell’art. 24 l. 241/90.
Il ricorso e’ fondato.
Si controverte sulla sussistenza dell’interesse della ricorrente ad accedere ai documenti inerenti alle assunzioni di aspiranti che la seguono nella iscrizione nella graduatoria ad esaurimento per l’insegnamento nelle scuole dell’infanzia della provincia di Bari, disposte nel triennio 2011-2013, onde verificare se gli assunti dispongono dei requisiti necessari per i riconoscimento della precedenza loro accordata, configurandosi, in caso contrario, una lesione del suo diritto all’accesso ai ruoli del personale docente della scuola.
Dalla memoria prodotta dall’Ufficio scolastico si evince che i dati numerici contenuti nel ricorso inerenti alle assunzioni, disposte nel triennio 2011-2013 attingendo dalla graduatoria dei docenti della scuola dell’infanzia, non sono contestati.
Inoltre dai documenti allegati alla memoria della parte resistente risulta che il numero dei posti riservati su base provinciale e non ancora occupati (7% dell’organico provinciale) sono in totale 229, di cui 182 coperti, 47 residui e 16 destinati (8 alla graduatoria ad esaurimento e 8 alla graduatoria del concorso) alle assunzioni per l’a.s. 2013/2014.
Ne consegue che la ricorrente, occupando in graduatoria inizialmente la 202°Í£, poi la 98 ° posizione ed essendo state disposte, per la scuola dell’infanzia nel triennio considerato, 413 immissioni in ruolo, ha un interesse differenziato, diretto ed attuale a verificare la legittimità  delle assunzioni di coloro che la seguivano in graduatoria (309 aspiranti a fronte di un contingente massimo di riservisti pari a 229 unità ).
Tale interesse è evidentemente strumentale alla tutela del diritto al lavoro che ha titolo nell’iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento (C. d. S. 11/01/2012, n. 113) e non ricorre quindi l’intento di esercitare, con l’istanza di accesso, un controllo generalizzato sull’azione amministrativa, erroneamente supposto nella motivazione del diniego impugnato.
Occorre tuttavia tener conto, ai fini dell’annullamento del diniego, che l’Ufficio scolastico nella memoria difensiva adduce una motivazione – la richiesta non è stata accolta perchè non adeguatamente circostanziata, nè mirata a conoscere l’iter procedurale delle nomine – diversa da quella contenuta nel provvedimento gravato.
In linea di principio si osserva che i procedimenti che implicano l’esercizio di un potere non strettamente vincolato soggiacciono al divieto di motivazione postuma del provvedimento (C.d.S. 15 novembre 2010 n. 8040).
Sempre il linea di principio si è affermato che l’amministrazione, nel vagliare le richieste di accesso, esprime un giudizio estrinseco sull’esistenza di un legittimo e differenziato bisogno di conoscenza in capo a chi richiede i documenti (C.d.S. 30 agosto 2013 n. 4321) valutando dunque i presupposti della richiesta.
Non si sottrae quindi al divieto di motivazione postuma l’ulteriore ragione di diniego all’ostensione avanzata in giudizio dalla resistente, anche perchè non si tratta di una mera specificazione di quella originaria, ma è con essa incompatibile, come si desume dall’art. 9 del d.P.R. 184/2006 che distingue i divieti di ostensione previsti dall’articolo 24 della legge 241/90, tra i quali si annovera il controllo generalizzato, dalle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta.
E’ inoltre evidente che è possibile affermare che l’istanza sarebbe stata accolta, se maggiormente circostanziata e mirata a conoscere l’iter procedurale delle nomine, solo dopo aver riconosciuto che l’interesse della ricorrente è esattamente quello di verificare se fosse stata illegittimamente pretermessa nel conferimento degli incarichi.
Nel merito poi è di tutta evidenza che l’elenco dei documenti indicato dalla ricorrente e’ persino piu’ dettagliato, rispetto alla diversa e omnicomprensiva indicazione che secondo l’USR avrebbe permesso di definire favorevolmente l’istanza, posto che i documenti richiesti sono chiaramente funzionali a ricostruire la procedura, anzi le singole procedure, di assunzione dei candidati iscritti nella medesima graduatoria, a tacer del fatto che un eventuale residuo dubbio al riguardo avrebbe dovuto indurre la p.a., secondo buona fede, ad invitare la ricorrente a specificare la sua richiesta, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R 184/2006.
Per le ragioni esposte deve essere pertanto affermato il diritto di Carmela Manciavillano ad accedere ai documenti oggetto dell’istanza di accesso del 1 ottobre 2013.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo (stando la ricorrente in giudizio personalmente, viene fatta applicazione analogica, ricorrendone i presupposti, dell’art. 152 bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, cui l’art. 39 c.p.a. fa espresso rinvio).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento di diniego e ordina all’Ufficio scolastico regionale -ambito territoriale per la provincia di Bari, di consentire l’accesso ai documenti richiesti da Carmela Manciavillano con istanza del 2 luglio 2013 entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 1200.
Contributo unificato rifuso ex art. 13, comma 6-bis.1, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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