Istruzione pubblica – Abilitazione all’insegnamento – Ammissione ai PAS (Percorsi Abilitanti Speciali) –  Requisiti di ammissione – Domanda di ammissione telematica –  Mancata indicazione dei titoli  – Errore materiale nella domanda – Soccorso istruttorio – Necessità 

Nelle procedure concorsuali avviate con domanda telematica, qualora la mancata indicazione del titolo attestante il possesso del requisito di ammissione previsto sia attribuibile ad un mero errore materiale riconoscibile dall’amministrazione procedente come tale, deve essere attuato il soccorso istruttorio ( nella specie la ricorrente aveva attestato il possesso del titolo in sede di reclamo avverso il provvedimento di esclusione).

N. 00159/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00192/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 192 del 2014, proposto da:

Gaia Moschetti, rappresentata e difesa dall’avv. Anna Chiara Vimborsati, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, C.so Vittorio Emanuele, 52;

contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università ‘ e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, e Ufficio Scolastico Regionale per Puglia, in persona del Direttore generale pro tempore, entrambi rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; 

nei confronti di
Massimiliano Bianco, Giuseppe Rago, non costituiti; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della nota Prot. n. AOODRPU n. 10225 del 19.12.2013 a firma del Direttore Generale dell’USR Puglia e del Dirigente recante la pubblicazione dei candidati ammessi ai PAS nell’ambito della procedura concorsuale indetta con Decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 58 del 25 luglio 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (4° Serie speciale – Concorsi) n. 60 del 30 luglio 2013, sulla base delle dichiarazioni contenute nelle domande di ammissione on-line rilevate dal Gestore SIDI nella parte relativa all’elenco degli ammessi ai percorsi abilitanti di competenza degli Atenei (elenco A) e dei candidati esclusi dai percorsi speciali abilitanti, sulla base delle dichiarazioni contenute nelle domande di ammissione on-line rilevate dal Gestore SIDI (elenco D) contenente l’indicazione dei motivi dell’esclusione;
del predetto elenco A) allegato alla nota Prot. n. AOODRPU n. 10225 del 19.12.2013, nella parte in cui esclude la Dott.ssa Moschetti Gaia;
del predetto elenco D) allegato alla nota Prot. n. AOODRPU n. 10225 del 19.12.2013, nella parte in cui include la Dott.ssa Moschetti Gaia;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università ‘ e della Ricerca e dell’ Ufficio Scolastico Regionale per Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2014 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori avv. Anna Chiara Vimborsati, per la ricorrente, e avv. dello Stato Donatella Testini, per le amministrazioni resistenti;
 

Considerato che ad un primo sommario esame, proprio della fase cautelare, il ricorso appare fornito di fumus boni iuris, atteso che la ricorrente è in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso alla procedura;
Considerato che per mero errore materiale il titolo di studio non è stato correttamente riportato nella domanda telematica e che la ricorrente ne ha dichiarato comunque il possesso in sede di reclamo;
Considerato che l’errore risultava facilmente riconoscibile, alla stregua di atti e documenti in possesso della stessa amministrazione procedente, configurandosi pertanto necessario il soccorso istruttorio o l’integrazione documentale;
Ritenuto sussistente il periculum, atteso il prossimo svolgimento dei corsi;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, accoglie nei limiti dell’ammissione con riserva e per l’effetto, sospende i provvedimenti impugnati.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 25.11.2015. .
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)