1. Giurisdizione – Violazione codice della strada – Revoca patente per decurtazione punti – Art. 126 bis Codice della strada – Impugnazione innanzi al G.A. – Difetto di giurisdizione – Principio di omogeneità  del sistema sanzionatorio del Codice della Strada – Giurisdizione del G. O. 


2. Giurisdizione – Violazione Codice della strada – Revoca della patente per decurtazione dei punti ex art. 126 bis Codice della strada – Revoca della patente ex art. 128 Codice della strada – Fattispecie

1. Il provvedimento di revisione della patente di guida a seguito della decurtazione totale dei punti ex art. 126 bis del D.Lgs. n. 285 del 1992 (codice della strada), costituisce misura accessoria alle sanzioni irrogate per effetto dell’accertamento dell’avvenuta violazione al codice; in virtù del principio di omogeneità  del sistema sanzionatorio del codice della strada, il contenzioso relativo all’applicazione di tale sanzione accessoria deve ricondursi alla giurisdizione del giudice di pace (artt. 204 bis, 205 e 216, comma 5 del codice).


2. Ai fini del riparto di giurisdizione esistono sostanziali differenze tra la revisione della patente a seguito di esaurimento dei punti di cui all’art. 126 bis del codice della strada, sanzione automaticamente consequenziale alla perdita dei punti, da quella di cui all’art. 128, caratterizzata dall’esercizio del potere discrezionale della p.A..

N. 00353/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00249/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 249 del 2014, proposto da: 
Giuseppe Ciavarelli, rappresentato e difeso dall’avv. Marcello Nardella, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, Pza Massari; 

contro
Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile Direzione Generale – Foggia; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell’Interno, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’esecuzione con tutti gli atti preordinati consequenziali e connessi:
1) dal provvedimento di revisione della carta di qualificazione del conducente n. FGQ017707 rilasciata dall’Ufficio motorizzazione Civile di Foggia in data 28.04.2010;
2) verbali di contravvenzione num. 700009946886 e 700009946887 della Sezione Polizia Stradale di Teramo;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2014 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Marcello Nardella, per il ricorrente e avv. dello Stato Giuseppe Zuccaro, per le amministrazioni resistenti;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
 

1.- L’odierno ricorrente, sig. Giuseppe Ciavarelli, ha proposto gravame avverso il provvedimento con cui, a seguito della -asserita- perdita totale dei punti, il Direttore dell’Ufficio della Motorizzazione Civile di Foggia ha disposto la revisione della carta di qualificazione del conducente n. FGQ017707, di cui egli risulta titolare.
I Ministeri dell’Interno e delle Infrastrutture e dei Trasporti si sono costituiti in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari per resistere al ricorso, rilevandone l’infondatezza e chiedendone il rigetto.
Alla Camera di Consiglio del 13 marzo 2014 la causa è stata trattenuta per la decisione in forma semplificata.
2.- Rispetto al presente gravame il Collegio dichiara il proprio difetto di giurisdizione.
La Sezione ritiene, invero, di aderire a quell’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’opposizione ex artt. 22 e 23 della legge 689/1981 deve considerarsi ormai rimedio generale esperibile, salva espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti sanzionatori, ivi compresi quelli di decurtazione dei punti della patente aventi carattere di sanzione accessoria; provvedimenti che, ai sensi degli articoli 204bis, 205 e 216, comma 5, del codice della strada, rientrano nella competenza del giudice di pace (cfr. Tar Piemonte, Torino, Sez.II, 27.3.2013, n. 393, 11.4.2012, n. 444 e 3.4. 2012, n. 400; Tar Lombardia, Milano, Sez. III, 13.5.2013, n. 1260; T.A.R. Umbria, I, 22 ottobre 2010, n. 490; T.A.R. Lazio, Latina, I, 14 febbraio 2011, n. 141). Con la conseguenza che anche l’impugnazione del provvedimento con il quale, a seguito dell’esaurimento del punteggio assegnato, è disposta la revisione della patente ex articolo 126bis dello stesso codice, che di tale categoria di atti fa indubbiamente parte, va ascritta al giudice ordinario (cfr. in termini da ultimo Tar Piemonte, II, 25.7.2012; Tar Calabria, Catanzaro, Sez. i, 5.7.2012, n. 704).
Tale orientamento, attualmente condiviso dalle più recenti pronunce della giurisprudenza amministrativa, trae supporto motivazionale da alcune decisioni delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (23 aprile 2010, n. 9691; 29 luglio 2008, n. 20544) ove si afferma in particolare che “… il meccanismo di sottrazione dei punti dalla patente di guida per effetto dell’accertamento dell’avvenuta violazione del codice della strada costituisce (come affermato dalla Corte Costituzionale nella ordinanza n. 247 del 24/6/2005) una misura accessoria alle relative sanzioni..” e se ne fa discendere che “¦il contenzioso relativo all’applicazione di tale sanzione accessoria, nell’ambito del quale devono ricomprendersi anche le questioni relative all’erronea decurtazione del punteggio, deve ricondursi alla giurisdizione del giudice competente in materia (giudice di pace) ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 204 bis e 205 come confermato anche dal D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 216, comma 5, relativo alle opposizioni proponibili avverso la ulteriore misura accessoria della sospensione della patente”.
Il principio dell’omogeneità  del sistema sanzionatorio delle violazioni del Codice della Strada, già  rimarcato dalla Suprema Corte, suggerisce l’interpretazione qui accolta, anche in considerazione delle sostanziali differenze tra la revisione della patente a seguito di esaurimento dei punti e la revisione di cui al successivo articolo 128 del codice della strada; una automaticamente consequenziale all’esaurimento dei punti della patente e l’altra, invece, caratterizzata dall’esercizio del potere discrezionale della p.a..
3.- A norma dell’art.11 c.p.a., si dichiara, pertanto, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e si indica, quale giudice fornito di giurisdizione sulla controversia quello ordinario, presso il quale il giudizio potrà  essere riassunto nei modi e termini di legge.
Sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese relative a questa fase di giudizio in considerazione della non univocità  dell’orientamento giurisprudenziale accolto; fatta eccezione per il contributo unificato che dovrà  essere rimborsato al ricorrente, avendo questi fatto legittimo affidamento sull’indicazione del giudice munito di giurisdizione contenuta in calce al provvedimento impugnato.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), così provvede in ordine al ricorso in epigrafe:
– dichiara il proprio difetto di giurisdizione ed indica quale giudice fornito di giurisdizione il giudice ordinario;
– compensa tra le parti le spese di questa fase di giudizio, fatta eccezione per il contributo unificato che dovrà  essere rimborsato al ricorrente da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Paola Patatini, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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