1. Processo amministrativo – Giudizio  sul silenzio – Provvedimento adottato nelle more del giudizio – Improcedibilità  sopravvenuto difetto di interesse


2. Processo amministrativo – Giudizio sul silenzio – Domanda ulteriore volta ad accertare la fondatezza della pretesa dedotta in giudizio – Presupposti di ammissibilità  ex art. 31 c.p.a.

1. Nell’ambito di un giudizio per l’accertamento dell’illegittimità  del silenzio serbato dalla p.A. sull’istanza del ricorrente, la sopravvenuta adozione da parte dell’Amministrazione nel corso del giudizio di un qualsiasi provvedimento espresso, anche non satisfattivo dell’interesse della parte, che interrompa lo stato di inerzia, rende improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.


2. Nel giudizio sul silenzio ex art. 117 c.p.a., tipicamente finalizzato all’accertamento dell’obbligo della p.A. a riscontrare l’istanza del privato rimasta inevasa, il G.A. può estendere il proprio sindacato sulla fondatezza della pretesa sostanziale azionata soltanto allorchè sussistano i presupposti ex art. 31, comma 3 c.p.a., consistenti nella natura vincolata dell’attività  amministrativa ovvero nell’assenza di ulteriori margini di discrezionalità  in capo alla p.A. procedente, nonchè la completezza dell’attività  istruttoria.

N. 00350/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01269/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1269 del 2013, proposto da: 
Ladisa S.p.A., rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Paolo Bello, presso il quale è elettivamente domiciliata in Bari, via Principe Amedeo, 82/A; 

contro
Azienda Sanitaria per la Provincia di Foggia, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppina Norma Bortone, elettivamente domiciliata presso l’avv. Raffaele Daloiso in Bari, via Abate Gimma n. 231; 

nei confronti di
C.I.R. Food Società  Cooperativa e Sodexo Italia S.p.A., non costituite; 

per la declaratoria di illegittimità 
del silenzio serbato dall’Amministrazione resistente sull’istanza trasmessa dalla ricorrente in data 18.6.2013 e tesa ad ottenere l’indizione di una procedura di gara per l’affidamento del servizio di ristorazione presso i presidi ospedalieri dell’ASL di Foggia ovvero la conclusione della procedura per l’indizione avviata con la deliberazione n. 1037 dell’8.6.2010 del Direttore Generale dell’ASL di Foggia;
e per l’accertamento del diritto della ricorrente a vedere accolta l’istanza proposta e concluso il procedimento.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria per la Provincia di Foggia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2014 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori avv. Francesco Paolo Bello e avv. Raffaelle Daloiso, su delega dell’avv. Giuseppina Norma Bortone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, ritualmente notificato in data 19.09.2013 e depositato in data 4.10.2013, la società  ricorrente propone azione ex art.117 c.p.a. avverso il silenzio serbato dalla ASL di Foggia sull’istanza presentata dalla prima in data 18.06.2013, quale impresa di settore, tesa ad ottenere l’indizione di una procedura di gara per l’affidamento del servizio di ristorazione presso i presidi ospedalieri dell’amministrazione intimata, ovvero la conclusione del procedimento già  avviato con deliberazione del Direttore Generale della ASL Foggia n.1037/2010.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata chiedendo l’integrale rigetto del gravame.
Con memoria depositata il 28 gennaio 2014, l’amministrazione rappresenta che con nota del 10.12.2013, prot.203097, trasmessa in pari data a mezzo PEC al difensore della società  ricorrente, il Dirigente dell’Area Gestione del Patrimonio ASL FG ha riscontrato l’istanza della Ladisa s.p.a., comunicando di aver avviato l’iter per l’indizione della procedura di gara per il servizio di ristorazione ed indicando, come termine per il completamento dell’istruttoria e la successiva fase di verifica obbligatoria presso l’Ares di Bari, il termine di aprile 2014. Chiede pertanto al Collegio di dichiarare l’improcedibilità  del ricorso.
Con memoria di replica, la società  ricorrente, evidenziando che il riscontro dell’amministrazione non è satisfattivo del interesse della parte, atteso che allo stato non risulterebbe adottato alcun concreto provvedimento di indizione della gara e che solo l’effettiva indizione della stessa potrebbe comportare una carenza di interesse al ricorso, chiede un rinvio dell’udienza, fissata per il 13.02.2014, a data successiva al 30.04.2014.
Alla camera di consiglio del 13.02.2014, il difensore della ricorrente ha insistito per il rinvio dell’udienza.
Il collegio, disattesa l’istanza di rinvio, ha introitato il ricorso per la decisione.
Il ricorso in esame va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Invero, costituisce approdo consolidato in giurisprudenza quello secondo cui il ricorso contro il silenzio della p.a. diventa improcedibile ove nelle more del giudizio questa adotti un provvedimento che interrompa la sua inerzia ed integri l’assolvimento dell’obbligo di concludere il procedimento, attivato con l’istanza.
In tal senso si è più volte pronunciato anche questo tribunale (ex multis, Sez. I, 10.7.2012 n. 1403), il quale ha affermato che “Il presupposto per l’azione contra silentium di cui all’art. 117 cod. proc. amm. (e ancor prima di cui all’art. 21-bis L. 1034/1971) è da individuarsi nella circostanza che al momento della pronuncia del giudice amministrativo perduri l’inerzia dell’Amministrazione, così che l’adozione di un qualsiasi provvedimento esplicito, in risposta all’istanza dell’interessato, rende il ricorso o inammissibile per carenza originaria dell’interesse ad agire – se il provvedimento interviene prima della proposizione del ricorso – ovvero improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, se il provvedimento interviene nel corso del giudizio instaurato (ex multis T.A.R. Salerno Campania sez. II 18 gennaio 2012 n. 45; Consiglio di Stato sez. V 25 agosto 2011, n. 4807).
Avendo la ASL Foggia, seppur tardivamente, riscontrato l’istanza della ricorrente, il Collegio non può che rilevare la sopravvenuta la carenza d’interesse al ricorso, atteso che l’interesse all’adozione di un concreto provvedimento di indizione della gara, contrariamente a quanto sostenuto dalla società , va considerato indiretto rispetto a quello qualificato e tutelato con lo speciale rito ex art.117 c.p.a., consistente invero nell’accertamento dell’obbligo della p.a. a riscontrare l’istanza rimasta inevasa.
Il giudice può infatti, ex art. 31, comma 3, c.p.a., pronunciare anche sulla fondatezza della pretesa, ma solo nel caso di atti vincolati o quando non residuino margini di discrezionalità  amministrativa o infine non siano necessari adempimenti istruttori della p.a., ipotesi chiaramente non ricorrenti nella fattispecie.
Ricorrono ragioni equitative per dichiarare la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Francesca Petrucciani, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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