1. Pubblico impiego – Concorso – Decorso del termine di presentazione del reclamo previsto dall’avviso pubblico – Non esclude il potere della p.A. di agire in autotutela 


2. Pubblico impiego – Concorso  – Valutazione dei curricula dei candidati – Discrezionalità  tecnica – Sindacato del giudice – Circoscritto alla verifica della presenza di macroscopiche illogicità  


3. Processo amministrativo – Deposito memorie – Procedimento cautelare – Termine – Perentorietà 

1. Nell’ambito di una selezione pubblica indetta dalla p.A. per la selezione di esperti esterni per l’attuazione del piano integrato PON – FSE, il decorso del termine previsto dall’avviso pubblico per la presentazione dei reclami non impedisce all’Amministrazione di rivalutare, sia pur soltanto a seguito della tardiva presentazione di un reclamo da parte di uno dei classificati in posizione deteriore, i titoli indicati mediante autocertificazione dal primo classificato, dovendosi la decadenzialità  di tale termine essere letta esclusivamente in chiave difensiva a tutela di colui che si ritenga leso dal provvedimento, ma non potendo viceversa vincolare l’Amministrazione alla luce dell’art. 21-nonies, l.n. 241/1990, che non reca un termine espresso oltre il quale l’esercizio dell’attività  di autotutela è illegittimo e dovendosi piuttosto ricondurre la valutazione in concreto sulla tempistica della vicenda al parametro di valutazione della ragionevolezza del termine (nel caso concreto, il principio di ragionevolezza è stato ritenuto non violato).


2. In sede di valutazione dei curricula dei candidati nell’ambito di selezioni pubbliche, l’Amministrazione gode di discrezionalità  tecnica ed il sindacato del giudice è in tali casi circoscritto alla verifica della presenza di macroscopiche illogicità .


3. Il termine fissato dall’art. 55, comma 5, c.p.a. per il deposito di memorie difensive e documenti, analogamente a quelli previsti dal successivo art. 73, comma 1, ha carattere perentorio, in quanto espressione di un precetto di ordine pubblico processuale, posto a presidio del contraddittorio e dell’ordinato lavoro del giudice, sicchè la loro violazione conduce all’inutilizzabilità  processuale delle memorie e dei documenti.

N. 00348/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00023/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 23 del 2014, proposto da: 
Aissa Daoud Baba, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo Sforza e Adriano Pallesca, con domicilio eletto presso l’avv. Paolo Albanese in Bari, via Cancello Rotto n. 3/C; 

contro
Liceo Linguistico “G. Bianchi Dottula” di Bari, in persona del dirigente scolastico pro tempore, e Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, entrambi rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, presso questa domiciliati in Bari, via Melo, 97; 

nei confronti di
Eleonora Fanizzi, non costituita; 

per l’annullamento
previa sospensiva
– della III graduatoria definitiva relativa al progetto PON C1 “Parlons Francais”, bandito dall’Istituto scolastico Liceo Linguistico “G. Bianchi Dottula” per il reclutamento di esperti per l’attuazione del Piano Integrato PON – F.S.E. di Istituto a.s. 2013 – 2014, pubblicata in data 21.11.2013 sul sito del predetto istituto scolastico;
– della nota del dirigente scolastico dell’Istituto “Bianchi Dottula” del 19.11.2013, avente ad oggetto l’annullamento della II graduatoria definitiva PON C1 “Parlons Francais”;
– nonchè di ogni altro atto ad essi presupposto, conseguente e/o comunque connesso;
e per la condanna
dell’Amministrazione scolastica al risarcimento dei danni patiti e patiendi dal ricorrente;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Liceo Linguistico “G. Bianchi Dottula” di Bari e del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2014 la dott.ssa Paola Patatini e udito per la parte ricorrente il difensore avv. Vincenzo Sforza;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Il ricorrente espone di aver presentato la propria candidatura per la selezione di esperti esterni per l’attuazione del piano integrato PON – FSE per l’anno scolastico 2013/2014, relativamente al progetto PON – FSE CI “Parlons Francais”.
A seguito della valutazione dei titoli, come riportati nei curricula vitae dei candidati, ed il successivo colloquio, in data 4 novembre 2013 veniva pubblicata la I graduatoria definitiva, che vedeva il ricorrente classificatosi al secondo posto.
Questi ne contestava allora le risultanze in quanto la candidata prima classificata sarebbe stata priva del necessario requisito della madrelingua.
In data 6 novembre 2013, il dirigente scolastico, accertata in effetti la mancanza del suddetto requisito, seppur autocertificato dalla candidata, provvedeva conseguentemente ad annullare in autotutela la graduatoria e a pubblicarne una seconda rettificata, in cui il sig. Baba Aissa risultava essere al primo posto.
Tuttavia, all’esito dell’istanza di accesso da parte della sig.ra Fanizzi Eleonora, seconda classificata nella II graduatoria, e dell’accertamento d’ufficio condotto dall’amministrazione ex D.P.R. n. 445/00 su quanto autocertificato dal ricorrente e dalla sig.ra Fanizzi, il dirigente scolastico rilevava la non corrispondenza tra quanto prodotto e quanto dichiarato dal sig. Baba Aissa e, pertanto, procedeva a riconvocare la Commissione di valutazione delle candidature, al fine di effettuare il ricalcolo del punteggio.
Alla luce della nuova valutazione, che ha sottratto al ricorrente 2 punti per assenza del titolo di perfezionamento del software e ulteriori 6 punti per assenza dell’esperienza lavorativa quale docente nei corsi svolti presso l’Alliance Francaise, al sig. Baba Aissa veniva attribuito il punteggio di 49,5 punti, collocandolo pertanto in seconda posizione dopo la sig.ra Fanizzi Eleonora (55 punti) nella III graduatoria definitiva, pubblicata dall’istituto in data 21 novembre 2013, dopo l’annullamento in autotutela della II graduatoria del 6 novembre 2013.
Avverso la III graduatoria, nonchè il previo dispositivo di annullamento della II graduatoria, il ricorrente lamenta violazione del bando di concorso; eccesso di potere per sviamento, travisamento dei fatti, disparità  di trattamento, difetto di istruttoria, irragionevolezza, illogicità  e contradditorietà . Ne chiede dunque l’annullamento previa sospensiva dell’efficacia.
Si sono costituite le amministrazioni intimate chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Per la camera di consiglio del 30 gennaio 2014, le parti resistenti hanno depositato memoria difensiva, cui parte ricorrente ha replicato con memoria depositata in data 29 gennaio 2014.
All’udienza del 30 gennaio 2014, avvertite le parti della possibilità  ex art.60 c.p.a. della definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Il ricorrente lamenta in primo luogo la violazione del bando con riferimento alla tempistica ivi indicata.
Recita infatti l’avviso pubblico che: “E’ ammesso reclamo avverso la graduatoria provvisoria entro 15 giorni dalla data di pubblicazione; trascorsi i termini indicati saranno pubblicate le graduatorie definitive.”
A parere del ricorrente, la graduatoria sarebbe suscettibile di modifiche solo entro 15 giorni dalla sua pubblicazione; pertanto, la pubblicazione della III graduatoria (21 novembre) sarebbe tardiva rispetto a quella della I graduatoria (4 novembre).
La censura non può essere condivisa.
E’ chiaro che la previsione del termine decadenziale di 15 giorni va letta esclusivamente in chiave difensiva a tutela di colui che si ritenga leso dalla provvedimento, contemperando comunque l’esigenza di certezza del diritto che non può ammettere che il termine per il reclamo rimanga aperto ad infinitum.
D’altro canto, la stessa non può leggersi come vincolante per l’amministrazione che si troverebbe altrimenti costretta a non poter agire sul provvedimento illegittimo anche laddove ne ravvisi un vizio dopo la scadenza del termine.
Ed è questa la ratio sottesa all’istituto dell’annullamento in autotutela, previsto dall’art. 21-nonies l. n. 241/90 che, nel prevedere il generale potere dell’amministrazione di annullare d’ufficio il provvedimento illegittimo, precisa che esso deve intervenire entro un termine ragionevole.
La norma citata non reca dunque un termine espresso oltre il quale l’esercizio dell’attività  di autotutela è illegittimo, riconducendo invece la valutazione in concreto sulla tempistica della vicenda al parametro di valutazione della ragionevolezza del termine (CdS, VI, n.1081 del 27 febbraio 2012)
Occorre pertanto verificare se nella specie sia stato violato o meno il generale principio di ragionevolezza.
La risposta è negativa, in quanto l’annullamento d’ufficio della II graduatoria, che vedeva il ricorrente primo classificato, è intervenuto in un breve e ragionevole lasso di tempo (13 giorni). Tale intervallo non può comunque ritenersi sufficiente a consolidare un legittimo affidamento della parte sulla situazione scaturente dal provvedimento, tanto più che il ricorrente era a conoscenza dell’istruttoria in corso.
Del pari non è condivisibile la censura dell’eccesso di potere sotto i vari profili indicati dalla parte, non ravvisandosi indizi di illogicità  nella valutazione della Commissione.
Fermi restando la discrezionalità  tecnica di cui gode l’amministrazione in sede di valutazione dei curricula ed il sindacato del giudice circoscritto in tali casi alla verifica della presenza di macroscopiche illogicità , non ravvisabili comunque nel caso di specie, il Collegio rileva come l’accertamento d’ufficio su quanto autocertificato dal ricorrente sia stato svolto anche sulla candidata classificatasi in seconda posizione, in osservanza del principio della par condicio, e come l’istruttoria così svolta abbia accertato solo in capo al primo la mancanza di alcuni requisiti, invece autocertificati.
E’ evidente come una volta verificata la mancanza dei titoli, la sottrazione dei punteggi prima assegnati risulti essere conseguenza necessaria.
Nè può accogliersi la censura sollevata oralmente dal difensore di parte ricorrente, sulla specificazione a posteriori dei criteri di valutazione.
Il bando, invero, indica espressamente al punto 4 i criteri di valutazione delle candidature, specificando in tabella gli indicatori e i criteri di assegnazione dei punteggi, rendendoli così a priori conoscibili a tutti, in osservanza del principio di trasparenza e par condicio.
Con riferimento infine alla memoria di replica depositata dal ricorrente in data 29 gennaio 2014, il Collegio non può che rilevarne la tardività  e la sua inutilizzabilità , essendo stata depositata il giorno antecedente l’udienza e non entro due giorni liberi prima della camera di consiglio, come previsto all’art.55, comma 5, c.p.a..
Ed infatti al termine ivi fissato per il deposito di memorie difensive e documenti, analogamente a quelli previsti dal successivo art. 73, comma 1, va riconosciuto carattere perentorio, in quanto espressione di un precetto di ordine pubblico processuale, posto a presidio del contraddittorio e dell’ordinato lavoro del giudice, sicchè la loro violazione conduce all’inutilizzabilità  processuale delle memorie e dei documenti (Tar Umbria, 13 marzo 2013, n.160).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso risulta infondato.
Sussistono tuttavia ragioni equitative che giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Oscar Marongiu, Referendario
Paola Patatini, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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