1. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Contratto di gestione del servizio P.U.A. –  Carenza di fatturato nel settore di gara –  Avvalimento – Gestione del servizio U.V.M. – Esclusione – Illegittimità  – Fattispecie


2.  Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Requisiti di ammissione – Omessa documentazione – art. 43 D.P.R. 445/2000 – Obbligo di acquisizione d’ufficio – Esclusione – Illegittimità  – Fattispecie

1. La porta unica di accesso e l’unità  di valutazione multidimensionale svolgono funzioni collegate e complementari nell’ambito del sistema integrato dei servizi sociali (art. 3 Reg. reg. Puglia n. 4/2007), tanto che le relative attività  rientrano nel medesimo settore di gara, costituendo la P.U.A. la segreteria organizzativa dell’U.V.M. (nel caso di specie la stazione appaltante aveva illegittimamente escluso la ricorrente dalla procedura di gara per la gestione del servizio P.U.A. sul presupposto che il fatturato dell’impresa ausiliaria, di cui si era avvalsa per garantirsi la disponibilità  dei requisiti per servizi nel settore oggetto di gara, era riferito alla gestione del servizio U.V.M. e non di P.U.A.).


2. L’ art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 (come modificato dalla L. n. 183/2011), in materia di documentazione amministrativa, obbliga l’Amministrazione ad acquisire d’ufficio i documenti che comprovano il possesso dei requisiti dichiarati, qualora siano in possesso di altre Amministrazioni, le quali non possono più emettere certificati che abbiano valore in procedimenti di cui sono competenti le PP.AA. (nel caso di specie la Stazione appaltante aveva illegittimamente escluso la ricorrente per difetto di attestazione di regolare esecuzione del servizio svolto presso altra p.A., dovendosi ricorrere in tale caso al soccorso istruttorio).

 N. 00346/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01361/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1361 del 2013, proposto da: 
Consorzio di Cooperative Sociali S.C.S. “Aranea”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Raffaele Irmici, con domicilio eletto presso l’avv. Antonio Distaso in Bari, corso Vittorio Emanuele 60; 

contro
Comune di Foggia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Michele Barbato, Domenico Dragonetti, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi D’Ambrosio in Bari, piazza Garibaldi 23; 

per l’annullamento
previa sospensiva
della nota prot. n. 74742 del 30.8.2013, con la quale il Presidente della Commissione della gara per l’affidamento della gestione delle attività  della P.U.A. ha comunicato la esclusione della ricorrente dalla stessa gara;
del verbale della seduta pubblica del 28.8.2013, non conosciuto;
della determinazione dirigenziale, n. 803 del 2.9.2013, di presa d’atto del predetto verbale di gara;
della nota prot. n. 85158 del 4.10.2013, con la quale il Presidente della Commissione aggiudicatrice, in riscontro della informativa ex art. 243-bis del D.Lgs. 163/06, ha confermato la determinazione di esclusione dalla gara della ricorrente;
ove occorra, in parte qua, del disciplinare di gara, del bando e del capitolato;
di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche se non conosciuto, in quanto lesivo;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Foggia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2014 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori avv. Raffaele Irmici e avv. Michele Barbato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe il Consorzio di cooperative sociali “Aranea” ha impugnato la nota prot. n. 74742 del 30.8.2013, con la quale il Presidente della Commissione della gara per l’affidamento della gestione delle attività  della Porta Unica di Accesso del Comune di Foggia le ha comunicato l’esclusione dalla procedura.
La ricorrente ha esposto di aver partecipato, quale unica impresa offerente, a tale gara avvalendosi, ai sensi dell’art. 49 del Codice dei Contratti pubblici, dei requisiti del Consorzio “Meridia”, onde garantire la disponibilità  del fatturato per servizi nel settore oggetto di gara non inferiore ad euro 190.000 al netto dell’i.v.a.; l’esclusione era stata disposta in quanto il fatturato presentato dall’impresa ausiliaria riguardava la gestione non della Porta Unica di Accesso, ma della Unità  di Valutazione Multidimensionale alla stessa collegata; nonostante il preavviso di ricorso con allegata documentazione giustificativa inviato dalla ricorrente la Commissione aveva confermato la determinazione di esclusione.
A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:
1. violazione degli artt. 46, comma 1, e 48 D.Lgs. 163/2006, e dell’art. 15 della L. 183/2011, violazione degli artt. 11, n. 2, lett. B, e 13, penultimo capoverso, del disciplinare di gara, e del capitolato speciale di appalto, violazione dei principi di cui alla L.R. 19/2006, eccesso di potere sotto vari profili, in quanto il disciplinare richiedeva di aver realizzato un fatturato specifico relativo a servizi nel “settore oggetto di gara” e, secondo la L.R. 19/2006, la Porta Unica di Accesso e l’Unità  di Valutazione Multidisciplinare fanno parte dell’unico sistema integrato di interventi e servizi sociali miranti a garantire la qualità  della vita, le pari opportunità , la non discriminazione e i diritti di cittadinanza, tanto che lo stesso appalto prevedeva la gestione delle attività  della P.U.A. anche quale segreteria organizzativa dell’U.V.M.;
2. violazione degli artt. 42 e 46, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, violazione degli artt. 11, n. 3, lett. A, e 13, n. 7, ultimo capoverso del disciplinare, violazione degli artt. 40 e 43 D.P.R. 445/2000, come modificati dalla L. 183/2011, e della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione n. 14 del 22.12.2011, eccesso di potere sotto vari profili, in quanto la Commissione aveva disposto l’esclusione anche per l’omessa produzione dei certificati di cui all’art. 13, punto 7), del disciplinare, certificati che avrebbero potuto essere acquisiti anche d’ufficio, e comunque non potevano essere prodotti dalla ricorrente essendo i servizi oggetto del fatturato realizzato ancora in corso.
Si è costituito il Comune di Foggia chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza del 16 gennaio 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso deve essere accolto in quanto fondato.
Va previamente esaminato il primo motivo, con il quale la ricorrente ha lamentato la mancata considerazione, ai fini del computo del fatturato minimo richiesto, dell’attività  svolta dall’ausiliaria Consorzio Meridia nella gestione dell’Unità  Multidisciplinare di Valutazione del Comune di Bari.
Al riguardo deve rilevarsi che, come sostenuto dalla ricorrente, il disciplinare di gara richiedeva un fatturato minimo realizzato nella gestione di servizi afferenti al settore oggetto di gara.
La dicitura utilizzata risulta pertanto sufficientemente ampia da ricomprendere, nell’ambito del settore, non solo la gestione della Porta Unica di Accesso ma anche quella della Unità  Multidisciplinare di Valutazione, alla quale ultima si collega, costituendone la segreteria organizzativa, la P.U.A..
Non si tratta, infatti, di servizi eterogenei, ma di attività  strettamente collegate, che integrano il sistema di funzionamento degli interventi in materia di servizi sociali.
In particolare, secondo l’art. 3 del Reg. reg. 4/2007, di attuazione della L.R. 19/2006, “L’accesso al sistema integrato dei servizi è garantito da Porte Uniche di Accesso (PUA) attivate dall’ambito, in raccordo con le AUSL, secondo le indicazioni del Piano Regionale delle Politiche Sociali e con il Piano Sanitario Regionale, e con modalità  atte a promuovere la semplificazione nell’accesso per gli utenti, l’unicità  del trattamento dei dati degli utenti e connessi al caso, l’integrazione nella gestione del caso, nonchè la garanzia per l’utente di un termine certo per la presa in carico dello stesso. Le Porte Uniche di Accesso operano sia per il complesso dei servizi sociali che per i servizi sociosanitari.
2. Le Porte Uniche di Accesso forniscono informazioni ed orientamento ai cittadini sui diritti e le opportunità  sociali, sui servizi e gli interventi del sistema locale, nel rispetto dei principi di semplificazione, trasparenza e pari opportunità  nell’accesso. L’ambito organizza l’attività  delle Porte Uniche di Accesso con modalità  adeguate a favorire il contatto anche da parte di chi, per condizioni sociali e culturali, non vi si rivolge direttamente¦4. Al fine di fornire risposte adeguate a bisogni complessi dei cittadini, che richiedano l’integrazione di interventi e servizi sociali e sanitari, l’ambito territoriale e la AUSL definiscono un protocollo operativo unico per: a) accogliere la richiesta inoltrata; b) decodificare il bisogno; c) effettuare l’indagine sociale; d) attivare l’Unità  di Valutazione Multidimensionale, di cui all’art. 59, comma 4, della legge regionale, per la predisposizione del progetto personalizzato, previa valutazione dei requisiti di ammissibilità  al servizio e al beneficio; e) verificare periodicamente l’andamento dell’intervento; f) individuare il responsabile del caso per garantire l’attuazione e l’efficacia degli interventi previsti dal progetto personalizzato”.
Secondo il comma 5 della disposizione “La Unità  di Valutazione Multidimensionale è una èquipe multiprofessionale, in grado di leggere le esigenze di pazienti con bisogni sanitari e sociali complessi, che costituisce a livello di ambito il filtro per l’accesso al sistema dei servizi socio-sanitari di natura domiciliare, semiresidenziale e residenziale a gestione integrata e compartecipata. Svolge i seguenti compiti :
a) effettua la valutazione multidimensionale, utilizzando lo strumento e le procedure previsti a livello regionale, dell’autosufficienza ovvero del residuo grado di autonomia dell’utente, dei bisogni assistenziali suoi e del proprio nucleo familiare, ivi inclusa la valutazione della dipendenza psico-fisica risultante da specifica relazione che contiene motivata proposta di intervento;
b) verifica la presenza delle condizioni socio-economiche, abitative e familiari di ammissibilità  ad un certo percorso di cura e assistenza;
c) elabora il progetto socio-sanitario personalizzato, che deve essere condiviso con l’utente e con il nucleo familiare e da essi sottoscritto, e che assicuri un uso ponderato delle risorse grazie ad una visione longitudinale nel tempo, orientata alla pianificazione complessiva degli interventi;
d) verifica e aggiorna periodicamente l’andamento del progetto personalizzato;
e) procede alla dimissione concordata”.
Dalla lettura di tali disposizioni si evince come i due istituti svolgano funzioni collegate e complementari nell’ambito del sistema integrato dei servizi sociali, tanto che ben può ritenersi che le relative attività  rientrino nel medesimo settore di gara.
Deve anche aggiungersi, sempre con riferimento al primo motivo, che la ricorrente ha depositato documentazione proveniente dal Comune di Bari comprovante che “l’attività  affidata a Meridia consiste nella gestione delle attività , di competenza del Comune di Bari della P.U.A., quale segreteria organizzativa dell’Unità  di Valutazione Multidimensionale (UVM), ivi inclusa l’istruttoria delle richieste di assistenza socio-sanitaria complessa che richiedono interventi integrati tra i servizi socio-assistenziali del Comune e i servizi sanitari della ASL”.
Anche sotto tale profilo, pertanto, risulta fondata la doglianza della ricorrente, considerato che il servizio dalla stessa gestito atteneva anche alla conduzione della P.U.A..
Del pari è fondato il secondo motivo, relativo al contestato difetto delle attestazioni di regolare esecuzione del servizio richieste dall’art. 13, comma 7, del disciplinare di gara.
Come affermato recentemente dalla giurisprudenza, infatti, il DPR n. 445/2000, in materia di documentazione amministrativa, pacificamente trova applicazione nella materia degli appalti pubblici, essendo lo stesso codice a legittimarne l’uso; non può che trovare applicazione, quindi, anche l’innovazione introdotta con l’art.15 della legge 183/2011, che, per quanto qui interessa, ha introdotto il seguente comma all’art. 40: “1. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità  personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorieà  sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47” ed all’articolo 43 ha sostituito il comma 1 col seguente: “1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonchè tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato”.
Le modifiche normative di cui alla L. 183/2011 obbligano l’amministrazione ad acquisire d’ufficio i documenti che provano il possesso dei requisiti dichiarati, qualora siano in possesso di altre amministrazioni, le quali non possono più emettere certificati che abbiano valore in procedimenti di cui sono competenti le P.A. (Cons. Stato, sez. III, 26.9.2013, n. 4785).
Il difetto di tali dichiarazioni non costituisce quindi legittima causa di esclusione, dovendo l’Amministrazione, in tal caso, operare il soccorso istruttorio.
In conclusione il ricorso va accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Condanna il Comune di Foggia, in persona del Sindaco pro tempore, alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.000 oltre rimborso del contributo unificato, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore
Oscar Marongiu, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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