1. Processo amministrativo – Richiesta cautelare monocratica ex art. 56 c.p.a. – Mancato perfezionamento della notifica ai destinatari –  Conseguenze
2. Processo amministrativo – Richiesta cautelare monocratica ex art. 56 c.p.a. – Posizione soggettiva dedotta in giudizio – Insuscettibilità  pregiudizio irreparabile fino a camera di consiglio – Infondatezza

1. Non può provvedersi sulla richiesta della misura cautelare monocratica ex art. 56 c.p.a., ove non risulti che la notificazione si sia perfezionata nei confronti dei destinatari, nè che l’esigenza cautelare prospettata non consenta l’accertamento del perfezionamento delle notificazioni per cause non imputabili al ricorrente.
2. Non può trovare accoglimento l’istanza della misura cautelare monocratica ove la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio sia insuscettibile di subire un pregiudizio irreparabile fino alla data di fissazione della trattazione in camera di consiglio.

N. 00145/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00337/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)

Il Presidente
ha pronunciato il presente
 
DECRETO
 
sul ricorso numero di registro generale 337 del 2014, proposto da: 
Comune di Brindisi, rappresentato e difeso dagli avv.ti Emanuela Guarino e Francesco Trane, con domicilio eletto presso Andrea Nencha, in Bari, via Papa Pio XII n. 49; 

contro
Regione Puglia; 

nei confronti di
Formica Ambiente S.r.l.; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della Determinazione n. 04 del 23.01.2014, (pubblicata sul BURP il 20 febbraio 2014), a firma del Dirigente dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti della Regione Puglia avente ad oggetto “Rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con Determinazione del Dirigente dell’Ufficio Tutela dall’Inquinamento Atmosferico, IPPC-AIA n. 318 del 05.06.2008, e riesame del Piano Monitoraggio e controllo. Impianto Formica Ambiente Spa di Brindisi, codice attività  IPPC 5.1 e 5.4”;
di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso specificamente indicato in ricorso;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che non risulta in atti “che la notificazione del ricorso si sia perfezionata nei confronti dei destinatari”, nè che l’esigenza cautelare prospettata “non consenta l’accertamento del perfezionamento delle notificazioni, per cause non imputabili al ricorrente” (art. 56, c. 2, cod. proc. amm.);
Ritenuto che, nel tempo intercorrente tra la data odierna e quella della prima camera di consiglio utile (9 aprile 2014) per la trattazione della domanda cautelare avanzata con il ricorso, la posizione soggettiva dedotta in giudizio non è tale da poter essere pregiudicata in modo irreparabile, non risultando in atti essersi realizzati tutti i presupposti di efficacia dell’autorizzazione impugnata;
 

P.Q.M.
Respinge la suddetta domanda di misure cautelari provvisorie.
Fissa la camera di consiglio del 9 aprile 2014 per la trattazione in sede collegiale dell’istanza cautelare.
Il presente decreto sarà  eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari il giorno 12 marzo 2014.
 
 
 
 
 

  Il Presidente
  Corrado Allegretta


DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 13/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)