1. Energia da fonti rinnovabili – Nuovo avvio del procedimento di riesame dell’autorizzazione unica già rilasciata – Atto infraprocedimentale non lesivo
2. Energia da fonti rinnovabili – Sospensione della pronuncia in ordine all’istanza di proroga del termine di ultimazione dei lavori di un impianto eolico – Autonomia del relativo procedimento rispetto a quello di riesame dell’autorizzazione unica – Istanza cautelare di sospensione – E’ accoglibile
3. Processo amministrativo – Nel caso di revoca del provvedimento di sospensione dei lavori recante l’indicazione che la prosecuzione dei lavori avverrà a rischio dell’interessato – Difetto di interesse a ricorrere
1. Deve essere qualificato come atto meramente infraprocedimentale, in sè e per sè non autonomamente lesivo della posizione di interesse legittimo del ricorrente, l’atto con cui si dispone un nuovo avvio del procedimento di riesame dell’autorizzazione unica alla realizzazione di un impianto eolico già rilasciata in precedenza.
2. E’ accoglibile la domanda cautelare proposta avverso la sospensione di ogni pronuncia sull’istanza di proroga del termine di ultimazione dei lavori di realizzazione di un impianto eolico disposta contestualmente al riesame della relativa autorizzazione unica già rilasciata, dovendo i relativi procedimenti considerarsi come separati ed autonomi ed anche alla luce dell’accoglimento del ricorso avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione resistente in ordine alla medesima istanza di proroga, in tal modo dovendosi ritenere provata, sia dal punto di vista del fumus boni iuris che del periculum in mora, la fondatezza dell’istanza cautelare limitatamente a tale specifica parte del provvedimento.
3. In caso di revoca della sospensione dei lavori, l’usuale indicazione secondo la quale l’eventuale prosecuzione dei lavori avverrà a totale rischio dell’interessato, vale a determinare il venir meno dell’interesse a ricorrere, essendo già stato riconosciuto dall’Amministrazione il massimo risultato legittimamente attribuibile in relazione al provvedimento di sospensione previamente emanato.
N. 00153/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00306/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 306 del 2014, proposto da:
Daunia Monteleone S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Mescia e Giacomo Mescia, con domicilio eletto presso Vincenzo Resta, in Bari, via Piccinni, n. 210;
contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Tiziana Colelli, con domicilio eletto presso Tiziana Colelli, in Bari, Avvocatura della Regione Puglia, Lungomare N. Sauro, n. 31-33;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della nota del dirigente del Servizio Energia della Regione Puglia, prot. n. 978 del 7 febbraio 2014, avente ad oggetto “Revoca sospensione di inefficacia. Nuovo avvio procedimento di riesame. Sospensione istanza di proroga. Riscontro nota Società del 04.02.2014.”;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche se non conosciuto;
nonchè per il risarcimento del danno ingiusto
determinato nella sfera giuridico patrimoniale della Daunia Monteleone S.r.l. dal provvedimento regionale di sospensione sine die dell’istanza di proroga del termine di ultimazione dei lavori del realizzando impianto eolico di Monteleone di Puglia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2014 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Uditi per le parti i difensori avv.ti Giuseppe Mescia e Tiziana Colelli;
Rilevato che l’impugnato provvedimento, nella parte in cui dispone un nuovo avvio del procedimento di riesame della Autorizzazione Unica – già rilasciata in favore della ricorrente con determina dell’Ufficio Energia della Regione Puglia n. 141 del 27 novembre 2012 – deve essere qualificato come atto meramente infraprocedimentale, in sè e per sè non risultando essere autonomamente lesivo della posizione di interesse legittimo della ricorrente;
Rilevato che detto provvedimento dispone, altresì, la sospensione di ogni pronuncia sull’istanza di proroga di cui alla nota della società ricorrente in data 14 novembre 2013, da considerarsi come propulsiva di un separato ed autonomo procedimento rispetto a quello concernente il riesame della Autorizzazione Unica già rilasciata;
Rilevato che, con sentenza resa nella camera di consiglio tenutasi in data odierna, l’intestato Tribunale ha accolto il ricorso avverso il silenzio serbato dalla Amministrazione resistente sull’istanza di proroga del termine di ultimazione dei lavori di cui alla nota del 14 novembre 2013, in tal modo determinandosi la provata fondatezza, sia dal punto di vista del fumus boni iuris che del periculum in mora, della istanza cautelare di cui al presente procedimento limitatamente a tale specifica parte del medesimo;
Rilevato che, quanto alla sospensione dei lavori, la stessa risulta essere stata revocata con l’usuale indicazione secondo la quale l’eventuale prosecuzione dei lavori avverrà a totale rischio della società Daunia Monteleone S.r.l., non sussistendo sul punto, per quest’ultima, un residuo interesse a ricorrere, essendo stato già riconosciuto dall’Amministrazione il massimo risultato legittimamente attribuibile in relazione al provvedimento di sospensione previamente emanato;
Tenuto conto, ai fini della regolazione delle spese di cui alla presente fase, del solo parziale accoglimento della domanda cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) accoglie la domanda cautelare nei limiti di cui in motivazione, per l’effetto ordinando alla Regione Puglia di provvedere espressamente sull’istanza di proroga del termine di ultimazione dei lavori del realizzando impianto eolico di Monteleone di Puglia di cui alla nota della società ricorrente del 14 novembre 2013.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2014 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)