Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio- Rapporto tra ricorso principale e ricorso incidentale Contratti pubblici – Gara – Criterio di valutazione delle offerte
Deve essere esaminato prioritariamente il ricorso incidentale con cui è stata proposta domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento di aggiudicazione definitiva impugnato, nell’ipotesi in cui presenti in parte carattere escludente. Il criterio di valutazione delle offerte con il sistema del confronto a coppie non può essere considerato illegittimo in caso di due sole imprese in gara.
N. 00150/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00244/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 244 del 2014, proposto da:
Cadinvest s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Filippo Panizzolo, con domicilio eletto in Bari, via M. Celentano, 27;
contro
Comune di San Ferdinando di Puglia, rappresentato e difeso dall’avv. Fabiano Amati, con domicilio eletto in Bari, via A. Gimma, 147;
nei confronti di
Restaurea s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Nardelli, con domicilio eletto in Bari, viale Quinto Ennio, 33;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della determina del responsabile del IV Settore Lavori Pubblici, Manutenzione, Sicurezza e Ambiente del Comune di San Ferdinando di Puglia, n. 10 del 21.01.2014, di aggiudicazione definitiva alla soc. Restaurea a r.l. dell’appalto dei lavori di “progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ed esecuzione dei lavori di demolizione e ricostruzione della nuova sede comunale”;
– di tutti gli atti specificamente indicati in ricorso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Ferdinando di Puglia e della soc. Restaurea a r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto il ricorso incidentale depositato in data 10/03/2014 dalla soc. Restaura a r.l.;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio e uditi nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2014 per le parti i difensori avv.ti Filippo Panizzolo; Federico Rutigliano, per delega dell’avv. Fabiano Amati, e Giovanni Nardelli;
Rilevato che, sia pure ai fini di un primo sommario esame della vicenda, deve essere esaminato prioritariamente il ricorso incidentale, in quanto avente in parte carattere escludente;
Ritenuto, tuttavia, non manifestamente fondato il primo motivo di censura mosso con il prefato ricorso, in quanto i progettisti non hanno partecipato alla gara in qualità di concorrenti, nè sono titolari del rapporto contrattuale con l’Amministrazione in caso di aggiudicazione;
Ritenuto, invece, prima facie fondate le censure mosse avverso la procedura di gara, con il secondo e terzo motivo del ricorso principale, dovendosi stigmatizzare:
– l’erronea applicazione del criterio di valutazione delle offerte con il sistema del confronto a coppie, che se non può essere considerato illegittimo in caso di due sole imprese in gara, deve comunque essere correttamente applicato;
– la violazione degli artt. 86 e 87 D.lgs. n. 163/2006 e del punto 4.8 del Disciplinare di gara, in considerazione della mancata verifica dell’anomalia dell’offerta, che pur si imponeva nel caso di specie;
Ritenuto, inoltre, non manifestamente fondati e comunque bisognosi di ulteriore approfondimento nella successiva fase di merito i restanti motivi di ricorso principale ed incidentale;
Ritenuto, infine, che in considerazione della natura, della peculiarità e dell’esito della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) accoglie nei sensi di cui in motivazione, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza dell’11 giugno 2014.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2014 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Maria Grazia D’alterio, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)