Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Offerta – Prodotto equivalente  – Art. 68, comma 6, del D.lgs n. 163/2006 – Nozione 

Ai fini della dichiarazione di cui all’art. 68, comma 6, del D.Lgs n. 163/2006 occorre la prova che le soluzioni alternative proposte siano in grado di consentire utilità  e funzionalità  equivalenti rispetto a quelle indicate nella scheda tecnica allegata al CSA.
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Vedi Cons. St., sez. V, ric. n. 3114 – 2014, ordinanza 14 maggio 2104, n. 1918 – 2014; decreto 14 aprile 2014, n. 1574 – 2014.

N. 00152/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00300/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 300 del 2014, proposto da:

A.T.I. Omnitech a r.l., Longo Euroservice s.r.l. e Bunder & Co. S.a.s. in persona dei rispettivi rappresentanti legalip.t, rappresentate e difese dagli avv.ti Michele Didonna e Domenico Damato, con domicilio eletto in Bari, via Cognetti, 58;

contro
Comune di Foggia, rappresentato e difeso dagli avv. ti Domenico Dragonetti e Michele Barbato, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi D’Ambrosio in Bari, piazza Garibaldi, 23; 

nei confronti di
COS.ECO. Costruzioni Ecologiche s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Michaela De Stasio e Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto in Bari, via Pizzoli, 8; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– dei verbali di gara del 14.1.2014 e del 21.1.2014, in esito ai quali il raggruppamento d’imprese ricorrente ha appreso che la Commissione di gara “non ha ammesso” quest’ultimo al prosieguo delle operazioni di gara;
– degli atti specificamente indicati in ricorso;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Foggia e della COS.ECO. Costruzioni Ecologiche s.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto il ricorso incidentale depositato dalla COS.ECO. Costruzioni Ecologiche s.r.l. in data 6 marzo 2014;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio e uditi nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2014 per le parti i difensori avv.ti Domenico Damato; Michele Barbato e Michaela De Stasio;
 

Rilevato, in ragione del sommario esame della controversia, proprio della presente fase, che il ricorso principale non appare assistito dal necessario fumus ai fini della concessione della misura cautelare richiesta;
Rilevato, infatti, che ai fini della dichiarazione di cui all’art. 68, comma 6, del D.lgs n. 163/2006 occorre la prova che le soluzioni alternative proposte siano in grado di consentire utilità  e funzionalità  equivalenti rispetto a quelle indicate nella scheda tecnica allegata al CSA; prova che nel caso di specie la stazione appaltante ha ritenuto non essere stata fornita in misura soddisfacente;
Rilevato pertanto che, prima facie, il provvedimento di esclusione gravato non sembra affetto dai vizi censurati dal raggruppamento ricorrente, in quanto le caratteristiche tecniche richieste risultano rispondenti a precise ed non irragionevoli esigenze dell’Amministrazione;
Ritenuto, infine, che in considerazione della natura, della peculiarità  e dell’esito della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) respinge la domanda incidentale di sospensione.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Maria Grazia D’alterio, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)