Pubblica sicurezza – Licenza porto di armi  – Diniego – Affidabilità  – Carenza – Motivazione – Insufficienza – Fattispecie

In materia di detenzione di armi, per una corretta valutazione dell’affidabilità  di un soggetto al porto d’armi, è necessaria un’adeguata istruttoria e valutazione attuale dei presupposti nonchè una logica motivazionale, atteso che il pericolo di abuso della armi deve essere, non solo comprovato, ma richiede un’idonea valutazione, non solo del singolo episodio, ma anche della personalità  dell’interessato.

N. 00294/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01723/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1723 del 2012, proposto da: 
Giorgio Treglia, rappresentato e difeso dall’avv. Nicolò De Marco, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, via Abate Gimma, n. 189; 

contro
Ministero dell’Interno – U.T.G. – Prefettura di Bari, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliato per legge in Bari, via Melo, n. 97; 

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
“del Decreto prefettizio prot n 9146DArea O.P. 1° Bis del 12 settembre 2012 notificato il 24 ottobre 2012, con il quale il Prefetto di Bari ha decretato il divieto per il ricorrente di detenere armi, nonchè ha imposto di alienarle a terzo non convivente entro il termine per produrre ricorsi, nonchè di ogni altro atto connesso consequenziale e/o presupposto con particolare riferimento alla nota della Questura di Bari del 18.6.2012, citata nel provvedimento e non nota.”
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza n. 18 del 10 gennaio 2013 di accoglimento dell’istanza incidentale di sospensione cautelare e di fissazione dell’udienza pubblica del 7 novembre 2013 per la discussione del ricorso nel merito;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2014 la dott.ssa Rosalba Giansante e udito per la parte ricorrente il difensore, l’avv. Nicolò De Marco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con ricorso, ritualmente notificato il 10 dicembre 2012 e depositato l’11 dicembre 2012, il sig. Giorgio Treglia ha chiesto l’annullamento del decreto prefettizio prot n 9146DArea O.P. 1° Bis del 12 settembre 2012, notificato il 24 ottobre 2012, con il quale il Prefetto di Bari ha disposto nei suoi confronti il divieto di detenere armi, imponendogli di alienarle a terzo non convivente, comunque non oltre il termine per produrre ricorsi; ha chiesto altresì l’annullamento della nota della Questura di Bari del 18 giugno 2012, citata nel provvedimento e non conosciuta.
A sostegno del ricorso sono state articolate le seguenti censure: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 40 del TULPS, eccesso di potere per difetto del presupposto, omessa e insufficiente istruttoria.
Parte ricorrente lamenta che il provvedimento impugnato avrebbe quale unico presupposto l’ordinanza del G.I.P. che avrebbe disposto la misura cautelare; tale ordinanza e la conseguente misura cautelare, però, sarebbero state revocate con altra ordinanza del 4 agosto 2012, restituendo la piena libertà  al ricorrente; inoltre, nonostante le armi di esso ricorrente sarebbero state preventivamente sequestrate nell’esecuzione dell’ordinanza cautelare, tale sequestro preventivo non sarebbe mai stato convalidato dal Giudice penale, attesa l’assoluta inconferenza di tale sequestro rispetto al reato contestato, del tutto estraneo all’uso di armi e non avendo tali armi alcuna rilevanza probatoria.
Ad avviso del sig. Treglia, quindi, il provvedimento impugnato, adottato il 12 settembre 2012, non potrebbe essere fondato su una ordinanza revocata il 4 agosto, e sarebbe, pertanto, evidente l’omissione di istruttoria, atteso che della revoca della stessa ordinanza non vi sarebbe la minima traccia nell’atto mentre si farebbe riferimento ad un sequestro del tutto inesistente; inoltre, atteso che l’ordinanza relativa a misure cautelali sarebbe stata revocata ed il sequestro non convalidato, mancherebbe una “valutazione attuale” in merito alla detenzione delle armi.
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 40 del TULPS, eccesso di potere per difetto del presupposto, insufficiente motivazione.
Parte ricorrente sostiene che la giurisprudenza costante, pur confermando ampia discrezionalità  al Prefetto in merito a provvedimenti di detenzione di armi, tuttavia riterrebbe necessaria una valutazione della personalità  dell’interessato ed una connessione delle fattispecie penali con l’uso di armi.
Invero, per l’imputazione contestata al ricorrente – solo imputato allo stato – di corruzione, non vi sarebbe alcun pericolo di abuso delle armi, nè vi sarebbe alcuna traccia della sua personalità  violenta.
3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 40 del TULPS, violazione e falsa applicazione dell’art.6 della L. n. 152 del 1975, eccesso di potere per abnormità  del provvedimento, in quanto il predetto art. 6 riguarderebbe esclusivamente l’obbligo di consegna di armi “confiscate”, mentre nella fattispecie oggetto di gravame si sarebbe in presenza di armi oggetto di sequestro preventivo non confermato dal Giudice e, pertanto, nessuna delle norme invocate consentirebbe al Prefetto di imporre che le armi siano “alienate” o cedute a terzi, come disposto nel provvedimento impugnato.
4) Eccesso di potere per illogicità  manifesta, contraddittorietà  e perplessità , sviamento; ad avviso di parte ricorrente il provvedimento impugnato sarebbe contraddittorio ed illogico, in quanto disporrebbe il divieto di detenere armi, ma ad esso ricorrente non sarebbe stata revocata la licenza di porto d’armi, sicchè sussisterebbero due provvedimenti in contrasto tra loro.
Si è costituito a resistere in giudizio il Ministero dell’Interno, a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, chiedendo il rigetto del gravame.
Entrambe le parti hanno prodotto documentazione e l’Avvocatura Distrettuale dello Stato in data 7 gennaio 2013 ha depositato la relazione illustrativa della Prefettura di Bari – U.T.G.- prot. n. 01/2013/6DRic/Area O.P. 1° Bis del 7 gennaio 2013, che ha insistito per il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 10 gennaio 2013, con ordinanza n. 18, è stata accolta la domanda incidentale di sospensione cautelare ed è stata disposta la fissazione dell’udienza pubblica del 7 novembre 2013 per la discussione del ricorso nel merito.
La causa è stata poi rinviata d’ufficio.
Parte ricorrente ha depositato la nota prot. 01/2013/6D Ric./Area O.P.I° Bis con cui la Prefettura di Bari ha ritenuto di dover procedere alla sospensione del provvedimento oggetto di gravame prot. 2494/6D/Area O.P. 1 Bis del 28 giugno 2010, in esecuzione della ordinanza di questo Tribunale n. 18/2013, con riserva di eventuali nuove determinazioni a conclusione del ricorso giurisdizionaie nel merito; il sig. Treglia ha altresì presentato una memoria per l’udienza di discussione.
All’udienza pubblica del 5 febbraio 2014 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Colgono nel segno le censure di cui al primo e secondo motivo di ricorso con le quali il ricorrente ha dedotto l’illegittimità  del provvedimento per difetto dei presupposti e insufficiente motivazione.
Come già  evidenziato nell’ordinanza cautelare n. 18 del 10 gennaio 2013, infatti, il provvedimento impugnato è fondato esclusivamente sull’ordinanza n. 19774/08 del 17 maggio 2012, con la quale il G.I.P. del Tribunale di Bari aveva disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del ricorrente, ma risulta in atti che la suddetta ordinanza era stata revocata in data 4 agosto 2012 e, quindi, prima del 12 settembre 2012, data di adozione del provvedimento oggetto di gravame; nè è stato addotto alcun altro elemento che evidenzi il venir meno dell’affidabilità  del ricorrente in ordine alla detenzione di armi.
La motivazione del provvedimento impugnato difetta, pertanto, della valutazione attuale e in relazione ad elementi persistenti al momento dell’emissione dell’atto del possibile abuso da parte del ricorrente della detenzione di armi, presupposto richiesto dalla legge per il divieto in questione (cfr. T.A.R. Bari, Sezione III, n. 1214 del 21 giugno 2012).
Conclusivamente, il Collegio ritiene che i suillustrati profili di illegittimità  abbiano una indubbia valenza assorbente rispetto agli altri motivi di gravame, sicchè la fondatezza delle dedotte censure comporta l’accoglimento del ricorso introduttivo, con l’assorbimento degli ulteriori motivi d’impugnazione, e l’annullamento del decreto del Prefetto di Bari prot n 9146DArea O.P. 1° Bis del 12 settembre 2012, da cui consegue l’obbligo di restituzione delle armi.
Le spese, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico della parte resistente, nell’importo liquidato nel dispositivo, tenuto conto della condanna già  liquidata nella fase cautelare a favore di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il decreto del Prefetto di Bari prot n 9146DArea O.P. 1° Bis del 12 settembre 2012.
Condanna parte resistente al pagamento di complessivi € 500,00 (euro cinquecento/00) in favore del sig. Giorgio Treglia, a titolo di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e C.P.A..
Contributo unificato rifuso ex art. 13, comma 6-bis.1, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Rosalba Giansante, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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