1. Processo amministrativo- Giudizio impugnatorio – Edilizia e urbanistica –  Conoscenza titolo edilizio – Onere prova – A carico di chi eccepisce la tardività  dell’impugnazione


2. Processo amministrativo- Giudizio impugnatorio – Edilizia e urbanistica – Conoscenza titolo edilizio – Coincide con ultimazione lavori 


3.  Processo amministrativo- Giudizio impugnatorio – Edilizia e urbanistica – Conoscenza titolo edilizio – Impugnazione – Termine – Decorrenza – Criterio  – Oggettiva apprezzabilità  lesione della sfera giuridica del ricorrente 


4. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Edilizia e urbanistica – Conoscenza titolo edilizio – Impugnazione – Termine – Decorrenza – Accesso agli atti – Conoscenza titolo in data anteriore – Conseguenze 


5. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio  – Edilizia e urbanistica – Conoscenza titolo edilizio – Impugnazione – Termine – Decorrenza  – Contestazione suscettibilità  edificatoria  –  Dalla data affissione cartello lavori e inizio lavori – Conseguenze

1. L’onere della prova circa la conoscenza effettiva e completa del titolo abilitativo edilizio rilasciato a terzi grava su chi eccepisce la tardività  dell’impugnazione del titolo stesso.


2. La conoscenza effettiva e completa del titolo edilizio rilasciato a terzi si verifica con l’ultimazione dei lavori dell’opera assentita soltanto in mancanza di elementi di prova della conoscenza anteriore del titolo stesso.


3. Il termine per impugnare un titolo edilizio decorre dal momento in cui risulti palese ed oggettivamente apprezzabile la lesione della sfera giuridica del ricorrente.


4. In tema di impugnazione di titolo edilizio, il termine decadenziale per la notifica del ricorso non decorre dalla data di accesso agli atti effettuata dal ricorrente ove si provi che costui abbia avuto piena e totale conoscenza dell’atto gravato già  in epoca precedente l’accesso.


5. In tema di impugnazione di titolo edilizio, il termine decadenziale per la notifica del ricorso con cui si contesta -tra l’altro- la suscettibilità   edificatoria del suolo cui si riferisce il provvedimento gravato, coincide con la data di affissione del cartello dei lavori e di inizio dei lavori stessi.

N. 00298/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00058/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a. sul ricorso numero di registro generale 58 del 2014, proposto da: 
Oscar Michele Crescente, rappresentato e difeso dall’avv. Maurizio Savasta, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giuseppe Romito in Bari, via Crispi, n. 6; 

contro
Comune di Barletta – non costituito; 

nei confronti di
Vincenzo Desario, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo F. Ingravalle, con domicilio eletto lo studio di quest’ultimo in Bari, piazza Garibaldi, n. 63; 

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
“del permesso di costruire n. 705 del 09.09.2011, mai notificato, nè prima conosciuto, in forza del quale è stata autorizzata la costruzione di un edificio per civili abitazioni e locali commerciali, previa demolizione di manufatti esistenti, da realizzarsi nel Comune di Barletta in Via Mercadante, su suolo distinto in catasto al fg. 18, p.lle 458 e 462a composto da n. 4 vani scala ciascuno con piano terra adibito ad attività  commerciale e n. 2 piani superiori a destinazione residenziale (quattro unità  immobiliari a piano) e sovrastante lastrico solare con vano tecnico ed ascensore.”
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Vincenzo Desario;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2014 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, gli avv.ti Maurizio Savasta e Massimo F. Ingravalle;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
 

PREMESSO che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui all’art. 60 c.p.a. per la pronuncia in forma semplificata;
CONSIDERATO che con ricorso, notificato in data 17 dicembre 2013 e depositato il 16 gennaio 2014, il Sig. Oscar Michele Crescente ha chiesto l’annullamento del permesso di costruire n. 705 del 9 settembre 2011, rilasciato dal Comune di Barletta nei confronti del sig. Vincenzo Desario, con il quale è stata autorizzata la costruzione di un edificio per civili abitazioni e locali commerciali, previa demolizione di manufatti esistenti, da realizzarsi nel suddetto Comune, in Via Mercadante, su suolo distinto in catasto al fg. 18, p.lle 458 e 462a, composto da n. 4 vani scala ciascuno con piano terra adibito ad attività  commerciale e n. 2 piani superiori a destinazione residenziale (quattro unità  immobiliari a piano) e sovrastante lastrico solare con vano tecnico ed ascensore;
CONSIDERATO che parte ricorrente espone in fatto:
– di essere comproprietario di una villa residenziale con annesso giardino e pertinenze in Barletta alla Via Canosa 158;
– che tale porzione di suolo ricade all’interno del Piano particolareggiato Chiaia (oramai scaduto), adottato ed approvato rispettivamente con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 74 e n. 121 del 1983;
– che a confine con suo suolo vi è anche la villa del sig. Vincenzo Desario, che ricade all’interno del medesimo comparto, comprendente oltre al giardino ed alle sue pertinenze, anche porzione della villa stessa;
– che, avendo constatato che sul suolo del sig. Desario, nel settembre 2013, era stata installata una gru di sollevamento, esso ricorrente, a seguito di istanza di accesso in data 12 settembre 2013, aveva appreso dell’esistenza del permesso di costruire rilasciato nel settembre del 2011, di cui aveva chiesto immediatamente copia, poi impugnato con l’odierno gravame;
RILEVATO che, a sostegno del gravame, il ricorrente ha dedotto le seguenti censure: violazione degli artt. 17 e 41quinquies L.U., violazione dell’art. 3.01 delle N.T.A. del Piano Urbanistico Generale del Comune di Barletta, violazione degli artt. 5 e ss. delle N.T.A. del Piano Particolareggiato Chiaia, inesistenza dei presupposti di fatto e normativi, contraddittorietà , illogicità  e travisamento;
CONSIDERATO che il controinteressato, sig. Vincenzo Desario, nella memoria depositata in data 1° febbraio 2014 ha eccepito l’irricevibilità  del ricorso per tardività , ha dedotto comunque la sua infondatezza ed ha concluso per il rigetto del gravame;
RITENUTO di dover accogliere l’eccezione di irricevibilità  del ricorso per tardività , sollevata dal controinteressato sotto entrambi i profili, essendo stato notificato alle controparti ben oltre il prescritto termine decadenziale di 60 giorni, decorrenti dalla piena conoscenza del titolo abilitativo impugnato;
RILEVATO al riguardo che è consolidato l’orientamento giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, alla luce del quale “la conoscenza effettiva e completa della concessione edilizia rilasciata a terzi – che deve essere provata da chi eccepisce la tardività  dell’impugnazione – si verifica di regola, in mancanza di diversi mezzi di inoppugnabile prova, con l’ultimazione dei lavori di costruzione dell’immobile e non con solo il loro inizio occorre pertanto che le parti evidenzino elementi di prova di una conoscenza anteriore dell’opera assentita e della sua consistenza o una ultimazione dei lavori in epoca anteriore oltre sessanta giorni rispetto alla proposizione del ricorso.” e che la consolidata e condivisibile giurisprudenza ha con continuità  affermato il principio per cui “la decorrenza del termine per ricorrere in sede giurisdizionale avverso atti abilitativi dell’edificazione si ha, per i soggetti diversi da quelli cui l’atto è rilasciato (ovvero che in esso sono comunque indicati) dalla data in cui si renda palese ed oggettivamente apprezzabile la lesione del bene della vita protetto, la qual cosa si verifica quando sia percepibile dal controinteressato la concreta entità  del manufatto e la sua incidenza effettiva sulla propria posizione giuridica.” (cfr. Consiglio Stato, Sez. IV, n. 3456 del 25 giugno 2013);
RITENUTO, analizzando sulla base di dette coordinate la fattispecie concreta oggetto di gravame, che, contrariamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, il termine decadenziale per la notifica del ricorso non può decorrere dalla data dell’accesso agli atti effettuata da parte ricorrente;
RILEVATO, infatti, sotto un primo profilo, che, come sostenuto dal sig. Desario e risultante in atti, il sig. Crescente, a seguito di espressa richiesta fattane all’odierno controinteressato, ha ottenuto al proprio indirizzo di posta elettronica in data 28 dicembre 2012, tutte le tavole di cui consta il progetto in parola, maturando così la piena e totale conoscenza del contenuto del provvedimento oggi impugnato, tenuto conto della circostanza che, come evidenziato dalla medesima, il ricorrente, essendo un ingegnere, non aveva neanche necessità  di ausilio tecnico per la piena intelligibilità  del contenuto intrinseco del titolo abilitativo ottenuto dal sig. Desario;
RITENUTO, quindi, che la piena conoscenza del contenuto del gravato titolo abilitativo, deve ritenersi provata sin dal 28 dicembre 2012, con la conseguenza che la notifica del ricorso, effettuata solo in data 17 dicembre 2013, deve ritenersi tardiva;
RILEVATO, inoltre, che deve ritenersi fondato anche il secondo profilo di tardività , pure eccepito all’odierno controinteressato, in quanto, considerato che sostanzialmente parte ricorrente sostiene l’insuscettibilità  di autonoma vocazione edilizia del suolo del sig. Desario, con conseguente impossibilità  di edificazione in autosufficienza, sempre alla luce della soprarichiamata giurisprudenza, deve ritenersi che la data in cui sia divenuta palese ed oggettivamente apprezzabile la lesione del bene della vita protetto, e, quindi, la percezione della sua incidenza negativa sulla propria posizione giuridica, debba coincidere con l’affissione del cartello dei lavori e con l’inizio dei lavori stessi, che hanno avuto inizio il 4 settembre 2012, come risulta dalla comunicazione di inizio lavori, assunta al protocollo comunale nella medesima data e dalla documentazione fotografica depositate in giudizio;
RITENUTO, pertanto che, anche a voler considerare la data 4 settembre 2012 quale dies a quo ai fini del computo del termine di 60 giorni per la notifica del ricorso, esso deve ritenersi tardivamente proposto in quanto notificato, come detto, in data 17 dicembre 2013;
RITENUTO, conclusivamente, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, conseguentemente, il ricorso irricevibile per tardività ;
RITENUTO quanto alle spese che, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico della parte ricorrente, nell’importo liquidato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile per tardività .
Condanna il sig. Oscar Michele Crescente al pagamento di complessivi € 1.000,00 (euro mille/00) in favore del sig. Vincenzo Desario, a titolo di spese, diritti ed onorari di causa, oltre CPA e IVA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Rosalba Giansante, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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