1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Ricorso – Termine – Decorrenza – Delibera del Comune – Data invio posta elettronica ordinaria – Non rileva
2. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Ricorso – Termine – Eccezione di irricevibilità – Mancanza prova tardività notifica – Conseguenze
3. Enti e organi della p.A. – Enti locali – Deliberazioni – Referendum trasferimento Provincia ex art. 132 Cost. – Parere ammissibilità referendum – Prerogativa Commissione ad hoc
4. Enti e organi della p.A. – Enti locali – Deliberazioni – Referendum trasferimento Provincia ex art. 132 Cost. – Richiesta parere ammissibilità referendum – Atto reiettivo del Commissario Straordinario – E’ legittimo
1. Ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, non costituisce dies a quo la data di invio di un atto a mezzo posta elettronica “ordinaria”, poichè tale modalità di trasmissione non garantisce alcuna certezza legale in ordine alla asserita ricezione dell’atto che si assume inviato.
2. Non è suscettibibile di accogilimento l’eccezione di irricevibilità del ricorso ove il resistente che l’abbia dedotta non abbia anche dato piena prova della tardività della notifica del gravame.
3. Esula dai poteri del Commissario Straordinario della Provincia, incaricato della “gestione provvisoria” dell’Ente, ogni decisione circa una proposta referendaria ex art. 32 Cost., volta ad aggregare l’Ente stesso, siccome di pertinenza della Commissione appositamente prevista dalla normativa regolamentare.
4. E’ infondata la doglianza mossa contro l’atto con cui l’Organo provinciale incaricato della “gestione provvisoria” dell’Ente territoriale declini la richiesta di parere circa l’ammissibilità di un referendum ex art. 132 Cost., teso ad aggregare la Provincia a Regione diversa da quella di appartenenza.
N. 00318/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00047/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 del codice del processo amministrativo;
sul ricorso numero di registro generale 47 del 2014, proposto dal Comitato Referendario Daunia Chiama Molise, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Mucciarone, con domicilio eletto presso l’avv. Fabio Verile in Bari, prolungamento via Cacurri n. 19;
contro
Provincia di Foggia, rappresentata e difesa dagli avv.ti Sergio Delvino e Nicola Martino, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Puglia in Bari, piazza Massari;
Regione Puglia;
per la declaratoria d’illegittimità
ai fini di annullamento, del provvedimento dell’Amministrazione provinciale di Foggia, a firma del Commissario straordinario della Provincia di Foggia, dott. Fabio Costantini, datato 21 agosto 2013 n. 63.709, notificato a mezzofax il 17 ottobre 2013;
nonchè di ogni altro atto comunque connesso a tale provvedimento;
nonchè per la declaratoria di ammissibilità dell’istanza referendaria proposta dal comitato istante con i conseguenti provvedimenti di cui alle conclusioni riportate in calce all’atto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Foggia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2014 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Giuseppe Mucciarone e Sergio Delvino;
Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità di adottare una sentenza semplificata, ricorrendone le condizioni previste;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
A. Il Comitato referendario “Daunia chiama Molise” impugna la nota 21 agosto 2013 n. 63.709 del Commissario straordinario della Provincia di Foggia, che ha comunicato di non poter fornire alcun parere in ordine all’ammissibilità del referendum dallo stesso Comitato patrocinato, teso a trasferire la Provincia di Foggia nella Regione Molise, ex articolo 132 della Costituzione, per i seguenti motivi:
– perchè in base agli articoli 8 e 9 del vigente regolamento per il referendum consultivo dell’Ente territoriale, la pronuncia sull’ammissibilità è affidata all’apposita commissione le cui funzioni “non possono essere assunte da altri organi, pur in assenza della stessa, ma devesi attenderne la nuova costituzione e ciò in ragione della specifica composizione soggettiva della stessa e degli interessi rappresentati in relazione alla comunità provinciale”;
– per “l’attuale stato di iniziative governative relativamente al futuro delle province, di cui si prospetta la soppressione, sicchè un parere sull’ammissibilità non può prescindere dalla sussistenza di un regime giuridico certo in materia”.
B.1. Innanzitutto, l’eccezione d’irricevibilità del ricorso (sollevata dalla Provincia, costituitasi in giudizio) non è fondata, poichè la tardività della sua notificazione (in data 16 dicembre 2013) non è stata pienamente provata: invero la Provincia assume come dies a quo per la decorrenza del termine ad impugnare il 21 agosto 2013, data di trasmissione a mezzo di posta prioritaria on-line dell’atto gravato. Tale modalità (diversa dall’inoltro con posta certificata ovvero con raccomandata con avviso di ricevimento) non dà però legale certezza sulla ricezione.
B.2. Nel merito il ricorso è comunque infondato.
Si deve premettere che con il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 2013, il commissario straordinario era stato nominato per la “provvisoria gestione” dell’Ente e ciò esclude in sè che egli possa adottare atti o provvedimenti idonei ad incidere, direttamente o indirettamente, su un elemento costitutivo della Provincia qual è il suo territorio.
A ciò deve aggiungersi che la commissione prevista dall’articolo 8 del regolamento è composta (oltre che dal Segretario generale) da sei consiglieri provinciali, tre della maggioranza e tre della minoranza, nominati dal Presidente del Consiglio provinciale su proposta dei capogruppo.
àˆ evidente che tale norma tende a garantire un’accentuata tutela delle minoranze, attraverso meccanismi e organi che non hanno possibilità allo stato di funzionare, ai fini di attivare una consultazione referendaria.
Quest’ultima d’altronde s’inserirebbe nel procedimento delineato dall’articolo 132, secondo comma, della Costituzione per consentire, sentiti i Consigli regionali, che la Provincia, che ne faccia richiesta, sia staccata da una Regione ed aggregata ad un’altra, procedimento il quale, per la sua importanza a livello costituzionale, è evidentemente incompatibile con la presenza di un Commissario straordinario.
Seguendo il contrario ragionamento attoreo, invero, l’Organo straordinario dovrebbe assumere una decisione in ordine al referendum che, da un lato, lo porterebbe ad esorbitare dai suoi poteri (che, in base al D.P.R., si limitano, in materia, a quelli di sostituzione del Presidente della Provincia – a sua volta affidatario di compiti di tipo esecutivo, sempre a norma dell’articolo 9, commi primo e terzo, del regolamento provinciale) e che, dall’altro, finirebbe per stravolgere tale disegno – di garantire gli equilibri degli interessi, anche politici, nella comunità dauna -, contribuendo all’avanzamento dell’iter per modificare in modo definitivo il regime del territorio.
Stante perciò il rispetto della normativa da parte della nota gravata, nonchè la sua logicità e congruità , il ricorso dev’essere respinto nella sua parte demolitoria, per ragioni che, come emerge dalle precedenti osservazioni, consentono di rigettare anche le pretese accertative mosse dal Comitato.
Il complesso della vicenda giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Francesco Cocomile, Primo Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)