Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Offerta economica – Indeterminatezza – Esclusione dalla gara – Legittimità – Sussiste
E’ legittimo il provvedimento di esclusione di un concorrente da una gara per la fornitura di prodotti farmaceutici che nella sua offerta economica, violando lalex specialis che richiedeva l’indicazione di un prezzo unitario comprensivo di tutti gli oneri (tra cui quelli di trasporto), abbia invece scomposto il costo del farmaco dalle spese di consegna indicate con tariffe variabili in relazione all’urgenza dell’ordinativo, rendendo dunque l’offerta non ben individuabile e insuscettibile di comparazione con quelle proposte dalle altre concorrenti.
N. 00320/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00068/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 del codice del processo amministrativo;
sul ricorso numero di registro generale 68 del 2014, proposto dalla Ge Healthcare S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Cinzia Guglielmello, Luigi Paccione e Antonio Lirosi, con domicilio eletto presso il secondo in Bari, via Q. Sella, 120;
contro
Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Paolo Bello, con domicilio eletto in Bari, via Arcivescovo Vaccaro n. 45;
Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia, rappresentata e difesa dall’avv. Simonetta Mastropieri, con domicilio eletto presso l’avv. Loredana Papa in Bari, via Calefati, 133;
nei confronti di
Cis-Bio S.p.A.; Iba Molecular Italy S.r.l., società incorporante la Cis-Bio S.p.A., rappresentata e difesa dall’avv. Stefano Bottacchi, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Puglia in Bari, piazza Massari;
per l’annullamento
– del verbale della seduta pubblica del 7/10/2013, di apertura e verifica delle buste contenenti le offerte economiche presentate nella procedura aperta indetta dall’Azienda Sanitaria Locale Asl BAT, in unione di acquisto con l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia, per la fornitura di radiofarmaci per attività cliniche di tipo diagnostico e terapeutico, nella parte in cui è stata disposta l’esclusione di GE dai sub-lotti 1A, 1B, e 1C del lotto 1, dal lotto 2 e dai sub-lotti 4A, 4B, 4D, 4L, 4N, 4P, 4R, 4T, 4U e 4W del lotto 4, mai comunicata a GE e conosciuta solo a seguito della comunicazione di aggiudicazione in favore della stessa dei lotti 3K 3M 3Q 3W e 3Z;
– della nota della Direzione Area Patrimonio 9 dicembre 2013 prot. 74.943 (pervenuta tra il 16 e il 20 dicembre 2013);
– della deliberazione del Direttore generale 4 dicembre 2013 n. 1876;
– ove occorra dell’articolo 4, pagina 8, del disciplinare di gara, dell’articolo 6 del capitolato speciale e dell’articolo 10 dello schema di contratto, in parte qua; della nota 21 dicembre 2013 prot. 83128, relativamente alla risposta al quesito 16, pagina 5;
– di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorchè non conosciuto, in quanto lesivo dei diritti e degli interessi di GE;
per la declaratoria d’inefficacia
dei contratti nelle more eventualmente stipulati dalle Aziende resistenti con CIS-BIO s.p.a. per i sub-lotti 1A, 1B e 1C del Lotto 1, ancorchè non comunicati;
nonchè per il conseguimento
dell’aggiudicazione dei sub-lotti 1A 1B e 1C del lotto 1 e degli eventuali contratti con CIS-BIO s.p.a., con espressa dichiarazione di disponibilità di GE al subentro negli stessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani, dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia e della Iba Molecular Italy S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2014 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Giuseppe Maselli, per delega dell’avv. Luigi Paccione; Francesco Paolo Bello; Simonetta Mastropieri; Stefano Bottacchi;
Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità di adottare una sentenza semplificata, ricorrendone le condizioni previste;
Sentite le stesse ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
Non occorre soffermarsi sulle eccezioni d’inammissibilità e d’irricevibilità del ricorso, considerato che, nel merito, i motivi dedotti sono infondati.
La società GE Healthcare ha partecipato alla procedura aperta indetta dall’Azienda Sanitaria Locale Asl BAT, in unione di acquisto con l’Azienda Ospedaliera Universitari “Ospedali Riuniti” di Foggia, per la fornitura di radiofarmaci per attività cliniche di tipo diagnostico e terapeutico, Impugna la propria esclusione dai sub-lotti 1A, 1B, e 1C del lotto 1, dal lotto 2 e dai sub-lotti 4A, 4B, 4D, 4L, 4N, 4P, 4R, 4T, 4U e 4W del lotto 4, disposta nel verbale della seduta pubblica del 7 ottobre 2013, nonchè gli atti conseguenti e collegati e ciò anche ai fini del subentro nei contratti eventualmente nelle more stipulati.
Il motivo del provvedimento espulsivo risiede nel fatto che l’offerta economica è composta dal prezzo del prodotto più le spese di consegna, per le quali vengono indicate diverse tariffe in relazione all’urgenza.
L’atto impugnato invero si presenta rispettoso della normativa di gara, nonchè logico e congruo.
Al riguardo rilevano l’articolo 4 del disciplinare di gara (“BUSTA C5 – Offerta economica”), per il quale “l’offerta si intenderà omnicomprensiva di tutti gli oneri e le spese (compreso il trasporto dei radiofarmaci)” – in grassetto nel testo – “anche se non espressamente menzionati nei documenti di gara e nell’offerta economica del concorrente, necessari per la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali”, e l’articolo 6 del capitolato speciale d’appalto. In base a tale disposizione, relativa agli “Ordinativi e modalità di consegna”, “Le consegne del materiale dovranno essere effettuate presso la Medicina Nucleare (¦), franco di ogni spesa di trasporto, fatta eccezione per l’IVA, che sarà a carico dell’Ente, come da vigenti norme di legge”.
Il significato di tali clausole è del tutto chiaro ed inequivoco, sicchè nessun vero ulteriore apporto è determinato dalla risposta all’apposito quesito n. 16, che si limita a ribadire l’espresso disposto dell’articolo 4 del disciplinare di gara.
In definitiva, da un lato, il provvedimento si limita ad applicare la lex specialis e, dall’altro, produce come effetto l’esclusione di un’offerta che comunque, per il suo plurimo contenuto, rendeva la proposta contrattuale della GE Healthcare non ben individuabile ed enucleabile e perciò insuscettibile di essere raffrontata con le altre, formulate correttamente secondo i criteri dettati dalle regole di gara.
Queste ultime non si presentano nè illogiche nè preclusive alla formazione di una seria offerta; invero le obiezioni sollevate dalla società si risolvono in definitiva in questioni riguardanti sostanzialmente il calcolo dei costi aziendali, relativi alla fornitura, e la loro contabilizzazione, aspetti, cioè, del tutto estranei alle finalità dell’articolo 4 del disciplinare di gara, che, nell’ottica dei contratti di evidenza pubblica e degli interessi tutelati, intende assicurare che le offerte siano inequivoche e facilmente comparabili, per poter operare efficacemente la scelta di quella più conveniente.
In conclusione, il ricorso dev’essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza, come da liquidazione in dispositivo, nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani e della Iba Molecular Italy S.r.l., mentre nei confronti dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia è giustificata l’integrale compensazione delle spese di giudizio, stante l’attività difensiva svolta.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la GE Healthcare s.r.l. al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani e della Iba Molecular Italy S.r.l., nella misura, per ciascuna parte, di euro 1.500,00, oltre CPI e IVA. Compensa per il resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Francesco Cocomile, Primo Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)