Contratti pubblici – Gara – Nomina della Commissione – Dopo il termine di scadenza delle offerte – Art.84, co.10, del D.Lgs. n. 163/2006 – In caso di offerta al massimo ribasso – Non si applica

E’ infondata la domanda di sospensione degli atti di gara basata sulla  nomina della Commissione giudicatrice avvenuta prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte che risulterebbe illegittima ai sensi dell’art. 84, co.10, D.Lgs. n. 163/2006, considerando che è in questione una gara al massimo ribasso nella quale detta norma non trova applicazione.

N. 00121/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01526/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1526 del 2013, proposto da:

La Splendid di Pasqua Angelillo, in proprio e quale capogruppo dell’A.T.I. con la società  Servizi Integrati a r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Ieva e Angelo Giuseppe Orofino, con domicilio eletto presso l’avv. Alessandro Ieva in Bari, alla via Giuseppe Suppa n. 30;

contro
Università  degli Studi di Bari, in persona del Rettore p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Domenico Carbonara e Simona Sardone, con domicilio eletto in Bari, presso la sede dell’Ufficio legale dell’Ente, alla piazza Umberto, n.1; 

nei confronti di
Miorelli Service s.p.a. a socio unico in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale capogruppo mandataria della costituenda A.T.I. con Pulitori & Affini s.p.a., rappresentata e difesa dal prof. avv. Giuseppe Morbidelli e dagli avv.ti Alberto Maria Bruni, Orsola Cortesini e Fulvio Mastroviti, con domicilio eletto presso l’avv. Fulvio Mastroviti in Bari, alla via Marchese di Montrone, n. 47; General Service s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale mandataria del costituito R.T.I. con Lucana Servizi s.r.l. e Pulim 2000 soc. coop., rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Romano Romano, con domicilio eletto presso l’avv. Fabrizio Lofoco in Bari, alla via Pasquale Fiore n.14; Se.Gi. s.r.l.; 

per l’annullamento,
previa concessione di tutela cautelare,
di tutti gli atti e i verbali della gara bandita dall’Ateneo resistente per l’affidamento triennale del servizio di pulizia degli immobili universitari, ivi compresi:
a) il bando, il disciplinare di gara, il capitolato speciale di appalto, tutti i verbali (nn. 1-32), il provvedimento di approvazione degli atti di gara e di aggiudicazione definitiva , nonchè la nota prot. n. 65126 X/4 del 10 ottobre 2013 di comunicazione dell’avvenuta chiusura della procedura concorsuale;
b)ove occorra, degli atti che verranno qui di seguito elencati, ancorchè conosciuti solo attraverso il richiamo ad essi fatto nel verbale di gara e mai acquisiti dalla odierna ricorrente:
1) il provvedimento di nomina della commissione di gara;
2) il provvedimento del Consiglio di Amministrazione del 4 ottobre 2012, con cui si è autorizzato l’esperimento di una procedura concorsuale;
3) il provvedimento del D.G. n. 386 del 17.12.2012;
4) l’art. 53 del regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità ;
nonchè
per la declaratoria di inefficacia del contratto medio tempore eventualmente stipulato dalla stazione appaltante;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università  degli Studi di Bari, di Miorelli Service s.r.l. in proprio e quale capogruppo dell’A.T.I. con Pulitori ed Affini s.p.a., di General Service s.r.l, in proprio e quale mandataria. del R.T.I. con Lucania Servizi s.r.l. e Pulim 2000 Soc. Coop.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2014 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Angelo Giuseppe Orofino, per la ricorrente, Domenico Carbonara, per l’Università , avv. Giuseppe Romano, per la General Servce e gli avv.ti Alberto Maria Bruno e Fulvio Mastroviti, per la Miorelli Service;
 

Considerato che, in disparte il motivo n.4 del ricorso principale, tutta la controversia è incentrata su censure speculari, dirette a far valere l’incongruità  delle offerte di tutte e quattro le prime classificate coinvolte nel presente giudizio nonchè l’inadeguatezza delle ragioni -peraltro sostanzialmente analoghe- addotte a giustificazione dell’anomalia delle offerte stesse;
Considerato, altresì, che il motivo diverso articolato sub 4 non appare prima facie fondato giacchè la gara in questione si è svolta con il criterio del massimo ribasso, con conseguente inapplicabilità  dell’art.84 codice dei contratti di cui si lamenta la violazione;
Ritenuto, pertanto, nel contemperamento degli interessi in gioco, di assegnare prevalenza all’interesse pubblico a proseguire nel disposto affidamento dell’appalto in questione, attualmente in regime di proroga a condizioni deteriori;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) respinge l’istanza cautelare. Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Flavia Risso, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)