Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Requisiti speciali – Avvalimento interno – Contratto – Oggetto – Determinazione – Riferimento all’offerta tecnica – Domanda cautelare – Insussistenza del fumus boni iuris
Nell’ambito di un sommario esame proprio della fase cautelare, non può ritenersi che abbia oggetto indeterminato il contratto di avvalimento interno in cui mezzi, risorse e struttura organizzativa messe a disposizione dall’impresa ausiliaria, ai fini dell’impiego per l’esecuzione dell’appalto, risultano determinabili con riferimento all’offerta tecnica, sottoscritta da entrambe le imprese, ausiliaria ed ausiliata, partecipanti in A.T.I. alla procedura.
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Vedi Cons. St., sez. V, ric. n. 2311 – 2014, ordinanza 7 maggio 2014, n. 1830 – 2014
N. 00117/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00007/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 7 del 2014, proposto da:
Manutencoop Facility Management s.p.a., in proprio e quale capogruppo mandataria della costituenda A.T.I. con l’Operosa Scarl, rappresentata e difesa dal prof. avv. Franco Mastragostino, dall’avv. Cristiana Carpani e dal prof. avv.Vincenzo Caputi Jambrenghi, con domicilio eletto in Bari, via Abate Eustasio, 5;
contro
Aeroporti di Puglia s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Adriano Tolomeo, con domicilio eletto presso l’avv. Enrico Petrosillo in Bari, via J. Serra, 19;
nei confronti di
La Cascina Global Service s.r.l., in proprio e quale mandataria del costituendo R.T.I. con C.N.S.- Consorzio Nazionale Servizi soc. coop.;
C.N.S.- Consorzio Nazionale Servizi soc. coop., in proprio e quale mandataria del costituendo R.T.I. con La Cascina Global Service s.r.l., rappresentati e difesi dall’avv. Michele Perrone, con domicilio eletto in Bari, via Torre Tresca n. 2/A;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento del 22 novembre 2013, prot. n. 17740, di aggiudicazione definitiva, in favore dell’A.T.I. La Cascina Global Service s.r.l. – Consorzio Nazionale Servizi soc. coop., della procedura aperta indetta da Aereoporti di Puglia Spa per l’affidamento del Servizio di pulizia delle aree interne ed esterne degli aeroporti pugliesi;
per la declaratoria dell’inefficacia del contratto d’appalto, se ed in quanto stipulato nelle more del giudizio e per la condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno subito dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Aeroporti di Puglia s.p.a., di La Cascina Global Service s.r.l., in proprio e quale mandataria del costituendo R.T.I. con C.N.S.- Consorzio Nazionale Servizi soc. coop. e di C.N.S.- Consorzio Nazionale Servizi soc. coop., in proprio e quale mandante del costituendo R.T.I. con La Cascina Global Service s.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto il ricorso incidentale depositato in data 27 gennaio 2014;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2014 la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio e uditi per le parti i difensori avv.ti Vincenzo Caputi Jambrenghi; Adriano Tolomeo e Michele Perrone;
Considerato che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, il contratto di avvalimento in questione non pare possa dirsi ad oggetto indeterminato, in quanto entrambe le imprese, ausiliaria ed ausiliata, risultano partecipanti in ATI alla procedura de qua, ricorrendo nel caso di specie un’ipotesi di avvalimento interno;
Considerato, infatti, che mezzi, risorse e struttura organizzativa messe a disposizione dall’impresa ausiliaria, ai fini dell’impiego per l’esecuzione dell’appalto, risultano determinabili con riferimento all’offerta tecnica, sottoscritta da entrambe le imprese in questione; sicchè è possibile desumere dal collegamento tra i predetti atti la specificazione dell’impegno assunto dall’ausiliaria verso la stazione appaltante, anche ai fini del riscontro della serietà ed affidabilità dell’offerta;
Ritenuto che, in ragione della peculiarità della questione, sussistono giusti motivi per compensare le spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)