Pubblico impiego – Concorso – Bando – Valutazione – Titoli

Nell’ambito di procedure concorsuali per l’assunzione al pubblico impiego, se il bando stabilisce in modo specifico che la domanda di partecipazione, con l’indicazione dei titoli posseduti, debba essere presentata solo a mezzo di procedure informatiche all’uopo predisposte dalla p.A., ai fini dell’attribuzione dei punteggi ai candidati possono essere valutati i soli titoli dichiarati nella sezione dedicata della domanda di partecipazione (nel caso di specie, il ricorrente, aspirante docente, non aveva indicato i titoli in suo possesso nella domanda di partecipazione, bensì in una scheda annessa).

N. 00283/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01573/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1573 del 2013, proposto da Seclì Fernando, rappresentato e difeso dall’avv. Simona Manca, con domicilio in Bari, piazza Massari, presso la Segreteria del T.A.R. Puglia, sede di Bari;

contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca e Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Direzione Generale, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;

nei confronti di
Di Lauro Giovanni;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– del decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia – Ufficio IV – Dirigenti Scolastici e Personale della Scuola del 26.8.2013 prot. AOODRPU n. 6011, con cui è stata pubblicata la graduatoria dei candidati che hanno superato le prove del concorso ordinario per docenti della classe di concorso A017 (Discipline Economico – Aziendali) bandito con D.D.G. del MIUR n. 82 del 24.9.2012, nella parte in cui il ricorrente risulta essere 11° con punti 2 relativamente ai titoli, e 68 complessivi, anzichè 4° con punti 8,40 per titoli, e 74,40 complessivi;
– di ogni altro atto o provvedimento, collegato o consequenziale, compresi i verbali della Commissione costituita presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia in cui sono stabiliti i criteri di valutazione dei titoli ed i punteggi da attribuire ai candidati relativamente ai titoli posseduti da ciascuno;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Direzione Generale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2014 per le parti i difensori avv.ti Simona Manca, Donatella Testini e Giovanni Cassano;
Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità  di adottare una sentenza semplificata, ricorrendone le condizioni previste;
Sentite le stesse ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
L’odierno ricorrente Seclì Fernando partecipava al concorso ordinario per docenti della classe di concorso A017 (Discipline Economico – Aziendali) bandito con D.D.G. del MIUR n. 82 del 24.9.2012.
Lo stesso superava tutte le prove e veniva incluso nella graduatoria provvisoria di merito all’11° posto con punti 68 di cui soli 2 per titoli.
Ritenendo che il punteggio assegnato per i titoli fosse errato, il Seclì proponeva due reclami, evidenziando di aver dichiarato nella domanda di partecipazione il possesso, oltre che della laurea in economia e commercio con votazione 110/110 e lode (che gli dava diritto a 2 punti), anche di un dottorato di ricerca in economia aziendale (valutabile con 3 punti), dell’abilitazione all’esercizio della professione di commercialista (valutabile con 1 punto), e di due articoli e due pubblicazioni (valutabili complessivamente con 2,40 punti), per un totale di 8,40 punti, e non 2 (i.e. il punteggio erroneamente attribuito dalla Amministrazione).
Tuttavia, nella redazione della graduatoria definitiva, l’Ufficio Scolastico Regionale non provvedeva a modificare il punteggio dell’istante.
Pertanto, il ricorrente lamentava l’ingiusta decurtazione di 6,4 punti sui titoli con notevole slittamento nella graduatoria e impugnava con il presente atto introduttivo la graduatoria finale del concorso nella parte in cui gli assegna per i titoli prodotti 2 punti, anzichè 8,40.
Deduceva un’unica censura così sinteticamente riassumibile:
– violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 legge n. 241/1990; violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 13, nonchè dell’allegato 4 (tabella di valutazione dei titoli) del D.D.G. n. 82 del 24.9.2012 (bando di concorso); violazione dei principi fondamentali dei pubblici concorsi, ed in particolare di quelli di trasparenza, pubblicità  e imparzialità  di giudizio; eccesso di potere per manifesta arbitrarietà , illogicità , irragionevolezza, disparità  di trattamento: secondo la prospettazione di parte ricorrente in base all’allegato IV della tabella di valutazione titoli del D.D.G. n. 82 del 24.9.2012 (bando di concorso) allo stesso sarebbero spettati 8,40 punti in considerazione dei titoli prodotti; la Commissione non avrebbe dato alcuna risposta ai reclami presentati dal Seclì; in forza della previsione normativa di cui all’art. 3 legge n. 241/1990 la Commissione avrebbe dovuto motivare la ragione del non accoglimento delle richieste del ricorrente in ordine alla valutazione dei titoli; l’omessa valutazione del punteggio (8,40) per i titoli avrebbe comportato la regressione dello stesso Seclì di ben sette posizioni dalla 4ª alla 11ª posizione.
Si costituivano il Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Direzione Generale, resistendo al gravame.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso sia infondato.
Invero, come evidenziato dalla Amministrazione resistente nella memoria depositata in data 29 gennaio 2014, in forza di espressa previsione del bando (artt. 3, comma 3 e 12) la domanda di partecipazione andava presentata unicamente on line (vale a dire, utilizzando ai sensi dell’art. 3, comma 4, la procedura informatica POLIS presente nel sistema informativo del Ministero, seguendo le istruzioni riportate nell’allegato n. 2 del bando di cui al D.D.G. n. 82/2012) entro il termine decadenziale del 7 novembre 2012, unitamente ai titoli dichiarati.
La Commissione avrebbe dovuto valutare esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione (cfr. art. 12, comma 2 del bando).
Dagli atti di causa risulta che il Seclì (cfr. domanda di partecipazione di cui all’allegato n. 4 della produzione di parte resistente del 29 gennaio 2014), diversamente da altri partecipanti (cfr. domanda di partecipazione di Raso Mariella di cui all’allegato n. 4 bis della produzione di parte resistente del 29 gennaio 2014), non ha compilato on line (con le modalità  di cui al menzionato art. 3, comma 4 del bando) la dichiarazione dei titoli unitamente alla domanda di partecipazione così come espressamente richiesto dal bando, bensì semplicemente la scheda aspiranti docenti con l’indicazione dei titoli in possesso.
Tuttavia, la compilazione on line di tale scheda è operazione differente dalla presentazione della dichiarazione dei titoli unitamente alla domanda di partecipazione ed ha la finalità , quale risultante dalla nota ministeriale del 4.10.2012, della raccolta di informazioni relative ai titoli di studio e di specializzazione allo scopo di una migliore conoscenza, per l’Amministrazione, delle professionalità  degli aspiranti docenti.
L’omessa valutazione dei titoli vantati dal ricorrente Seclì Fernando è, pertanto, conseguenza automatica della mancata dichiarazione degli stessi nella domanda di partecipazione da presentare on line entro il termine decadenziale indicato nel bando (cfr. art. 3).
Ne consegue che il reclamo presentato dal ricorrente in data 8.8.2013 è stato correttamente respinto dalla Commissione di concorso (cfr. verbale n. 64 del 23.8.2013 di cui all’allegato n. 7 della produzione di parte resistente del 29 gennaio 2014).
Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso.
In considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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