Edilizia ed urbanistica – Attività edilizia pubblica – Permesso di costruire in sanatoria – – Diniego – Distanze dai tracciati delle linee ferroviarie – Nulla osta in deroga – Presupposti – Verifica – Necessità
Atteso che la concessione della deroga di cui all’art. 60 del d.P.R. 11 luglio 1980 n. 507 al rispetto, per la realizzazione di manufatti edili, delle distanze dai tracciati delle linee ferroviarie previste dall’art. 49 dello stesso regolamento, è subordinata alla verifica della compatibilità del suo rilascio con esigenze di sicurezza pubblica, conservazione delle ferrovie, natura dei terreni e particolari circostanze locali, deve essere accolta la domanda cautelare di sospensione del diniego di permesso di costruire in sanatoria fondato sul mancato rilascio di nulla osta in deroga ed emanato in assenza assenza di detta attività istruttoria preliminare: con la pronuncia cautelare, infatti, il Collegio dispone un riesame del procedimento da parte delle amministrazioni resistenti idoneo a colmare la lacuna istruttoria verificatasi nel procedimento di prima istanza.
N. 00106/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00053/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 53 del 2014, proposto da:
Maria Stella Grazia Damato, rappresentato e difeso dagli avv. Massimo Ingravalle, Domenico Caruso, con domicilio eletto presso Massimo F. Ingravalle in Bari, piazza Garibaldi N.63;
contro
Comune di Barletta, rappresentato e difeso dagli avv. Rossana Monica Danzi, Isabella Palmiotti, con domicilio eletto presso Raffaele De Robertis in Bari, via Davanzati, 33;
nei confronti di
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., rappresentato e difeso dall’avv. Pietro Boccardi, con domicilio eletto presso Pietro Boccardi in Bari, via Raffaele Bovio, 28;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del “diniego di sanatoria di opere abusive” del 25.11.2013, notificato il 10.12.2013 (doc. n. 1), a firma del Dirigente del “Settore Edilizia Pubblica e Privata” del Comune di Barletta, comminato alla ricorrente a seguito di istanza di condono edilizio ex lege n. 47/1985, relativa ad unità immobiliare in catasto al fg. 110, p.lla. 551 sub 2;
nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale ancorchè non conosciuto, comprese, ove occorra
– la nota della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., prot. RFI-DPR_DTP_BAAOO15W2013�004535 del 07.11.2013, notificata il 12 successivo, recante parere negativo in ordine alla richiesta di “nulla osta in deroga di cui all˜art. 60 D. P.R n. 753/80 “, avanzata dalla ricorrente con riferimento all’immobile in epigrafe;
– altra nota della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., prot. n. RFI-DPR_DIP BAA0015P’2013�001690 del 22.04.2013, del medesimo tenore di quella or ora epigrafata;
nonchè, ove ulteriormente occorra,
per l’accertamento
del diritto della ricorrente all’ottenimento della sanatoria per le opere edilizie in epigrafe.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Barletta e di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2014 la dott.ssa Maria Colagrande e uditi per le parti i difensori Massimo Ingravalle, Isabella Palmiotti e Francesco Caputi Jambrenghi;
La ricorrente è comproprietaria di un immobile sito nel territorio di Barletta, censito in catasto al fg. 110 p.lla 551 sub 2 zona D2 ove insistono due autorimesse e un capannone adibito a deposito.
I manufatti, realizzati nel 1977, si trovano a distanza rispettivamente di m.7 e m.16.90 dalla più vicina rotaia della linea ferroviaria Bari – Foggia.
La ricorrente, articolando tre motivi di ricorso e istanza di sospensione, insorge avverso il diniego di sanatoria dei suddetti fabbricati adottato dal Comune di Barletta con provvedimento del 25.11.2013, reso su parere negativo della Rete ferroviaria Italiana S.p.A. a conclusione del procedimento iniziatosi ad istanza dell’ 11 novembre 1986 della dante causa della ricorrente e proseguito, dalla ricorrente medesima, con richiesta del 16 maggio 2012 di riduzione della distanza – trenta metri – prescritta dall’art. 49 d.P.R. n. 753/1980.
Resistono le altre parti costituite eccependo, in via pregiudiziale, l’improcedibilità del ricorso per tardiva impugnazione del parere vincolante adottato da RFI S.p.A.
Il Collegio, considerato che non pare, allo stato, fondata l’eccezione di improcedibilità sollevata da R.F.I. S.p.A. e dal Comune di Bari, ritiene sussistere i requisiti per la concessione della misura cautelare.
Con riferimento al fumus, in particolare, vengono in rilievo questioni presidiate da verifiche tecniche o valutazioni che, ad un primo sommario esame, sembrerebbero essere state omesse dalle parti resistenti, come l’accertamento delle ragioni di incolumità pubblica e sicurezza ferroviaria, dalle quali, in relazione allo stato dei luoghi, concretamente dipende la possibilità di derogare alle distanze di legge, come pure sembra non sia stato considerato l’insediamento in adiacenza alla proprietà della ricorrente di altri fabbricati i quali, il fatto è incontestato, avrebbero ottenuto il permesso in sanatoria.
A tale riguardo il Collegio osserva che la sospensione cautelare dei provvedimenti negativi della utilità richiesta dal privato è idonea a colmare un eventuale deficit di istruttoria provvedi mentale – apprezzabile in questa sede di cognizione sommaria – in quanto comporta l’obbligo dell’amministrazione resistente di esercitare nuovamente il potere al fine di corrispondere utilmente all’interesse pretensivo della parte privata, tale essendo la finalità effettiva della tutela cautelare.
.Sussistono giusti motivi per compensare le spese della fase cautelare ai sensi dell’art. 57 c.p.a.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto sospende il “diniego di sanatoria di opere abusive” del 25.11.2013 ai fini del riesame della questione da parte di RFI e conseguentemente da parte del Comune.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)