Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza  – Ritipizzazione aree – Adozione – Mancata approvazione – Penalità  di mora – Parametri di calcolo

Il procedimento di ritipizzazione delle aree deve ritenersi concluso con la delibera di G.M. di approvazione (non già  di adozione) della variante allo strumento urbanistico vigente; nell’applicazione della penalità  di mora, dunque, la sanzione dev’essere calcolata tenendo conto del numero dei giorni intercorrenti fra la scadenza del termine dei sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza e la data dell’adempimento (che coincide con l’approvazione della ritipizzazione).

N. 00263/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01272/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1272 del 2013, proposto da: 
Anna Maria Minniti, Maria Maddalena Storelli, Patrizia Storelli e Arianna Storelli, rappresentate e difese dall’avv. Silvia Lioce, con domicilio ex legepresso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Segreteria Sezione III, in Bari, Piazza Massari, nn. 6-14;

contro
Comune di Bari, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Chiara Lonero Baldassarra, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Comunale in Bari, via Principe Amedeo, n. 26;

per l’annullamento e/o la riforma
“della Determinazione Dirigenziale n. 2013/130/00078 della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Bari del 27.06.2013, comunicata con Racc. A.R. prot. n. 151991/13 pervenuta in data 05.07.2013, inerente liquidazione della sanzione pecuniaria in favore delle Sigg.re Minniti Anna Maria, Storelli Maria Maddalena, Storelli Patrizia e Storelli Arianna giusta sentenza n. 254/2012 del TAR Puglia, diventata esecutiva in data 12.07.2013, come da comunicazione del Comune di Bari, inviata con Racc. A.R. prot. n. 174278/13 e pervenuta in data 07.08.2013;”
 

nell’ambito del ricorso per l’esecuzione
della sentenza n. 663/10 del TAR Puglia Bari, Sezione II, in materia di ritipizzazione di aree.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 114 e 117 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2014 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, gli avv.ti Silvia Lioce Augusto Farnelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con ricorso, proposto ex art. 114, comma 6, c.p.a., ritualmente notificato il 2 ottobre 2013 e depositato il 5 ottobre 2013, le sig.re Anna Maria Minniti, Maria Maddalena Storelli, Patrizia Storelli e Arianna Storelli hanno chiesto l’annullamento e/o la riforma della determinazione dirigenziale n. 2013/130/00078 della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Bari del 26 (27) giugno 2013, comunicata con racc. A.R. prot. n. 151991/13 del 27 giugno 2013, pervenuta in data 5 luglio 2013, concernente la liquidazione in loro favore della sanzione pecuniaria disposta in esecuzione della sentenza n. 254/2012, determinazione diventata esecutiva in data 12 luglio 2013, come da comunicazione del Comune di Bari inviata con racc. A.R. prot. n. 174278/13, pervenuta il 7 agosto 2013.
A sostegno del gravame le ricorrenti, con un unico motivo di ricorso, hanno dedotto le seguenti censure: erronea esecuzione del giudicato, eccesso di potere, violazione dei principi di buona e corretta amministrazione, violazione del principio di affidamento da parte del privato, difetto assoluto di motivazione, violazione dell’art. 10, comma 1, della Legge Regionale n. 21 del 2011.
Secondo la prospettazione di parte ricorrente solo con deliberazione della Giunta Comunale n. 713 del 5 dicembre 2012, con la quale sarebbe stata approvata la variante al piano di zona di Poggiofranco, limitatamente ai suoli di proprietà  di esse ricorrenti, il Comune di Bari avrebbe dato effettiva esecuzione alla sentenza n. 663/2010 del TAR Puglia Bari, Sezione II, in materia di ritipizzazione di aree, secondo quanto statuito dalla successiva sentenza di ottemperanza n. 254/2012, come peraltro si evincerebbe dalla stessa nota di trasmissione della deliberazione impugnata che la definirebbe “delibera di approvazione definitiva”.
Le sig.re Minniti e Storelli lamentano che il Comune resistente, nella deliberazione impugnata, avente ad oggetto la liquidazione della sanzione pecuniaria in loro favore in applicazione della suddetta sentenza, il Dirigente della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata, richiamando la nota prot. 57533 dell’8 marzo 2012 – con la quale si sarebbe data notizia di una semplice proposta di deliberazione- riterrebbe di aver “ottemperato” alla sentenza n 254/2012; inoltre, indicherebbe la data dell’11 maggio 2012, data di adozione da parte della Giunta Comunale della delibera n. 230 di variante al piano di zona di Poggiofranco relativamente al suolo di loro proprietà , il termine finale per il calcolo della sanzione stessa.
Ad avviso di parte ricorrente l’art. 10, comma 1, della Legge Regionale n. 21 del 2011, espressamente richiamato nella deliberazione della Giunta Comunale del 6 marzo 2012, sarebbe stato violato in quanto prevederebbe due distinte deliberazioni della Giunta Comunale: di adozione e di approvazione e, quindi, solo con l’approvazione il procedimento relativo al nuovo strumento urbanistico potrebbe ritenersi concluso.
Le ricorrenti lamentano altresì che, ai fini del calcolo della sanzione pecuniaria, occorrerebbe tener conto del preciso ordine del Giudice, che avrebbe stabilito come termine quello dell’effettivo pagamento, con la conseguenza che il conteggio della sanzione pecuniaria dovrebbe essere calcolato dal momento della scadenza del termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza, e cioè dal 27 marzo 2012, fino all’effettivo pagamento della stessa, mentre il Comune di Bari avrebbe erroneamente liquidato solo la somma di € 2.300,00, come risulterebbe dalla deliberazione impugnata.
Le ricorrenti hanno chiesto, pertanto, la condanna del Comune di Bari al pagamento in loro favore della residua sanzione pecuniaria da calcolarsi così come statuito dalla sentenza n. 254/2012, alla luce di quanto sopra sostenuto, nonchè la somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento del danno per il ritardo nell’esecuzione del giudicato.
Si è costituito a resistere in giudizio il Comune di Bari chiedendo il rigetto del ricorso.
Entrambe le parti hanno prodotto documentazione.
Alla camera di consiglio del 23 gennaio 2014 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
La sentenza di questa Sezione n. 254 del 26 gennaio 2012, per quello che in questa sede interessa, ha accolto il ricorso proposto dalle ricorrenti disponendo che “deve quindi essere ordinato all’amministrazione resistente di ottemperare, nel termine di giorni 60 dalla comunicazione o notifica, se anteriore, della presente sentenza, al disposto della sentenza n. 663/2010 di questo Tribunale; che se l’Amministrazione non darà  tempestiva esecuzione a quanto sopra ordinato entro il predetto termine di 60 giorni, si nomina, sin d’ora, quale commissario ad acta il Prefetto di Bari ovvero un funzionario dallo stesso delegato il quale, in sostituzione dell’ente inadempiente e con spese a carico di quest’ultimo, provvederà  ad emanare gli atti necessari per dare corretta e completa esecuzione alla sentenza medesima;”.
Con la citata sentenza n. 663/2010, della quale è stata chiesta l’ottemperanza, questo Tribunale aveva “ordinato al Comune di Bari di concludere il procedimento di ritipizzazione del suolo di proprietà  delle ricorrenti, di cui al foglio 48 mappale 149, mediante adozione della necessaria integrazione al vigente strumento urbanistico da parte del Consiglio Comunale, entro 90 giorni dalla notifica della sentenza;”.
Con la medesima sentenza n. 254 del 26 gennaio 2012 è stata altresì “accolta la richiesta, formulata da parte ricorrente, di applicazione nei confronti dell’amministrazione resistente della sanzione di cui all’art. 114, comma 4, lettera e), del codice del processo amministrativo;”. Per quanto concerne il quantum è stata reputata congrua “la misura di 50 euro al giorno, da corrispondere per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza rispetto al termine prima assegnato di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione di questa decisione;” ed è stato disposto che “la sanzione pecuniaria prenderà , quindi, a decorrere dal sessantunesimo giorno e fino all’effettivo pagamento ad opera dell’amministrazione o del Commissario ad acta;”.
Alla luce del contenuto della sentenza n. 254 del 26 gennaio 2012, il presente ricorso deve ritenersi in parte fondato e deve, pertanto, essere accolto per quanto di ragione.
Il Collegio, concordando con la prospettazione di parte ricorrente, ritiene che solo con la deliberazione n. 713 del 5 dicembre 2012, depositata in giudizio, con la quale la Giunta Comunale ha approvato la variante al piano di zona di Poggiofranco, limitatamente ai suoli di proprietà  di esse ricorrenti, il Comune di Bari ha dato esecuzione alla sentenza n. 663/2010, del TAR Puglia Bari, Sezione II, in materia di ritipizzazione di aree, secondo quanto statuito dalla successiva sentenza di ottemperanza n. 254/2012, come peraltro si evince dalla stessa nota di trasmissione della delibera stessa prot. n. 281914 del 7 dicembre 2012 che la definisce “delibera di approvazione definitiva”.
Nè potrebbe essere altrimenti in quanto, sebbene letteralmente nella sentenza è usato il termine “adozione”, tale termine è stato, naturalmente, ripreso dalla sentenza n. 663/2010 con la quale tuttavia è stato ordinato al Comune di Bari di concludere il procedimento di ritipizzazione del suolo di proprietà  delle ricorrenti; pertanto il procedimento di conclusione non può che ritenersi concluso con la delibera di approvazione, tenuto conto altresì che nella delibera della Giunta Comunale n. 230 dell’11 maggio 2012, di adozione di variante al piano di zona di Poggiofranco, è espressamente richiamato l’art. 10, comma 1, della Legge Regionale n. 21 del 2011 che prevede: “Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i piani attuativi, comunque denominati, per la cui formazione le leggi attualmente in vigore prevedono due distinte deliberazioni, di adozione e di approvazione definitiva, sono adottati con deliberazione della Giunta comunale e approvati in via definitiva con deliberazione della Giunta comunale se conformi allo strumento urbanistico generale vigente. I relativi procedimenti di formazione sono sottoposti all’attuale disciplina, che resta immutata, di cui alle vigenti leggi.”.
In riferimento invece alla censura concernente il calcolo della sanzione, con la quale le ricorrenti lamentano che il Comune di Bari non avrebbe fatto riferimento all’effettivo pagamento indicato in sentenza, essa deve ritenersi infondata.
Ad avviso del Collegio, infatti, deve ritenersi frutto di un errore materiale l’uso del termine “pagamento”, dovendo invece ritenersi che il termine correttamente inteso debba essere “adempimento”. Ciò in quanto il termine della sanzione deve essere certo e perchè, diversamente opinando, sarebbe impossibile per l’ufficio che deve adottare il mandato di pagamento stabilire l’importo esatto del momento dell'”effettivo pagamento”, essendo ad esso sconosciuto ex ante.
Il conteggio della sanzione pecuniaria, conseguentemente, deve essere calcolato nella misura di 50 euro al giorno per il numero dei giorni decorrenti dalla scadenza del termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza, e cioè dal 27 marzo 2012 (termine non controverso), fino alla data dell’adempimento e cioè fino al 5 dicembre 2012, data della delibera n. 713 con la quale la Giunta Comunale del Comune di Bari ha approvato la variante al piano di zona di Poggiofranco, limitatamente ai suoli di proprietà  delle ricorrenti, dando esecuzione alla sentenza n. 663/2010 del TAR Puglia Bari, Sezione II, secondo quanto statuito dalla successiva sentenza di ottemperanza n. 254/2012.
Conclusivamente, per i suesposti motivi, il ricorso deve ritenersi solo in parte fondato e deve, pertanto, essere accolto per quanto di ragione.
Quanto alle spese si ritiene che sussistono i motivi che giustificano la compensazione integrale delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) lo accoglie in parte e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato per quanto di ragione della parte ricorrente, ordinando all’Amministrazione di riprovvedere, nei termini precisati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Rosalba Giansante, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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