1. Procedimento amministrativo – Provvedimento – Assenza di sottoscrizione copia conforme – Nullità – Non sussiste
2. Pubblico impiego – Rapporto di servizio – Professori universitari – Procedimento disciplinare – Sospensione facoltativa dal servizio – Discrezionalità – Sindacabilità
3. Pubblico impiego – Rapporto di servizio – Professori universitari – Sospensione facoltativa dal servizio – Durata
1. Non può ritenersi affetto da nullità , bensì da irregolarità un provvedimento la cui copia conforme notificata risulti priva di sottoscrizione, qualora il provvedimento originale (nella specie esibito in giudizio) rechi regolarmente la firma del sottoscrittore il provvedimento stesso (nella specie il Rettore dell’Università ).
2. Il provvedimento di sospensione facoltativa dal servizio irrogata nei confronti del dipendente da parte dell’amministrazione di appartenenza di questi integra esercizio di discrezionalità amministrativa sindacabile dal giudice amministrativo nei ristretti limiti dell’assenza di motivazione e di irragionevolezza, indizi insussistenti nel caso di specie, dove la sospensione è stata motivata con la la sussistenza di procedimenti penali per reati gravi contro la pubblica amministrazione ancora pendenti a carico del dipendente e con l’esigenza di salvaguardare il buon nome dell’ amministrazione procedente stessa (l’Università ).
3. La durata biennale della sospensione facoltativa dal servizio è scevra da censure se, cumulata alla durata di quella obbligatoria precedentemente disposta a carico dello stesso dipendente pubblico, non superi il limite massimo – cinque anni – di durata della sospensione facoltativa fissato dalla legge.
N. 00275/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00353/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 353 del 2013, proposto da:
Felice Roberto Grassi, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Muscatello, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Abate Eustasio n. 5;
contro
Università degli Studi di Bari, in persona del Rettore p.t., rappresentata e difesa dagli avv. ti Domenico Carbonara e Simona Sardone, con domicilio eletto in Bari presso la sede dell’Avvocatura dell’Ente, alla piazza Umberto I° n.1 (palazzo Ateneo);
per l’annullamento
-del decreto n. 474 dell’8.2.2013 avente ad oggetto la sospensione dal servizio per la durata di anni due dalla data di ricevimento del decreto da parte del ricorrente, ordinario per il settore scientifico – disciplinare MED/28 Malattie Odontostomatologiche nel Dipartimento interdisciplinare di Medicina (DIM) ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 91 D.P.R. n. 3/1957 e 3, comma 1, l. 97/2001;
-di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e, comunque, connesso,ancorchè ignoto, in quanto lesivo, ivi compresi l’avviso di avvio del procedimento n. 69 del 2.1.2013 e la nota di comunicazione del Direttore generale prot. n. 11434 del 12.2.2013;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2013 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv.ti Francesco Muscatello; Simona Sardone e Domenico Carbonara;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- L’odierno ricorrente, è professore ordinario per il settore scientifico – disciplinare MED/28, Malattie Odontostomatologiche nel Dipartimento interdisciplinare di Medicina (DIM) presso l’Università degli Studi di Bari.
Sottoposto a procedimento penale per l’accertamento di reati contro il patrimonio e contro la pubblica Amministrazione (tra cui associazione a delinquere ex art. 416, commi 1 e 2, c.p. e truffa ex art. 640 c.p.), è stato attinto dalla misura cautelare della restrizione della libertà personale, poi tramutata in interdizione dai pubblici uffici (cfr. ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Bari in data 19.7.2012); conseguentemente, è stato sospeso dal servizio.
Scaduti i presupposti per la sospensione obbligatoria, il Rettore ne ha poi disposto la sospensione facoltativa per la durata di due anni, in considerazione della gravità dei fatti contestati, giusta decreto n. 474/2013 (preceduto da decreto di analogo tenore n. 5870/2012, ritirato in autotutela per mancata comunicazione di avvio del procedimento).
Avverso tale determinazione è insorto il prof. Grassi con il ricorso in epigrafe, chiedendone l’annullamento.
L’Università si è costituita in giudizio con memoria prodotta il 29 marzo 2013, chiedendo il rigetto del gravame e, all’udienza del 18.12.2013, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Il ricorso è affidato a tre motivi di censura; nessuno dei quali, tuttavia, suscettibile di accoglimento.
2.1.- Con il primo motivo viene dedotta la nullità del provvedimento in conseguenza della mancata sottoscrizione, ritenuta elemento essenziale dell’atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 septies della legge n. 241/90.
Il motivo è superato.
La censura in esame era stata articolata avuto riguardo alla copia conforme notificata all’interessato. L’Università ha poi prodotto in giudizio il decreto originale, di contenuto perfettamente coincidente, recante la firma autografa del Rettore, così elidendo qualsiasi contestazione in proposito.
Peraltro, la stessa irregolare (e non già nulla) copia conforme ricevuta dall’interessato era stata -già in origine- accompagnata dalla nota prot. n. 1143 del 12.2.2012, versata in atti, sottoscritta dal Direttore generale; sicchè la provenienza dell’atto dall’Amministrazione universitaria non avrebbe comunque potuto essere posta in discussione.
2.2.- Con il secondo motivo, viene sostanzialmente dedotto il difetto di istruttoria e di motivazione. Il decreto, pur integrando gli estremi -testualmente- dell’ “esercizio di una facoltà connotata da ampi margini di discrezionalità ” (cfr. ricorso pag.6), non sarebbe stato preceduto da adeguata istruttoria nè risulterebbe sorretto dall’esternazione analitica e puntuale delle motivazioni poste a fondamento della determinazione definitiva.
In disparte il rilievo che, per stessa ammissione di parte ricorrente, il potere di sospensione facoltativa esprime l’esercizio di una facoltà discrezionale riconosciuta a tutela dell’Amministrazione di appartenenza che, in quanto tale, può essere sindacata soltanto entro limiti ristretti, nella fattispecie il Rettore ha inequivocabilmente chiarito le ragioni della disposta sospensione, ponendole in collegamento con la gravità delle vicende penali nelle quali l’odierno ricorrente è rimasto coinvolto, facendone discendere l’opportunità di salvaguardare il buon nome dell’Università , in attesa che sulle predette vicende si faccia chiarezza nelle sedi competenti.
Il decreto, pertanto, non si appalesa immotivato; nè l’addotta motivazione appare vulnerabile sotto gli unici profili censurabili, trattandosi di esercizio di potere discrezionale, della manifesta irrazionalità ed illogicità .
Anche il secondo motivo va, dunque, respinto.
2.3.- Infine, migliore sorte non può essere riservata al terzo motivo, con il quale parte ricorrente contesta la mancata considerazione, nello stabilire il termine ultimo di efficacia del gravato provvedimento, del pregresso periodo di sospensione obbligatoria.
Considerato, infatti, che il termine massimo stabilito dalla legge per la sospensione facoltativa è di cinque anni (cfr. sul punto Cass. civ. Sez. lavoro, 23.5.2003, n. 8210) e che, pertanto, nella fattispecie il predetto limite risulta osservato, la censura di cui al terzo motivo di ricorso si appalesa priva di pregio.
3.- In conclusione, il gravame va respinto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore dell’Università resistente, complessivamente quantificandole in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Primo Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)