1. Elezioni comunali – I Sottocommissione elettorale circondariale – Difetto di legittimazione – Sussiste
2. Elezioni comunali – Eccezione di tardività – Infondatezza
3. Elezioni comunali – Fase preliminare – Possibilità di autenticazione da parte dei consiglieri provinciali delle liste relative alle competizioni elettorali della Provincia di appartenenza nonchè dei Comuni ricadenti nel relativo territorio provinciale – Sussiste
1. Nei giudizi relativi alle elezioni comunali, sussiste il difetto di legittimazione passiva della I Sottocommissione elettorale circondariale, atteso che, per giurisprudenza consolidata, l’individuazione dell’Amministrazione, cui spetta la qualità di parte necessaria, va fatta in base al criterio dell’imputazione dei risultati della consultazione elettorale (e non già a quello dell’imputazione formale degli atti contestati), con la conseguenza che, in relazione alle elezioni comunali, parte necessaria è il Comune e non l’Amministrazione statale di cui fanno parte gli organi preposti agli adempimenti preliminari.
2. àˆ infondata l’eccezione di tardività dell’impugnazione degli atti di proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e di consigliere comunale per inosservanza del termine di tre giorni stabilito dall’art. 129, comma 1 c.p.a., atteso che gli atti impugnati non possono ritenersi immediatamente lesivi della posizione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio dai ricorrenti, i quali agiscono non già a tutela del proprio “diritto a partecipare al procedimento elettorale preparatorio”, ma in qualità di cittadini elettori.
3. Mutando l’orientamento in precedenza espresso in altra analoga vicenda (v. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, n. 1416/2013), i consiglieri provinciali devono ritenersi legittimati, ai sensi dell’art. 14, L. n. 53/1990, ad autenticare le sottoscrizioni delle liste relative alle competizioni elettorali della Provincia di appartenenza, nonchè di tutti i Comuni ricadenti nel relativo territorio provinciale.
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Vedi Cons. St., sez. V, sentenza 29 aprile 2015, n. 2176 – 2015, ric. n. 4395 – 2014.
N. 00232/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01241/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1241 del 2013, proposto da:
Giovanni Sasso, Giuseppe Salvemini, Onofrio Mancini e Rosa Spaccavento rappresentati e difesi dagli avv. Maria Carmela Palermo e Massimo F. Ingravalle, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, Piazza Garibaldi n. 63;
contro
Comune di Molfetta, rappresentato e difeso dall’avv. Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso Maurizio Di Cagno in Bari, via Nicolai, n. 43; 1ª Sottocommissione Elettorale Circondariale per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di Molfetta, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, n. 97;
nei confronti di
Elisabetta Mongelli, Nicola Davide De Candia, Raffaella Anna Antonia Cicolella, Giulio Germinario, Giuseppe Antonio Percoco, Nicola Piergiovanni, Angela Maria Rosaria Amato, Giovanni Facchini, Mauro De Robertis, Domenico Gagliardi, Giovanni Abattista e Cosimo Damiano Angeletti, rappresentati e difesi dagli avv. Giulio Calvani e Pietro Augusto De Nicolo, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, via Dante n. 142; Leonardo Siragusa, Paola Natalicchio, Onofrio Pappagallo, Saverio Patimo, Anna Elisabetta Altomare, Serena La Ghezza, Giovanni Porta, Mariano Caputo, Nicola Camporeale, Anna Carmela Minuto, Ippolita Maria De Ceglia, Luigi Roselli, Saverio Tammacco, Pietro Mastropasqua, Antonio Pisani, Giuseppe Maralfa, Roberto La Grasta e Ignazio Cirillo;
per l’annullamento
del verbale e dell’atto dell’Ufficio Elettorale Centrale, di proclamazione del candidato Natalicchio Paola alla carica di Sindaco del Comune di Molfetta, e di proclamazione alla carica di consigliere comunale del Comune di Molfetta dei sigg.ri Siragusa Leonardo, Pappagallo Onofrio, Mongelli Elisabetta, Patimo Saverio, Altomare Anna Elisabetta, de Candia Nicola Davide, La Ghezza Serena, Cicolella Raffaella Anna Antonia, Giulio Germinario, Percoco Giuseppe Antonio, Piergiovanni Nicola, Amato Angela Maria Rosaria, Facchini Giovanni, De Robertis Mauro, Porta Giovanni, Caputo Mariano, Camporeale Nicola, Minuto Anna Carmela, De Ceglia Ippolita Maria, Roselli Luigi, Tammacco Saverio, Mastropasqua Pietro, Pisani Antonio e Maralfa Giuseppe, nella consultazione elettorale dei giorni 26 e 27 maggio 2013 con turno di ballottaggio fissato per i giorni 9 e 10 giugno 2013;
nonchè di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, preparatorio, consequenziale o comunque connesso con quelli impugnati, ancorchè non conosciuto, ivi compresi, ove occorra:
– il verbale n. 6 del 27.4.2013 della 1ª Sottocommissione Elettorale Circondariale;
– il verbale delle operazioni dell’Ufficio Elettorale Centrale – Modello n. 300 – AR ed il verbale delle operazioni dell’Ufficio Elettorale Centrale a seguito del turno di ballottaggio – Modello n. 300-bis/AR;
– la deliberazione del Consiglio comunale di Molfetta n. 1 del 25.7.2013;
e per il consequenziale annullamento
delle operazioni per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale del Comune di Molfetta di cui sopra e conseguente rinnovazione delle operazioni elettorali per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Molfetta e di Elisabetta Mongelli, Nicola Davide De Candia, Raffaella Anna Antonia Cicolella, Giulio Germinario, Giuseppe Antonio Percoco, Nicola Piergiovanni, Angela Maria Rosaria Amato, Giovanni Facchini, Mauro De Robertis, Domenico Gagliardi, Giovanni Abattista e Cosimo Damiano Angeletti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2014 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori, avv. Massimo F. Ingravalle per la parte ricorrente, avv. Gianlugi Pellegrino per il Comune resistente e gli avv.ti Pietro Augusto De Nicolo e Giulio Calvani per i controinteressati;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti, in qualità di cittadini elettori del Comune di Molfetta, impugnano gli atti ed i provvedimenti in epigrafe al fine di ottenere la rinnovazione delle operazioni elettorali del Comune di Molfetta, svoltesi nei giorni 26 e 27 maggio 2013 con turno di ballottaggio fissato nei giorni 9 e 10 giugno 2013.
Secondo la tesi attorea le operazioni elettorali sarebbero totalmente viziate a causa dell’illegittima ammissione di 7 liste di candidati alla carica di consigliere comunale, poichè le sottoscrizioni delle dichiarazioni di presentazione delle liste n. 1 “Centro Democratico”, n. 3 “Partito democratico”, n. 5 “Rifondazione Comunista”, n. 7 “Molfetta Futura”, n. 8 “Popolo della Libertà “, n. 10 “Siamo Molfetta” e n. 11 “Movimento Politico Schittulli” sono state autenticate da un consigliere provinciale, ossia, nella prospettazione del ricorrente, da un soggetto privo del potere di autentica ai sensi dell’art. 14 L. n. 53/1990.
Si sono costituiti:
– la I Sottocommissione Elettorale Circondariale, la quale ha eccepito il difetto di legittimazione passiva chiedendo l’estromissione dal giudizio;
– alcuni dei controinteressati, meglio individuati in epigrafe, i quali hanno eccepito la tardività del ricorso, oltre a contestarne la fondatezza nel merito;
– il Comune di Molfetta, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
All’udienza del 13 febbraio 2014 la causa è passata in decisione.
2. Il Collegio ritiene di dover scrutinare, anzitutto, le eccezioni preliminari, dando la priorità all’eccezione di difetto di legittimazione passiva della I Sottocommissione Elettorale Circondariale, per poi passare all’eccezione di tardività sollevata dai controinteressati.
2.1. Ciò premesso, deve essere prioritariamente dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Commissione Elettorale Circondariale.
Invero, per giurisprudenza consolidata, nei giudizi elettorali dinanzi al g. a. l’individuazione dell’Amministrazione, cui spetta la qualità di parte necessaria, va fatta in base al criterio dell’imputazione dei risultati della consultazione elettorale (e non già a quello dell’imputazione formale degli atti contestati) con la conseguenza che, in relazione alle elezioni comunali, parte necessaria è il Comune, e non l’Amministrazione statale di cui fanno parte gli organi preposti agli adempimenti preliminari.
Più in particolare, la Commissione Elettorale Circondariale, organo per propria natura neutrale, non è parte necessaria del giudizio impugnatorio avente ad oggetto il verbale di proclamazione degli eletti, dovendo la relativa legittimazione passiva essere ricondotta, in tal caso, al solo Ente locale interessato, che si appropria del risultato elettorale e sul quale si riverberano gli effetti dell’annullamento o della conferma della proclamazione degli eletti (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. V, n. 4851/2010; T.A.R. Toscana – Firenze, n. 1487/2011; T.A.R. Calabria – Reggio Calabria, n. 201/2007).
La Commissione Elettorale, peraltro, è organo di “garanzia” dei procedimenti elettorali, non portatore di un interesse qualificato alla conservazione delle operazioni elettorali (cfr. T.A.R. Puglia – Bari, Sez. I, n. 1432/2001). Dalla qualità di organo neutrale della Commissione Elettorale Circondariale, quindi, si desume il difetto di legittimazione passiva di tale organo, che deve, pertanto, essere estromesso dal giudizio (T.A.R. Liguria, Sez. II, n. 3464/2009).
2.2. Passando all’eccezione di tardività dedotta dai controinteressati, la stessa va disattesa in quanto palesemente infondata.
Al riguardo, è sufficiente rilevare che, proprio ai sensi della norma, invocata a fondamento dell’eccezione in esame, di cui all’art. 129, comma 1, c.p.a. “sono impugnabili innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista degli atti impugnati” solo “i provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio”.
Orbene, alla luce del chiaro tenore testuale della norma testè richiamata, poichè gli atti oggetto del presente gravame non potevano ritenersi immediatamente lesivi della posizione giuridica soggettiva fatta valere dai ricorrenti (i quali agiscono non già a tutela del proprio “diritto a partecipare al procedimento elettorale preparatorio”, ma in qualità di cittadini elettori), il brevissimo termine stabilito dalla prefata disposizione non può trovare applicazione e, di conseguenza, il ricorso non può essere considerato tardivo.
3. Nel merito, il ricorso è infondato.
Al riguardo il Collegio osserva quanto segue.
3.1. In una vicenda analoga a quella oggetto del presente gravame la Sezione, con la sentenza n. 1416/2013, aveva reputato di aderire al filone giurisprudenziale secondo il quale “il consigliere dell’ente locale esercita il potere di autentica delle sottoscrizioni ex art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 esclusivamente nei limiti della propria circoscrizione elettorale e in relazione alle operazioni elettorali dell’ente nel quale opera” (C.d.S., Sez. V, n. 2501/2013, che richiama le precedenti pronunce n. 1889/2012 e n. 2180/2012 ).
Il Collegio, in altre parole, pur non ignorando la sussistenza in materia di un orientamento di tenore opposto (cfr. Tar Basilicata, n. 457/2013), aveva inteso aderire al richiamato indirizzo, secondo il quale “gli organi politici, ai quali in via eccezionale la norma attribuisce questa potestà , possono autenticare le sottoscrizioni esclusivamente nel rispetto dei due requisiti concorrenti della territorialità e della pertinenza della competizione elettorale”.
3.2. Orbene, all’esito di una più approfondita riflessione, questo Tribunale ritiene di mutare l’orientamento in precedenza espresso, non potendo quest’ultimo ritenersi del tutto coerente, per un verso, con il tenore testuale della norma di cui al citato art. 14 L. n. 53/1990 e, per altro verso, con la ratio sottesa alla medesima disposizione.
3.2.1. Sotto il primo profilo non può non riconoscersi che l’art. 14, co. 1, L. n. 53/90, come modificato dall’art. 4 L. n. 120/99, lungi dal prevedere limitazioni di sorta ai fini del legittimo esercizio del potere di autenticazione delle firme, si limita a stabilire che “Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità , rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco”.
In quest’ottica, mentre appare conforme ai principi generali il riconoscimento di un limite territoriale all’esercizio del potere di autentica in discorso (come peraltro pacificamente affermato da costante giurisprudenza e, da ultimo, anche dall’Adunanza Plenaria n. 22/2013 del Consiglio di Stato), sembra invece dare luogo ad una ingiustificata opera di integrazione normativa, posta in essere in via pretoria, l’introduzione dell’ulteriore limite “funzionale” del diretto coinvolgimento nella competizione dell’ente del quale il consigliere è organo.
Del resto, sul piano della teoria generale in materia di interpretazione ed integrazione delle fonti normative, la disposizione in esame, nell’attribuire sic et simpliciter il potere di autentica ai consiglieri comunali e provinciali, appare formulata in modo sufficientemente chiaro da escludere la necessità di ricorrere ad interpretazioni di tipo estensivo (in claris non fit interpretatio), non consentendo peraltro di ravvisare la sussistenza di lacune che giustifichino il ricorso ad operazioni di tipo integrativo.
3.2.2. Sotto altro profilo, la tesi che afferma la necessaria presenza del requisito della cd. pertinenza (o funzionalità ), ispirandosi ad un’impostazione di tipo restrittivo (che trova la sua giustificazione nel ritenuto carattere eccezionale del potere di autenticazione delle firme dei presentatori delle liste elettorali), non appare compatibile con la ratiosottesa all’attribuzione – attraverso la modifica dell’art. 14 L. n. 53/90 – del potere di autentica ai consiglieri comunali e provinciali, consistente nell’esigenza di semplificare ed agevolare lo svolgimento del procedimento elettorale.
Nel quadro così tracciato, ai fini della vicenda in esame, i consiglieri provinciali devono ritenersi legittimati, ai sensi dell’art. 14 L. n. 53/90, ad autenticare le sottoscrizioni delle liste relative alle competizioni elettorali della Provincia di appartenenza nonchè di tutti i Comuni ricadenti nel relativo territorio provinciale.
In senso analogo si registrano altre pronunce giurisprudenziali di primo e di secondo grado (T.A.R. Campania – Napoli, Sez. II, n. 5558/2013; Id., n. 5563/2013).
In conclusione, disposta l’estromissione dalla causa della I Sottocommissione Elettorale Circondariale di Molfetta, il ricorso deve essere respinto in ragione delle suesposte considerazioni.
Le spese di lite possono nondimeno essere compensate tra le parti costituite, in ragione della particolarità delle questioni esaminate e dei non univoci orientamenti giurisprudenziali registrati.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) dispone preliminarmente l’estromissione dalla causa della I Sottocommissione Elettorale Circondariale di Molfetta;
b) lo respinge.
Spese compensate tra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Oscar Marongiu, Referendario, Estensore
Paola Patatini, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)