Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Ricorso – Termine – Piena conoscenza – Quando si realizza – Conseguenze
àˆ tardivo il ricorso con cui è stata impugnata un’autorizzazione rilasciata in favore di terzi nel caso in cui, dall’esame degli atti processuali, emerga che il ricorrente aveva dato mandato al proprio legale (perlomeno in via stragiudiziale) di contestare l’autorizzazione impugnata, con ciò dimostrando di essere a conoscenza già da tempo del tenore, dell’incidenza lesiva e delle giustificazioni giuridiche di tale provvedimento.
N. 00210/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00059/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 59 del 2008, proposto da Vitantonio Sollecito, rappresentato e difeso dall’avv. Carmelo Stefanelli, con domicilio eletto in Bari, corso A. De Gasperi n. 310;
contro
Comune di Grumo Appula, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Paolo Bello, con domicilio eletto in Bari, via Principe Amedeo, 82/A;
nei confronti di
Francesco Coscia, Rosa Sollecito;
per l’annullamento
del provvedimento del Responsabile del Servizio Ripartizione Affari Generali del Comune di Grumo Appula del giorno 11.4.2007 comunicato in data 29.11.2007;
del provvedimento del Responsabile del Servizio Ripartizione Affari Generali del Comune di Grumo Appula prot. 6503 del 24.5.2007;
di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Grumo Appula;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2014 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Carmelo Stefanelli e Luigi D’Ambrosio, per delega dell’avv. Francesco Paolo Bello;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il signor Vitantonio Sollecito impugna il provvedimento del Responsabile del Servizio Ripartizione Affari generali del Comune di Grumo Appula del giorno 11 aprile 2007, con cui è stata autorizzata l’esumazione di cinque salme (tra cui quelle dei genitori del ricorrente) per essere tumulati nella cappella della famiglia Coscia-Sollecito; il tutto su istanza della signora Rosa Sollecito e del coniuge, signor Francesco Coscia, del 2 aprile 2007.
Si è costituita l’Amministrazione municipale, contestando quanto dedotto in ricorso e innanzitutto eccependo l’irricevibilità dello stesso.
Il signor Vitantonio Sollecito invero sostiene la tempestività del gravame, notificato il 3 gennaio 2008, poichè il termine decorrerebbe dal 29 novembre 2007, giorno in cui ha conosciuto la detta autorizzazione.
L’esame degli atti processuali conferma invece la tesi dell’Ente resistente.
In data 10 maggio 2007 i signori Costantino, Michele e Vito (Vitantonio) Sollecito, tramite l’avvocato Antonio Onofrio Delle Foglie, contestavano ai signori Coscia-Sollecito la traslazione, inviando la stessa nota anche al Sindaco di Grumo Appula “per l’accertamento di eventuali responsabilità nell’autorizzare l’illegittimo trasferimento dei resti mortali dei genitori dei miei assistiti”.
In data 24 maggio 2007, con nota prot. 6503, il Sindaco e il Responsabile del Servizio Ripartizione Affari generali ricostruivano l’intera vicenda, segnalando altresì la normativa regolamentare applicata e concludendo che “La questione segnalata, invece attiene alla salvaguardia dei diritti di visita delle salme dei genitori da parte di tutti i figli. Tale questione non ha natura amministrativa¦”.
A tal punto, l’avv. Delle Foglie, espressamente per conto dei signori Sollecito, con nota del 31 maggio 2007, contestava specificamente la legittimità dell’autorizzazione all’estumulazione in via straordinaria, in particolare perchè contrastante con l’articolo 45 del regolamento comunale di polizia mortuaria. Contestualmente venivano diffidati signori Coscia-Sollecito a reintegrare i componenti della famiglia nel loro diritto di sepoltura e di visita delle salme, “con avvertimento che, in difetto sarà inevitabile adire l’Autorità Giudiziaria competente”.
àˆ evidente perciò che l’interessato alla data del 31 maggio 2007 era a conoscenza del tenore, dell’incidenza lesiva e delle giustificazioni giuridiche dell’autorizzazione, per la cui contestazione (perlomeno in via extragiudiziaria) aveva dato mandato al proprio legale.
Il ricorso dunque è tardivo.
Le particolarità della vicenda giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, prima Sezione, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)