Sanità  e farmacie – Linee guida regionali procedure accesso strutture riabilitative – Applicabilità  a strutture convenzionate – Impugnazione – Richiesta incidentale cautelare – Presupposti – Sussistenza

Merita accoglimento la richiesta cautelare avanzata incidentalmente nel ricorso per l’annullamento delle Linee guida regionali di cui all’All. A) della D.G.R. n. 691/2011, in quanto l’applicabilità  delle procedure di accesso alle strutture riabilitative, in esse contenute, anche alle strutture private accreditate ex art. 26, L. n. 833/78 sembra, in punto di fumus, contrastare con il principio di libera scelta del paziente e, nello stesso tempo, determina, sotto il profilo del periculum, una situazione di incertezza in ordine alle richieste di proroga provenienti dagli assistiti.
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Vedi Cons. St., sez. III, ricorso n. 2860 – 2014; ordinanza 8 maggio 2014, n. 1874 – 2014

N. 00100/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00069/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 69 del 2014, proposto da:

A.F.A.I.S.A. (Associazione Famiglie Assistiti Istituto S. Agostino), rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Magistà  e Francesco Ranieri, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, viale Papa Giovanni XXIII, n. 2/A;

contro
Azienda Sanitaria Locale di Bari, rappresentata e difesa dall’avv. Edvige Trotta, con domicilio eletto presso la medesima in Bari, Lungomare Starita n. 6; Regione Puglia; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento della A.S.L. BA, recante protocollo gen. n. 97387 del 30 maggio 2013, con il quale l’A.S.L., in sedicente applicazione della D.G.R. n. 691/2011 della Regione Puglia, ha disposto per le direzioni dei Distretti socio- sanitari dell’A.S.L. BA l’applicazione di quanto previsto nelle “Linee guida”, e relativi allegati, approvate e richiamate dalla richiamata D.G.R. n. 691/2011, nella parte in cui ha stabilito che le procedure di accesso alle prestazioni di riabilitazione residenziale e semiresidenziale operino anche nei confronti delle strutture private accreditate ad erogare prestazioni di riabilitazione ex art. 26 L. n. 833/1978, e nella parte in cui affida ad un’apposita Commissione di Valutazione la preventiva valutazione del bisogno riabilitativo;
– di ogni atto, ulteriore, presupposto, connesso o successivo, ivi compreso ogni atto con cui l’A.S.L. BA ha dato applicazione alla citata D.G.R. n. 691/2011 della Regione Puglia anche nei confronti delle strutture private accreditate ad erogare prestazioni di riabilitazione ex art. 26 L. n. 833/1978;
 

Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale di Bari;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2014 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori, avv. Gianluigi Giannuzzi Cardone, su delega dell’avv. Francesco Magistà  e avv. Carmine Cagnazzo, su delega dell’avv. E. Trotta;
 

Ritenuto, nei limiti della sommaria cognizione della presente fase, che sussistono i presupposti per la concessione dell’invocata misura cautelare, atteso che l’applicazione delle Linee Guida regionali, di cui all’Allegato A della D.G.R. n. 691/2011, anche alle prestazioni rese dalle strutture riabilitative ex art. 26 L. n. 833/78 sembra prima faciecontrastare con il principio di libera scelta del paziente (v. al riguardo le indicazioni di cui alla nota della Regione Puglia n. 1400/RIP del 25.10.2013);
Ritenuto sussistente anche il requisito del periculum, con particolare riferimento alla situazione di incertezza in ordine alle richieste di proroga provenienti da numerosi pazienti assistiti dall’Istituto S. Agostino;
Ritenuto di poter compensare le spese della presente fase, in ragione della complessità  delle questioni proposte;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto sospende gli atti impugnati.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2014.
Compensa tra le parti costituite le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Oscar Marongiu, Referendario, Estensore
Paola Patatini, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)