Pubblico impiego – Concorsi – Impugnazione graduatoria – Contestazione valutazione titoli – Inserimento ricorrente in graduatoria – Idoneità a ricevere una nomina – Insussistenza periculum in mora
àˆ legittimo il decreto di pubblicazione della graduatoria dei candidati che hanno superato il concorso ordinario per insegnanti di scuola dell’infanzia, considerato che la valutazione dei titoli, posta in contestazione col ricorso, appare, prima facie, conforme al bando e, inoltre, non sussiste il periculum in mora a fronte dell’inserimento in graduatoria del ricorrente così comportando la sua idoneità a essere destinatario di una nomina nell’anno scolastico successivo.
N. 00087/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01575/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1575 del 2013, proposto da Pati Caterina, rappresentata e difesa dall’avv. Simona Manca, con domicilio in Bari, piazza Massari, presso la Segreteria del T.A.R. Puglia, sede di Bari;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Direzione Generale, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
nei confronti di
Mangia Alida;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– del decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia – Ufficio IV – dirigenti scolastici e personale della scuola del 26.8.2013 Prot. AOODRPU n. 6048 con cui è stata pubblicata la graduatoria dei candidati che hanno superato le prove del concorso ordinario per insegnanti di scuola dell’infanzia bandito con D.D.G del MIUR n. 82 del 24.9.2012 nei limiti indicati in ricorso;
– di ogni altro atto o provvedimento collegato o consequenziale, compresi i verbali della Commissione costituita presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia in cui si sono stabiliti i criteri di valutazione dei titoli e i punteggi da attribuire ai candidati relativamente ai titoli in possesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Direzione Generale;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2014 per le parti i difensori avv.ti Simona Manca, Donatella Testini e Giovanni Cassano;
Rilevato che, come evidenziato dalla Amministrazione resistente nella nota del 23 gennaio 2014, la Commissione di concorso appare, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, aver legittimamente ritenuto di non attribuire ulteriori punti 1,5 alla laurea in scienze della formazione primaria;
Ritenuto, infatti, che detto titolo posseduto dalla ricorrente è stato correttamente valutato una sola volta, in linea con la statuizione di cui al verbale n. 457/2013 (“¦ tutti i titoli presentati devono essere valutati una sola volta, ivi compreso il titolo d’accesso al concorso ¦”), con l’attribuzione di punti 5;
Ritenuto, pertanto, che l’assegnazione di detto punteggio risulta conforme a quanto previsto dall’allegato 4 del bando; che, in conclusione, resta confermato il punteggio complessivo attribuito dalla Commissione alla interessate;
Ritenuto, conseguentemente, che non sussiste il presupposto cautelare del fumus boni iuris necessario per la concessione della misura cautelare richiesta;
Considerato, inoltre, che non sussiste il presupposto cautelare del periculum in mora, risultando le nomine in ruolo già avvenute ed essendo comunque la ricorrente inclusa nella graduatoria definitiva al posto n. 217; che, pertanto, la stessa potrà essere eventualmente destinataria di una nomina nell’anno scolastico successivo;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia, nonchè della qualità delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)