Processo amministrativo – Giudizio cautelare – Principi – Bilanciamento interessi coinvolti – Prevalenza interesse pubblico

In sede di valutazione cautelare, per una gara per l’affidamento della fornitura di apparecchiature e materiale consumabile per l’assistenza domiciliare e la ventilazione a lungo termine ex D.M. n. 332/1999, in tema di bilanciamento degli interessi coinvolti,  deve ritenersi prevalente l’esigenza di garantire l’operatività  della continuità  dell’assistenza medico sanitaria, con conseguente rigetto della domanda cautelare.

N. 00089/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00080/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 80 del 2014, proposto da:

Vitalaire Italia S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Cataldo, Gennaro Notarnicola e Diego Vaiano, con domicilio eletto presso Gennaro Notarnicola, in Bari, via Piccinni, n. 150;

contro
Azienda Sanitaria Locale Bari, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanna Corrente, con domicilio eletto presso Giovanna Corrente, in Bari, via M. Celentano, n. 27; 

nei confronti di
Linde Medicale S.r.l., Medicair Sud S.r.l., Medigas Italia S.p.A., Puglia Life S.r.l., Vivisol S.r.l.; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della delibera del Direttore Generale f.f. della ASL di Bari n. 2298 del 4 dicembre 2013, comunicata all’odierna ricorrente con nota prot. n. 255194 del 10 dicembre 2013, recante l’aggiudicazione definitiva in favore delle ditte controinteressate di 23 dei 27 lotti relativi alla procedura di gara per l’affidamento della fornitura di apparecchiature e materiale consumabile per l’assistenza domiciliare e la ventilazione a lungo termine ex D.M. n. 332/99 e connessi servizi di assistenza e manutenzione;
della delibera n. 1489 del 18 agosto 2011 di indizione della gara, del bando di gara, del disciplinare del capitolato speciale e dei relativi allegati, nonchè dei chiarimenti resi dalla stazione appaltante;
di tutti i verbali di gara, relativi sia alle sedute pubbliche, sia a quelle riservate, di valutazione delle offerte tecniche;
di ogni altro atto e/o provvedimento comunque presupposto, connesso e/o consequenziale;
nonchè per la declaratoria di inefficacia dei contratti d’appalto relativi ai 23 lotti aggiudicati alle ditte controinteressate, ove nelle more stipulati tra la stazione appaltante e le controinteressate stesse.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Azienda Sanitaria Locale Bari;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2014 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Uditi per le parti i difensori avv.ti Gennaro Notarnicola e Giovanna Corrente;
 

Impregiudicata ogni valutazione in punto di contestazione, da parte della ricorrente, di un esito complessivo di gara in relazione al quale la medesima è risultata aggiudicataria per tre lotti su ventisette;
Ritenuto che, con particolare riguardo al fumus boni iuris, si è in presenza di una articolata ipotesi di gara a lotti plurimi, la cui complessità  necessita di essere più opportunamente valutata nella competente sede di merito;
Ritenuto, peraltro, che il bilanciamento degli interessi coinvolti, nella più generale valutazione del merito cautelare della questione sottoposta a scrutinio, suggerisce di dare priorità  all’esigenza secondo cui possa essere garantita l’operatività , quanto meno nel breve periodo, dell’assistenza medico sanitaria per la ventiloterapia a domicilio;
Ritenuta altresì la natura meramente patrimoniale del pregiudizio lamentato;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima):
respinge la domanda cautelare;
spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)