Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Decreto ingiuntivo non opposto – Equiparato a giudicato – Ammissibilità
Il decreto ingiuntivo non opposto è equiparabile al giudicato, con conseguente ammissibilità del giudizio di ottemperanza previsto dall’art. 112, comma 2, lett. c) del c.p.a..
N. 00196/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01138/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1138 del 2013, proposto da:
Nicolo’ De Marco, rappresentato e difeso dall’avv. Nicolo’ De Marco, con domicilio eletto presso Nicolo’ De Marco in Bari, via Abate Gimma, 189;
contro
Comune di Montemesola;
per l’ottemperanza
al Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bari III sez. civile n. 1418/2012 con il quale al Comune di Montemesola è stato ingiunto il pagamento di somme dovute per compensi professionali, oltre interessi e spese;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2014 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. Nicolò De Marco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La parte ricorrente ha proposto il presente ricorso per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 1418/2012, del Tribunale di Bari, che ha ingiunto al Comune di Montemesola il pagamento delle competenze professionali in suo favore per la complessiva somma di € 28.000,35, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, nonchè la somma di € 800,00 oltre iva e cpa, per competenze del procedimento monitorio.
L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
All’udienza camerale del 16/01/2014, il ricorso è stato introitato per la decisione.
Preliminarmente il Collegio rileva che il decreto ingiuntivo, divenuto esecutivo per mancata impugnazione nei termini di legge, e munito pertanto di formula esecutiva in data 10/4/2013, è stato notificato al Comune di Montemesola in data 29/4/2013.
Come è noto, il decreto ingiuntivo è equiparabile al giudicato, con conseguente ammissibilità del giudizio di ottemperanza previsto dall’art. 112, comma 2, lett. c) del c.p.a.., secondo ormai consolidato orientamento (T.A.R. Puglia Bari 3.4.2003 n. 1573; C.d.S. Sez. V 15.5.2002 n. 2604, T.A.R. Roma Lazio sez. II n. 1198/2013, Cons. St. sez. V n. 5045/2011, C.d.S., sez. IV, 10 dicembre 2007, n. 6318; 31 maggio 2003, n. 7840).
La domanda è fondata e va pertanto ordinato al Comune di Montemesola, in persona del legale rappresentante p.t., di provvedere – entro il termine di giorni 30 (trenta) dal giorno di notificazione e/o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza – al pagamento in favore di parte ricorrente delle somme dovute, nei termini sopra indicati, nonchè dell’ulteriore somma di € 411,00 relative alle spese di registrazione de decreto ingiuntivo di cui sopra.
Il Collegio nomina fin d’ora – per il caso di persistente inerzia dell’Amministrazione – quale Commissario ad acta, la dott.ssa Rosanna Boccola, funzionario del Tar Puglia – Bari, la quale provvederà ad assicurare l’ottemperanza al decreto ingiuntivo entro l’ulteriore termine di giorni 30 (trenta).
Liquida sin d’ora in favore del predetto commissario ad acta e per il caso di suo intervento, la somma complessiva di € 600,00 lordi, a titolo di competenze dovute, ponendo tale somma a carico dell’Amministrazione inadempiente.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Bari – Sezione Seconda, accoglie il presente ricorso e, per l’effetto, ordina al Comune di Montemesola di dare esecuzione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Bari n. 1418/2012, provvedendo al pagamento in favore di parte ricorrente della somme già quantificate in decreto, nonchè della ulteriore somma di € 411,00, oltre interessi legali dalla decorrenza indicata in decreto e fino alla data dell’effettivo soddisfo, entro il termine di giorni trenta dal giorno di notificazione e/o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Dispone fin d’ora, per il caso di persistente inerzia del Comune intimato, che a tanto provveda – entro il successivo termine di giorni trenta – la dott.ssa Rosanna Boccola, funzionario del Tar Puglia-Bari, nominata con la presente Commissario ad acta.
Liquida fin d’ora in favore del predetto Commissario ad acta – e per il caso di suo intervento – la somma di € 600,00, lordi, ponendo detto importo a carico del Comune di Montemesola.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente, Estensore
Francesca Petrucciani, Primo Referendario
Oscar Marongiu, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE | ||
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)