Procedimento amministrativo – Autotutela – Annullamento d’ufficio – Principi

Deve ritenersi fondato il ricorso proposto avverso un provvedimento di autotutela (nella specie annullamento d’ufficio) che non sia motivato in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale  all’annullamento non limitato al mero ripristino del preesistente stato di legalità  nonchè in relazione agli interessi privati che militano in senso opposto (per nulla menzionati nel caso di specie). 

N. 00077/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00013/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 13 del 2014, proposto da:

Caterina Todisco, Carmela Todisco e Pietro Todisco, rappresentati e difesi dall’avv. Chiara Caggiano, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Paparella in Bari, via Venezia, n. 14;

contro
Comune di Trinitapoli, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall’avv. Nicola Di Modugno, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, via Manzoni, n. 5; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del decreto n. 2 del 5.12.2013, con il quale il Responsabile del III Settore del Comune di Trinitapoli ha annullato i provvedimenti n. 192 e 193 del 1992 di revoca del decreto di esproprio n. 131/1991.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Trinitapoli;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2014 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, gli avv.ti Chiara Caggiano e Nicola Di Modugno;
 

CONSIDERATO che, ad un primo esame sommario proprio della fase cautelare, emergono profili che inducono a ritenere fondato il ricorso, tenuto conto in particolare che:
– per costante orientamento giurisprudenziale, l’annullamento d’ufficio è il risultato di un’attività  discrezionale dell’Amministrazione e non deriva in via automatica dall’accertata originaria illegittimità  dell’atto essendo altresì necessaria una congrua motivazione in ordine alla sussistenza dell’interesse pubblico alla reintegrazione del preesistente stato di legalità ;
– la giurisprudenza amministrativa è assolutamente granitica nel precisare che l’interesse alla reintegrazione dell’ordine pubblico deve essere specificato e dimensionato in relazione alle esigenze concrete ed attuali, avuto riguardo anche gli interessi privati che militano in senso opposto,
RITENUTO che il provvedimento di autotutela oggetto di gravame non pare sia rispettoso dei parametri giurisprudenziali sopra ricordati; ciò in quanto, in riferimento all’interesse pubblico alla reintegrazione del preesistente stato di legalità , non è motivato da ragioni di contenimento della spesa pubblica ma dalla necessità  di evitare “il danno erariale che, secondo Corte Conti Puglia n. 13/99, ricadrebbe sul Sindaco dell’epoca e sul tecnico comunale allora in carica” e, in relazione agli interessi dei ricorrenti, non ne fa alcuna menzione;
RITENUTO altresì che si rinviene il presupposto del pregiudizio grave e irreparabile richiesto dall’articolo 55 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 per la concessione della misura cautelare;
RITENUTO quanto alle spese della presente fase cautelare che, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico della parte resistente, nell’importo liquidato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione.
Condanna parte resistente al pagamento di complessivi € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) in favore di parte ricorrente, a titolo di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e C.P.A., per la presente fase cautelare.
Fissa la prima udienza pubblica del mese di febbraio 2015 per la discussione del ricorso nel merito.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Rosalba Giansante, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)