1. Pubblico impiego – Atti di macrorganizzazione – Natura discrezionale – Insindacabilità
2. Pubblico impiego – Atti di macrorganizzazione – Obbligo motivazionale – Non sussiste
1. Nell’esercizio del potere connesso alla organizzazione degli uffici la Pubblica Amministrazione gode di un elevato potere discrezionale non sindacabile da parte del giudice della legittimità , inerendo lo stesso all’adozione di una serie di atti volti al raggiungimento di finalità proprie dell’amministrazione che, ove non sia manifestamente illogica, costituisce il connotato essenziale della sua stessa esistenza;
2. Gli atti di macrorganizzazione sono da considerarsi atti amministrativi aventi carattere generale e programmatico; gli stessi, pertanto, sono sottratti al generale obbligo motivazionale ex art. 3, co. 2, della L.n. 241/1990, incontrando quale unico limite quello della illogicità ed incongruenza delle disposizioni adottate, senza che si necessario mettere in conto le posizioni soggettive e le aspettative di carriera del personale coinvolto.
N. 00143/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01245/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1245 del 2011, proposto da:
AIFI (Associazione Italiana Fisioterapisti)-Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, e Maria Rosaria Montanino, rappresentati e difesi dagli avv. Bruno Decorato e Mauro Emanuele Calò, con domicilio eletto presso l’avv. Anna Giove in Bari, via Celentano 25;
contro
Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Simonetta Mastropieri, con domicilio eletto presso l’avv. Loredana Papa in Bari, via Calefati 133;
per l’annullamento
della deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera n. 402 del 17.11.2010, avente ad oggetto “Fabbisogno personale triennio 2010-2012. Adeguamento dotazione organica. Pianificazione delle attività di provvista di personale necessario a soddisfare esigenze a carattere permanente e/o temporaneo per l’anno 2010”, nella parte in cui, e nei limiti dell’interesse delle ricorrenti, al punto n. 5 nel disporre il continuo monitoraggio finalizzato alla verifica degli effettivi fabbisogni dell’impiego delle risorse umane appartenenti all’area di comparto investe di tale funzione il “Servizio infermieristico aziendale”, preponendolo alla direzione dell’intera area di comparto e di tutto il relativo personale;
delle deliberazioni del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera n. 100 del 18.3.2011 e n. 102 del 25.3.2011, aventi ad oggetto la rideterminazione della dotazione organica ai sensi della legge regionale n. 19 del 2010, nella parte in cui, e nei limiti dell’interesse delle ricorrenti, non prevedono l’istituzione di un posto di Dirigente del “Servizio Riabilitativo” aggiungendone, invece, due ai “Servizi infermieristici” ed uno ai “Servizi delle professioni tecnico-sanitarie”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti Di Foggia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2013 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori avv.ti Anna Giove, su delega dell’avv. Mauro Calò e Loredana Papa, su delega dell’avv. Simonetta Mastropieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe l’AIFI e Maria Rosaria Montanino hanno impugnato la delibera con la quale l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia ha disposto il continuo monitoraggio finalizzato alla verifica degli effettivi fabbisogni dell’impiego delle risorse umane appartenenti all’area di comparto investendo di tale funzione il “Servizio infermieristico aziendale”, preponendolo alla direzione dell’intera area di comparto e di tutto il relativo personale, e le deliberazioni del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera n. 100 del 18.3.2011 e n. 102 del 25.3.2011, aventi ad oggetto la rideterminazione della dotazione organica ai sensi della legge regionale n. 19 del 2010, nella parte in cui non prevedono l’istituzione di un posto di Dirigente del “Servizio Riabilitativo” aggiungendone, invece, due ai “Servizi infermieristici” ed uno ai “Servizi delle professioni tecnico-sanitarie”.
Le ricorrenti hanno esposto che la L.R. 26/2006 prevede, all’art. 34, che siano istituiti in ogni AUSL i Servizi delle professioni tecnico-sanitarie, della prevenzione e della riabilitazione nonchè il Servizio professionale sociale, e che i primi due servizi siano istituiti anche nelle aziende ospedaliere; le funzioni di direzione di tali servizi sono affidate, secondo la stessa norma, al personale in possesso della laurea specialistica disciplinare di riferimento, e i direttori generali delle AUSL e delle Aziende Ospedaliere sono autorizzati alla istituzione dei relativi posti in organico.
Di contro, in violazione di tale disciplina, il Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera intimata, anzichè istituire i servizi delle professioni sanitarie previsti dalla legge affidandone la dirigenza al personale in possesso della laurea specialistica di riferimento, aveva preposto alla direzione dell’intera area di comparto e di tutto il relativo personale, il Servizio Infermieristico Aziendale, senza prevedere l’istituzione di un posto di dirigente del Servizio riabilitativo.
A sostegno del ricorso sono state articolate, in unico motivo, le censure di violazione degli artt. 6 e 7 L. 251/2000, violazione dell’art. 6 L. 43/2006, dell’art. 34 L.R. Puglia 26/2006, dell’Accordo Stato Regioni e Province autonome 15.11.2007 reso esecutivo con D.P.C.M. 25.1.2008, violazione del giusto procedimento, eccesso di potere sotto vari profili, avendo la L.R. 26/2006 imposto alle AA.SS.LL. e alle Aziende Ospedaliere l’istituzione dei Servizi delle professioni tecnico-sanitarie, della prevenzione e della riabilitazione, e il servizio professionale e sociale, e la previsione in organico dei relativi incarichi dirigenziali, da affidare al personale in possesso della laurea specialistica disciplinare di riferimento.
Si è costituita l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia eccependo il difetto di legittimazione attiva e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza del 12 dicembre 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Può prescindersi dall’esame delle eccezioni pregiudiziali di tardività , difetto di legittimazione attiva e di interesse, dovendo il ricorso essere respinto nel merito in quanto infondato.
Le ricorrenti hanno dedotto, infatti, che con gli atti impugnati, in violazione del dettato dell’art. 34 della L.R. 26/2006, è stato preposto alla direzione dell’intera area di comparto e di tutto il relativo personale, il Servizio Infermieristico Aziendale, senza prevedere l’istituzione di un posto di dirigente del Servizio riabilitativo, anzichè istituire i servizi delle professioni sanitarie previsti dalla legge affidandone la dirigenza al personale in possesso della laurea specialistica di riferimento.
La censura è infondata.
I provvedimenti deliberativi impugnati debbono essere ascritti alla categoria degli atti amministrativi di carattere generale e programmatico, sottratti ad un obbligo specifico di motivazione, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990 n. 241.
L’attività di organizzazione degli uffici da parte della Pubblica amministrazione rientra nell’ambito dell’esercizio di un potere insindacabile da parte del giudice della legittimità , inerendo all’adozione di una serie di atti tendenti al raggiungimento delle finalità proprie dell’Amministrazione che, ove non sia manifestamente illogica, costituisce il connotato essenziale della sua stessa esistenza; pertanto gli atti con i quali la P.A. dispone in ordine al proprio assetto organizzativo, sono ampiamente discrezionali e non necessitano di puntuale e specifica motivazione, nè sono vincolati da precedenti schemi organizzativi, incontrando quale unico limite la manifesta illogicità e incongruità delle disposizioni adottate e le valutazioni e le scelte operate non sono condizionate dalle posizioni soggettive e dalle aspettative di carriera del personale.
Le stesse aziende sanitarie locali, in virtù della loro autonomia organizzatoria, godono di ampia discrezionalità nella ripartizione dei posti, in ragione delle peculiari esigenze connesse ai singoli servizi, nel rispetto dei criteri di imparzialità e di buon andamento (TAR Basilicata, sez. Unica, n. 724 del 13 luglio 2004; TAR Lazio, Roma, sez. I, n. 1459 del 16 febbraio 2004).
Orbene, a giudizio del collegio, non è manifestamente irragionevole che l’amministrazione resistente abbia ritenuto di non inserire nella dotazione organica dell’Ente il profilo di Dirigente del Servizio riabilitativo, alla luce della ridotta consistenza organica dello stesso, del numero di 20 unità , ed a fronte delle 1294 unità di personale gestite dalla dirigenza del Servizio infermieristico-ostetrico.
Si consideri, altresì, che anche ove tale posto fosse stato eventualmente inserito nell’organico, la Pubblica amministrazione ben avrebbe potuto scegliere, per finalità di risparmio di spesa o per la scarsità delle risorse economiche, di non coprire tale posto e lasciarlo vacante, nell’esercizio del proprio apprezzamento discrezionale in ordine alle esigenze organizzative e operative cui fare fronte; anche alla luce di tale considerazione, pertanto, il ricorso si palesa infondato.
La natura della questione controversa giustifica comunque la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente FF
Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore
Oscar Marongiu, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)