Risarcimento del danno – Domanda risarcitoria – Diligenza del creditore – Esperimento mezzi di tutela – Omissione – Art. 30 c.p.a. – Conseguenze
 

Ai sensi dell’art.30 del c.p.a., non merita accoglimento la domanda risarcitoria avanzata da un soggetto che, violando il canone di buona fede e l’obbligo di cooperazione, non abbia diligentemente coltivato le azioni giudiziarie, segnatamente quelle cautelari, che gli avrebbero consentito plausibilmente di evitare, o, quanto meno, di ridurre il danno, salvo che la scelta operata dal ricorrente si radichi nella mancanza oggettiva di interesse all’annullamento. Pertanto, va respinto il ricorso proposto per ottenere il ristoro dei danni derivanti dalla mancata erogazione di contributi (nella specie, rimborso degli interessi versati sul costo di acquisto di macchinari per riammodernamento dell’impresa, ex lege 28.11.1965, n.1369) allorchè il ricorrente non abbia a suo tempo impugnato il provvedimento di revoca dello stanziamento dei fondi. 

N. 00145/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01125/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1125 del 2008, proposto da: 
Guido Guidone, rappresentato e difeso dall’avv. Ernesto Cianciola, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, via Calefati 266; 

contro
Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Annarita Armiento, con domicilio eletto presso l’avv. Vittorio Brattelli in Bari, corso Cairoli 126; 

per il risarcimento
“del danno da lesione di interesse legittimo e legittima aspettativa e affidamento nella P.A. nonchè per mala fidesprecontrattuale e durante la esecuzione del contratto stesso”.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2013 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori avv.ti Ernesto Cianciola e Nino Matassa, su delega dell’avv. Annarita Armiento;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe Guido Guidone, imprenditore agricolo titolare della omonima ditta individuale, ha chiesto il risarcimento del danno subito per effetto della sua mancata ammissione ai benefici previsti dalla legge 1369/65.
Il ricorrente ha esposto di avere presentato domanda per accedere alle agevolazioni previste da tale legge, consistenti nella diminuzione del costo per la sostituzione di alcune macchine operatrici, mediante finanziamento a carico dello Stato degli interessi dovuti per la dilazione del pagamento; aveva quindi acquistato, il 19 dicembre 2002, i nuovi macchinari per il prezzo di euro 44.932,10 oltre i.v.a., al tasso convenuto del 5,88% commerciale anticipato, ottenendo il finanziamento dall’Unicredit Banca Mediocredito, ma non aveva mai ottenuto dalla Regione Puglia il rimborso degli interessi pagati, non essendo state soddisfatte per mancanza di fondi le domande presentate tra il I settembre 2002 e il 5 settembre 2003.
Il contributo, infatti, era stato sospeso senza avvertire i richiedenti e la deliberazione in sanatoria, inizialmente proposta, non era mai stata approvata, di tal che il ricorrente aveva pagato il costo del macchinario e gli interessi, ammontanti ad euro 7.433.
Il ricorrente ha quindi lamentato la violazione dell’affidamento ingenerato da parte dell’Amministrazione e la disparità  di trattamento rispetto agli altri richiedenti che, nel periodo precedente e in quello successivo alla sospensione, avevano potuto beneficiare del contributo.
Si è costituita la Regione Puglia chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza del 12 dicembre 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
Il ricorrente ha richiesto il risarcimento del danno subito in conseguenza della mancata erogazione in suo favore del contributo avente ad oggetto gli interessi sul prezzo di acquisto del macchinario per il riammodernamento dell’impresa da lui gestita.
Va evidenziato, in primo luogo, che il mancato soddisfacimento della pretesa del ricorrente è dipeso dalla insufficienza dei fondi stanziati per la concessione dei contributi in questione, circostanza che costituisce presupposto di fatto idoneo a sorreggere la condotta dell’Amministrazione, che si palesa pertanto scevra da connotazioni di illegittimità .
Inoltre il ricorrente non ha depositato copia della domanda di ammissione al finanziamento, di tal che non è possibile stabilirne con certezza la data di presentazione, determinante ai fini della concessione o meno del contributo.
L’erogazione in questione, infatti, veniva assegnata dalla Banca Mediocredito, che ne gestiva il procedimento, utilizzando fondi a tal fine predisposti dalla Regione Puglia attingendo dal Fondo Unico Nazionale disciplinato dal D. Lgs. 112/98; con la circolare n. 285 del 17 gennaio 2003 il Mediocredito Centrale ha comunicato alla Regione l’indisponibilità  delle risorse finanziarie, segnalando che, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D. Lgs. 123/98, sarebbero state dichiarate improcedibili le domande pervenute a partire dalla data di pubblicazione del relativo avviso.
A seguito dell’adozione della delibera della Giunta Regionale n. 378 del 30 marzo 2004, con la quale venivano stanziati ulteriori cinque milioni di euro per le agevolazioni in questione, il Mediocredito ha riaperto i termini per la presentazione delle domande a far data dal 6 settembre 2004, comunicando che le domande dovevano pervenire in data non anteriore alla data di erogazione del netto ricavo dell’operazione di sconto e non oltre il dodicesimo mese dalla data di emissione degli effetti (esemplificativamente il 6 settembre 2004 avrebbero potuto essere ripresentate le domande con data di emissione non anteriore al 6 settembre 2003 e valuta di erogazione dello sconto non successiva al 6 settembre 2004).
La delibera di G.R. n. 354/2004 ha poi disposto la riapertura dei termini a sanatoria per le domande con data di emissione degli effetti dal 5 settembre 2002 al 5 settembre 2003, quale asseritamente quella del ricorrente, in quanto non rientranti nella sanatoria precedente, ma tale disposizione emergenziale è stata revocata dalla delibera 1160/2005 a seguito della dichiarata indisponibilità  del Mediocredito a gestire anche tale procedimento. Tale ultimo atto non risulta essere mai stato impugnato dal ricorrente.
Dalla ricostruzione dello svolgimento dei fatti emerge l’infondatezza della domanda risarcitoria spiegata con il ricorso.
Va innanzitutto rilevato, al riguardo, che il ricorrente non ha impugnato alcuno degli atti del procedimento per l’erogazione del contributo richiesto e, quindi, nè la delibera di Giunta Regionale che ha revocato la precedente delibera di riapertura dei termini a sanatoria e stanziamento dei relativi fondi, nè la comunicazione di diniego inviatagli dal Mediocredito, motivata con riferimento alla data di emissione degli effetti cambiari, non rientrante nella finestra della prima riapertura dei termini.
Tale condotta assume rilievo ai fini dell’applicazione dell’art. 30 comma 3 c.p.a., secondo cui “Nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela previsti”.
Infatti, pur essendo venuta meno la necessaria pregiudizialità  tra l’impugnazione del provvedimento e la proposizione della domanda risarcitoria, nell’attuale sistema delineato dal codice del processo amministrativo la scelta di non avvalersi della forma di tutela specifica e non (comparativamente) complessa che, grazie anche alle misure cautelari previste dall’ordinamento processuale, avrebbe plausibilmente (ossia più probabilmente che non) evitato, in tutto o in parte il danno, integra violazione dell’obbligo di cooperazione, che spezza il nesso causale e, per l’effetto, impedisce il risarcimento del danno evitabile.
Detta omissione, apprezzata congiuntamente alla successiva proposizione di una domanda tesa al risarcimento di un danno che la tempestiva azione di annullamento avrebbe scongiurato, rende configurabile un comportamento complessivo di tipo opportunistico che viola il canone della buona fede e, quindi, in forza del principio di auto ” responsabilità  cristallizzato dall’art. 1227 comma 2 c.c., implica la non risarcibilità  del danno evitabile. A diversa conclusione si deve, invece, pervenire laddove la decisione di non far leva sullo strumento impugnatorio sia frutto di un’opzione discrezionale ragionevole e non sindacabile, in quanto l’interesse all’annullamento oggettivamente non esista, sia venuto meno e, in generale, non sia adeguatamente suscettibile di soddisfazione (Consiglio di Stato, sez. V, 9 ottobre 2013 n. 4968; T.A.R. Palermo, sez. I, 24 ottobre 2013 n. 1946; T.A.R. Bari, sez. I, 3 ottobre 2013, n. 1353).
Nel caso di specie il venir meno della possibilità  di ottenere il contributo per gli interessi versati è dipeso dalla revoca, disposta con la delibera di Giunta Regionale 1160/2005, della precedente delibera dello stesso organo n. 354/2004 che aveva stanziato i fondi necessari per il soddisfacimento delle domande relative al periodo settembre 2002-settembre 2003.
L’impugnazione di tale atto e il suo annullamento all’esito del giudizio erano quindi astrattamente idonei a scongiurare la produzione del danno lamentato in questa sede, di tal che deve concludersi che tale danno possa essere qualificato come evitabile mediante la condotta del ricorrente e che, di conseguenza, l’omessa impugnazione costituisca un fattore interruttivo del nesso causale tra il comportamento dell’Amministrazione e il danno subito.
In altri termini, il ricorrente avrebbe potuto ottenere tutela giurisdizionale mediante l’annullamento dell’atto lesivo nel 2006, eventualmente anche proponendo l’istanza di sospensiva dell’efficacia dello stesso in sede cautelare.
In tal modo l’interessato avrebbe potuto, senza un apprezzabile ed ingiustificato sacrificio, conseguire – in base ad un giudizio di causalità  ipotetica adeguata cui aderisce Cons. Stato, Ad. plen., 23 marzo 2011, n. 3 – il bene della vita cui aspirava, così elidendo del tutto il pregiudizio qui lamentato.
Deve, pertanto, essere escluso il risarcimento dei danni invocati dall’odierno istante, sia con l’atto introduttivo sia con i motivi aggiunti, posto che gli stessi – ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1227, comma 2 cod. civ. e 30, comma 3, secondo inciso cod. proc. amm., si sarebbero potuti evitare in toto, usando l’ordinaria diligenza (e quindi senza un apprezzabile ed ingiustificato sacrificio), attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela previsti.
A ciò si aggiunga che il ricorrente non ha dato prova di aver ottemperato a tutti gli adempimenti richiesti dalla Banca Mediocredito nella nota del 24 ottobre 2002 (prodotta dallo stesso Guidone), ovvero, in particolare, alla stipulazione di una polizza coprente il 60% del valore facciale degli effetti, adempimenti ai quali era espressamente subordinata la concessione del beneficio.
Non può quindi affermarsi con certezza, in difetto di tale condizione, che il contributo sarebbe stato concesso, di tal che anche alla luce di tale circostanza non è dimostrata la riconducibilità  del danno alla condotta dell’Amministrazione, ben potendo l’evento negativo – mancata concessione del finanziamento – essere causalmente derivato dall’omissione documentale dell’istante.
In conclusione il ricorso deve essere respinto.
In ragione della natura della causa ricorrono, comunque, le ragioni di equità  che giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente FF
Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore
Oscar Marongiu, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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