1. Contratti pubblici – Gara – Formulazione offerta – Omissione indicazione oneri sicurezza rischio aziendale – Indicazione non prescritta dalla lex specialis – Aggiudicazione legittima
2. Contratti pubblici – Gara – Formulazione offerta – Omissione indicazione oneri sicurezza rischio aziendale – Indicazione non prescritta dalla lex specialis – Errore incolpevole – Aggiudicazione legittima
3. Contratti pubblici – Gara – Formulazione offerta – Omissione indicazione oneri sicurezza rischio aziendale – Errore incolpevole – Prevale principio del favor partecipationis – Aggiudicazione legittima
4. Contratti pubblici – Gara – Formulazione domanda – A.T.I. orizzontale – Sufficiente l’indicazione delle percentuali di partecipazione
1. à‰ legittima l’aggiudicazione disposta in favore di un soggetto che, in sede di offerta, ha omesso l’indicazione specifica degli oneri per la sicurezza per rischio aziendale, siccome non richiesta dalla lex specialis, nè dal relativo modulo.
2. Incorre in errore incolpevole il soggetto che, formulando l’offerta economica, omette l’indicazione degli oneri per la sicurezza per rischio aziendale ove tale indicazione non sia prescritta dalla lex specialis, nè dal relativo modulo.
3. Ai fini del giudizio di legittimità dell’aggiudicazione, l’errore incolpevole commesso dal soggetto in sede di offerta perde rilievo al cospetto e in favore della sua buona fede e del principio del favor partecipationis.
4. In sede di offerta e in caso di A.T.I. orizzontale, non occorre specificare le attività di pertinenza di ciascun componente il raggruppamento, risultando sufficiente l’indicazione della rispettiva percentuale di partecipazione.
*
Vedi Cons. St., sez. V, ordinanza 18 giugno 2014, n. 2584 – 2014.
N. 00066/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00044/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 44 del 2014, proposto da Dedagroup s.p.a., in proprio e quale mandataria del costituendo RTI con Telecom Italia s.p.a. e GST Italia s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Maria Cristina Osele e dagli avv.ti Nicola Sarcina e Pierluigi Quaranta, con domicilio eletto presso lo studio legale dei secondi in Bari, via Dante Alighieri, 3;
contro
Comune di Bovino, rappresentato e difeso dall’avv. Rosaria Gadaleta, con domicilio eletto presso l’avv. Felice Eugenio Lorusso in Bari, via Amendola, 166/5;
Regione Puglia;
nei confronti di
Exprivia s.p.a., in proprio e quale mandataria del costituendo RTI con Halley Sud-Est s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Gattamelata, Francesca Romana Feleppa e Angelo Lanno, con domicilio eletto presso l’avv. Angelo Lanno in Bari, via San Francesco D’Assisi, 15;
Società Halley Sud-Est, in proprio e quale mandante della costituenda ATI con Exprivia s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Ruta ed Enrico Ceniccola, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Puglia, sede di Bari in piazza Massari;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della comunicazione di aggiudicazione definitiva inviata dal Comune di Bovino con nota prot. n. 12084 del 3.12.2013 relativamente alla gara “Programma operativo FESR 2007-2013 – Asse I – Linea d’intervento n. 1.5 – Azione 1.5.2 – appalto finalizzato alla realizzazione del progetto sviluppo del sistema di e-government regionale nell’area Vasta dei monti Dauni” a favore dell’RTI Exprivia s.p.a. e Halley Sud-Est s.r.l.;
– nonchè di tutti gli altri atti e provvedimenti specificamente indicati in ricorso;
per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto eventualmente medio tempore stipulato;
e per la reintegrazione in forma specifica mediante aggiudicazione della gara, o in subordine per il risarcimento del danno equivalente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bovino, di Exprivia s.p.a. e della Società Halley Sud-Est;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio e uditi nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2014 per le parti i difensori avv.ti Maria Cristina Osele, Nicola Sarcina, Rosaria Gadaleta, Angelo Lanno e Francesca Romana Feleppa, anche in sostituzione dell’avv. Enrico Ceniccola;
Rilevato che l’ATI controinteressata ha compilato l’offerta economica, seguendo pedissequamente il modulo (di cui all’allegato 5 del disciplinare di gara) predisposto dalla stazione appaltante; che alla stregua della indicazione contenuta a pag. 3 – primo rigo di detto allegato l’utilizzazione del modulo è prevista a pena di esclusione;
Rilevato, altresì, che nè il disciplinare di gara, nè il menzionato modulo richiedono l’indicazione specifica degli oneri per la sicurezza per rischio aziendale, sicchè la concorrente risulta in ogni caso essere stata incolpevolmente indotta in errore nella formulazione dell’offerta;
Ritenuto di attribuire preminenza al principio del favor partecipationis ed alla buona fede della impresa concorrente che ha compilato il modulo predisposto dalla stazione appaltante (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 8 novembre 2012, n. 5692; Cons. Stato, Sez. V, 10 gennaio 2012, n. 31; Cons. Stato, Sez. V, 5 luglio 2011, n. 4029);
Considerato che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, anche gli ulteriori motivi di ricorso non appaino suscettibili di positivo apprezzamento;
Ritenuto, in particolare, che, relativamente alla doglianza inerente la mancata specificazione delle attività svolte dalla mandataria e dalla mandante dell’ATI aggiudicataria, risulta sufficiente l’indicazione delle percentuali di partecipazione delle imprese in raggruppamento, trattandosi di ATI orizzontale;
Ritento, inoltre, che, per quanto concerne la censura relativa alle asserite carenze ed omissioni nella dichiarazione di avvalimento, è stata presentata dalla controintereassata idonea dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 49, comma 2, lett. g) d.lgs. n. 163/2006;
Ritenuto, conseguentemente, che non sussiste il presupposto cautelare del fumus boni iuris necessario per la concessione della misura cautelare richiesta;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura, della peculiarità e della complessità della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)