1.Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Programmma integrato di riqualificazione delle periferie – Atto di approvazione – Natura endo-procedimentale – Impugnazione – Inammissibilità – Fattispecie
2. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Programmma integrato di intervento -Finanziamenti – Selezione – Impugnazione – Proprietario area – Inammissibilità – Fattispecie
1. Va dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto per l’annullamento del provvedimento di approvazione da parte del Consiglio comunale di un programma integrato di riqualificazione delle periferie (riconducibile al genus dei “Programma integrati di intervento”, di cui all’art.16 della l. 17.2.1992, n.179), trattandosi di atto endo-procedimentale, privo di autonoma lesività , restando la fattibilità del piano condizionata alla successiva stipula dell’accordo di programma (avente valore di variante agli strumenti urbanistici) conclusivo del procedimento, cui fanno seguito la concessione dei finanziamenti regionali e le convenzioni con i soggetti attuatori.
2. àˆ inammissibile per carenza di legittimazione processuale il ricorso per l’impugnazione dell’atto di approvazione di una graduatoria per la concessione di finanziamenti destinati all’attuazione di interventi di riqualificazione urbana proposto dal proprietario di un immobile che non abbia partecipato alla selezione.
N. 00116/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01112/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1112 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Anna Lops, rappresentata e difesa dall’avv. Felice Eugenio Lorusso, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Amendola n.166/5;
contro
Comune di Foggia, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Nino Matassa, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Andrea da Bari, n. 35; Regione Puglia;
per l’annullamento
-della deliberazione n. 73 del 14 maggio 2007, con cui il Consiglio Comunale di Foggia, ha disposto di “approvare il Programma Integrato di Riqualificazione delle Periferie (ambito B)”, riguardante i quartieri Martucci, Diaz, Scillitani, composto dagli elaborati richiesti dal Bando Regionale..”;
-di tutti gli altri atti al predetto comunque connessi, sia presupposti che consequenziali, ancorchè non conosciuti, in quanto lesivi, ivi espressamente comprese, la deliberazione della Giunta Comunale n. 260 del 1° agosto 2006, avente ad oggetto “Individuazione ambiti territoriali dei due P.I.R.P. denominati “A” e “B”; la deliberazione n. 70 del 16 aprile 2007, avente ad oggetto “Predisposizione atti per la valutazione ed approvazione del Consiglio Comunale: approvazione atti propedeutici alla realizzazione del programma”;
e con motivi aggiunti:
-della deliberazione della Giunta n.641 del 23.4.2009, con cui la Regione Puglia ha approvato in via definitiva la graduatoria delle proposte relative ai “Programmi integrati di riqualificazione urbana (PIRP)” presentate dai Comuni e ritenute ammissibili;
-di tutti gli altri atti al predetto connessi, in quanto lesivi, ivi espressamente compresi la deliberazione di G.R. n.1896 del 14.10.2008, i verbali della Commissione valutatrice n. 14 del 20.9.2007, n. 15 del 26.9.2007 e n. 1 del 1°.12.2008, nonchè la deliberazione di G.R. n.1341 del 18.7.2008);
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Foggia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 novembre 2013 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv.ti Felice Eugenio Lorusso; Nino Matassa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- La sig.ra Lops, odierna ricorrente, è proprietaria di un immobile destinato ad uso abitativo, ricadente in territorio comunale di Foggia e, più precisamente, nell’ambito “B” del P.I.R.P. (Programma Integrato di Riquailficazione delle Periferie) riguardante i quartieri Martucci, Diaz, Scillitani, approvato con la delibera di C.C. n. 73 del 14.5.2007.
Va chiarito che, attraverso tale progettazione, il Comune di Foggia ha partecipato alla procedura di gara indetta dalla Regione Puglia in applicazione dell’art.13 della l.r. n.20/2005, giusta determinazione di Giunta n. 870 del 19.6.2006, per l’assegnazione dei finanziamenti stanziati in favore del Piano Casa straordinario. Più precisamente, è stato previsto che le risorse economiche sarebbero state assegnate ai Comuni che si fossero dimostrati in grado di predisporre adeguati progetti di riqualificazione delle periferie urbane, attraverso la predisposizione dei predetti piani, riconducibili al genus dei “Programmi integrati di intervento” di cui all’art.16 della l. n.179/92.
L’art.8 del bando regionale in questione aveva dettagliatamente definito la procedura attuativa, scandendone i relativi passaggi che possono, invero, essere così sintetizzati:
a) predisposizione da parte dei Comuni interessati di un “progetto preliminare” e relativa approvazione da parte del Consiglio comunale, con relazione tecnica e finanziaria, elaborati grafici e contestuale delega del Sindaco alla sottoscrizione dell’accordo di programma;
b) invio di tutta la documentazione alla Regione, ai fini della partecipazione alla selezione in questione;
c) selezione delle domande da parte dalla Regione e approvazione della graduatoria dei programmi ammissibili a finanziamento da pubblicarsi sul BUR;
d) approvazione degli accordi di programma con i Comuni utilmente collocati in graduatoria, con valore di variante agli strumenti urbanistici ove necessaria a rendervi compatibili i PIRP;
e) infine, concessione dei finanziamenti a mezzo di provvedimenti regionali e fase attuativa vera e propria attraverso la stipula di convenzioni bilaterali tra Comuni ammessi al finanziamento e soggetti attuatori pubblici e privati, redazione dei progetti esecutivi, rilascio titoli edilizi, appalto, inizio lavori.
La sottoscrizione degli accordi di programma, dunque, si profilava quale evidente punto di snodo per la fattibilità dei progetti di riqualificazione in parola, prima di tale fase configurati quali mere proposte.
Orbene, nella fattispecie il Comune di Foggia ha -come detto- partecipato alla selezione attraverso l’elaborazione di due diverse proposte di riqualificazione, riferite ai due ambiti di intervento individuati con deliberazione di G.C. n. 260/2006 e denominati con le lettere “A” e “B”. Per quel che qui rileva, il piano relativo all’ambito “B”, in cui ricade -si rammenta- l’immobile di proprietà dell’odierna ricorrente, è stato approvato con deliberazione di C.C. n. 73/2007 in cui -espressamente- si prendeva atto che gli interventi previsti comportassero adozione di variante urbanistica, pur con la precisazione che “l’adozione della suddetta variante viene effettuata ai fini e per gli effetti di cui all’art. 34 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267” e che la stessa fosse prevista “..unicamente ed esclusivamente ai fini della realizzazione del PIRP a seguito di approvazione da parte della Regione..”.
Siffatta deliberazione, unitamente agli atti presupposti tra i quali la richiamata deliberazione di definizione degli ambiti di intervento, è stata impugnata dalla sig.ra Lops con il ricorso introduttivo del presente giudizio.
Nelle more, la Commissione nominata dalla Regione ha completato i lavori e redatto la graduatoria provvisoria dei progetti ammessi a finanziamento, poi approvata in via definitiva con deliberazione di G.R. n. 641 del 23 aprile 2009, nella quale il PIRP di Foggia relativo all’ambito “B” figura al 13° posto, con un importo finanziabile pari a € 4.000.000,00. La sig.ra Lops ha, dunque, proposto motivi aggiunti avverso gli atti di tale selezione.
A tutt’oggi l’accordo di programma conclusivo non risulta, tuttavia, sottoscritto. La circostanza è incontroversa.
Si è costituito in giudizio il Comune di Foggia, con atto prodotto in data 22.8.2007, eccependo l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza del gravame.
All’udienza del 6 novembre 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- L’eccezione di inammissibilità è fondata e va accolta.
Deve convenirsi con la difesa comunale che la ricorrente ha impugnato atti endo-procedimentali allo stato privi di effetti lesivi, mancando -a tutt’oggi- l’atto che definisce e perfeziona la procedura di approvazione del progetto (con effetto di variante allo strumento urbanistico generale) e di concessione del finanziamento ai sensi del richiamato art.8 del bando; quest’ultimo peraltro riproduttivo della normativa regionale di rango legislativo, quanto alle modalità di modifica dello strumento urbanistico (cfr. art. 15, comma 4, l.r. n.20/2001).
L’esame del PIRP da parte del Consiglio comunale prima e da parte della Commissione regionale poi, con conseguente sua utile collocazione nella graduatoria definitiva, ha avuto come unici effetti -rispettivamente- la valutazione della “proponibilità ” del piano in questione e la relativa “finanziabilità “; restando la fattibilità del piano stesso subordinata alla stipula dell’accordo di programma conclusivo del procedimento, soggetto a ratifica del Consiglio comunale.
Che l’accordo di programma rappresenti l’ultimo imprescindibile passo per la conclusione del procedimento di cui si discute, anche al fine dell’approvazione della relativa variante allo strumento urbanistico generale, si trova chiaramente affermato in una precedente decisione di questo Tribunale, afferente una vicenda sovrapponibile a quella che ci occupa (cfr. sentenza della terza Sezione n. 2081/2008 su ricorso proposto contro la stessa delibera di C.C. n. 73/2007).
Nè può soccorrere l’argomento dell’autonoma impugnabilità della delibera di adozione della variante allo strumento urbanistico generale, invocato dalla ricorrente, poichè, pur in disparte l’assoluta peculiarità del procedimento che ci occupa per espressa previsione della lex specialis del procedimento stesso, in ogni caso l’interesse al gravame sarebbe cessato in dipendenza del decorso del termine di validità delle misure di salvaguardia.
Considerati dunque, nella fattispecie, la mancata stipula dell’accordo di programma a sei anni dalla delibera di Consiglio n.73 gravata che ha dato l’avvio alla procedura per cui è causa, la natura endo-procedimentale degli atti sin qui impugnati e il conseguente carattere -a tutt’oggi- non definitivo della progettazione che la ricorrente assume lesiva della sua sfera giuridica nella qualità di proprietaria di immobile interessato dalla progettazione stessa, il gravame si rivela inammissibile nel suo complesso. Senza trascurare, quanto all’impugnazione degli esiti della selezione per la concessione dei finanziamenti, di cui ai motivi aggiunti, che debba escludersi anche la legittimazione processuale della sig.ra Lops, non avendo la stessa -com’è ovvio- partecipato alla procedura selettiva e potendo vantare come apprezzabile interesse, giuridicamente rilevante in relazione alla vicenda che ci occupa, solo quello collegato all’esclusione dal PIRP dell’immobile di sua proprietà .
3.- In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato nel complesso inammissibile per carenza di interesse; i motivi aggiunti anche per carenza di legittimazione attiva in capo alla ricorrente. Considerata, tuttavia, la complessità della vicenda, si ritiene di compensare le spese di causa.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per carenza di interesse e, in parte, anche per difetto di legittimazione. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Primo Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)