Pubblico impiego – Concorso – Ex aequo candidati – Scelta vincitore – Sorteggio in seduta privata – Legittimità – Ragioni
In caso di ex aequo tra più candidati, deve essere dichiarata legittima la procedura di assegnazione di incarico individuale mediante sorteggio in seduta privata, in virtù dell’ampio potere di scelta attribuito all’Amministrazione dall’avviso pubblico di selezione.
N. 00139/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01418/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 1418 del 2013, proposto da:
Gianluca Giagni, rappresentato e difeso dall’avv. Lorenzo Minunno, con domicilio eletto presso il medesimo in Bari, via Arcidiacono Giovanni n. 7;
contro
Regione Puglia – A.R.E.M. Agenzia Regionale per la Mobilità , rappresentata e difesa dall’avv. Sabino Persichella, con domicilio eletto presso il medesimo in Bari, via P. Amedeo, n. 197; Regione Puglia;
nei confronti di
Tonia Turitto, Stefano De Matteis, Lazzaro Palumbo;
per l’annullamento
previa adozione di misure cautelari
della Determina del Direttore Generale dell’A.R.E.M. (Agenzia Regionale per la Mobilità nella Regione Puglia) n. 12/2013 del 17 settembre 2013, con la quale si approvavano gli atti e si assegnava l’incarico relativamente alla “selezione pubblica per l’affidamento di un incarico individuale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’A.R.E.M. ai sensi del D.Lgs. 9/4/2008 n. 81”, dei verbali n. 1 del 9.8.2013 e n. 2 del 13.9.2013, del relativo contratto di incarico, ove nelle more sottoscritto, ove occorra ed in parte qua, del bando di selezione pubblica pubblicato sul B.U.R.P. n. 95 dell’11.7.2013, delle note confermative arem/2013/1132 del 19.9.2013 e 1215 del 7.10.2013, nonchè per l’accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente e del corrispondente obbligo della P.A. ad espletare nuovamente il sorteggio fra i candidati classificatisi ex aequo in forma e seduta pubblica;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia – A.R.E.M. Agenzia Regionale per la Mobilità ;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2013 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori, avv. Michelangelo Pinto, su delega dell’avv. Lorenzo Minunno e avv. Sabino Persichella;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c. p. a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha partecipato alla selezione pubblica per l’affidamento di un incarico individuale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’A.Re.M. – Agenzia Regionale per la Mobilità nella Regione Puglia, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.
Al termine della procedura l’incarico è stato assegnato ad altro candidato, prescelto con modalità di sorteggio in quanto si era registrato un ex aequo tra quattro partecipanti, tra i quali il ricorrente.
L’interessato impugna pertanto i provvedimenti in epigrafe, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere, censurando in particolare le modalità di effettuazione del sorteggio in quanto svoltosi in seduta privata e non pubblicamente.
Si è costituita l’A.R.E.M., eccependo l’inammissibilità del ricorso e chiedendone comunque il rigetto.
All’udienza camerale del giorno 28 novembre 2013 la causa è stata introitata in decisione, previo avviso alle parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
La palese infondatezza nel merito consente di prescindere dall’esame delle eccezioni di inammissibilità .
Decisiva, al riguardo, risulta la circostanza che, per espressa previsione dell’art. 6 dell’Avviso pubblico di selezione, “a parità di punteggio di due o più candidati, l’incarico sarà conferito ad insindacabile giudizio dell’Ente”. Una clausola siffatta, invero, rimasta inoppugnata, attribuisce all’Amministrazione un’ampia discrezionalità , nell’ambito della quale non può che ritenersi inclusa anche la decisione (non illogica nè irrazionale) di ricorrere al sorteggio in caso di ex aequo, senza peraltro che possa ravvisarsi l’obbligo in capo alla P.A. procedente di effettuare pubblicamente il predetto sorteggio, proprio in considerazione dell’ampio potere di scelta attribuito alla stessa dallalex specialis, nè potendosi invocare alcuna previsione normativa in senso contrario.
In definitiva, il ricorso deve essere respinto.
La particolarità della vicenda giustifica nondimeno la compensazione delle spese del giudizio fra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate fra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente FF
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Oscar Marongiu, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)