1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio  – Sopravvenuta carenza di interesse – Assenza di contestuale domanda risarcitoria – Improcedibilità 
 
2. Risarcimento del danno – Domanda risarcitoria – Pregiudiziale amministrativa – Presupposto – Non è tale
 
3. Risarcimento del danno – Domanda risarcitoria – Incidente di legittimità  ai fini dell’accertamento del danno – Necessità 

1. La sopravvenuta carenza di interesse a coltivare l’azione di annullamento, in assenza di una contestuale domanda risarcitoria, priva il ricorrente di qualsivoglia interesse alla decisione nel merito del ricorso determinandone l’improcedibilità .


2. Il presupposto dell’obbligazione risarcitoria a carico della p.A. non è rappresentato in sè dall’annullamento dell’atto, bensì dall’aver cagionato un danno ingiusto attraverso un’azione amministrativa illegittima, indipendentemente, quindi, dall’annullamento del provvedimento.
 
3. Nel caso in cui venga proposta un’autonoma azione di condanna al risarcimento del danno il Giudice, ai fini della delibazione della domanda risarcitoria, sarà  tenuto, sia pure incidenter tantum, a scrutinare la legittimità  dell’operato della pubblica Amministrazione.

N. 00076/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01269/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1269 del 2007, proposto da: 
Difronzo Valeria, rappresentato e difeso dall’avv. Silvio Giancaspro, con domicilio eletto presso Silvio Giancaspro in Bari, via Quintino Sella, 40; 

contro
Comune di Triggiano, rappresentato e difeso dall’avv. Adriano Esposito, con domicilio eletto presso Adriano Esposito in Bari, via Nicolo’ Putignani, 136; 

per l’annullamento
della determinazione prot. n. 2449 del 31.7.2007 a firma del Dirigente del Settore Polizia Municipale e Ambiente del Comune di Triggiano con cui è stata revocata alla ricorrente l’autorizzazione prot. n. 2990/PM del 12.9.2006 per gestire un’agenzia di affari di compravendita di macchine nuove e usate ed è stata ordinata la restituzione dell’originale dell’autorizzazione prot n. 2990/PM del 12.9.2006; di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi al provvedimento impugnato, ancorchè non conosciuti, ivi compresa la nota della Stazione Carabinieri di Triggiano prot. n. 44/97 del 27.7.2007.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Triggiano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 novembre 2013 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori Silvio Giancaspro e Adriano Esposito;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Con il ricorso in esame Difronzo Valeria impugna il provvedimento di cui in epigrafe con cui è stata revocata l’autorizzazione per la gestione di un’agenzia di affari di compravendita di auto nuove e usate in Triggiano, nonchè la nota della Stazione Carabinieri di Triggiano prot. n. 44/97 del 27.7.2007, deducendo i seguenti motivi di censura:
1)Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del R.D. 18.6.1931 n. 773. Eccesso di potere per falsa presupposizione;
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del R.D. 18.6.1931 n. 773. Eccesso di potere per irragionevolezza manifesta;
3) eccesso di potere per difetto di motivazione.
Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 19.10.2007 la ricorrente ha dedotto i seguenti ulteriori motivi:
4) violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del R.D. 18.6.1931 n. 773. Eccesso di potere per irragionevolezza manifesta e travisamento delle risultante istruttorie;
5) eccesso di potere per errore di fatto e falsa presupposizione. Sviamento;
6) eccesso di potere per difetto di motivazione.
Si è costituito in giudizio il Comune di Triggiano, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
Dopo il deposito di memorie difensive e di documentazione, all’udienza del 21 novembre 2013, il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
La vicenda per cui è causa è sorta a seguito dell’adozione dell’impugnato provvedimento di revoca dell’autorizzazione commerciale per l’esercizio dell’attività  di compravendita di autoveicoli nuovi e usati, autorizzazione della quale era titolare la ricorrente fin dal 2006.
La revoca in questione è stata disposta sulla base di una nota (44/97 del 27.7.2007) della locale Stazione dei Carabinieri, nella quale si rappresenta il venir meno in capo alla ricorrente dei requisiti soggettivi di cui all’art 115 T.u.l.p.s..
Con tale nota, oggetto peraltro di impugnazione con motivi aggiunti (in quanto conosciuta solo a seguito di deposito in giudizio in data 9.10.2007), il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Triggiano, premesso che Difronzo Vito, genitore della ricorrente e con essa convivente, sarebbe stato tratto in arresto perchè ritenuto responsabile del reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, invita l’Amministrazione comunale a revocare il titolo autorizzativo a suo tempo rilasciato alla ricorrente in ragione delle presumibili “influenze negative” connesse allo stato di coabitazione e convivenza della ricorrente con il predetto genitore.
Ciò premesso in fatto, rileva tuttavia il Collegio che il ricorso proposto è divenuto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, atteso che la ricorrente risulta aver cessato l’attività  nel dicembre del 2007.
L’intervenuta cessazione dell’attività , ancorchè in ipotesi sia pure determinata dalla revoca del titolo autorizzativo, in assenza in atto di una domanda risarcitoria, priva la ricorrente di qualsivoglia interesse in ordine alla restituzione del titolo medesimo e alla decisione nel merito del ricorso in esame, con conseguente improcedibilità  del ricorso.
Nè rileva in senso contrario la circostanza della mera astratta possibilità  di successiva proposizione di una domanda risarcitoria, atteso che in tal caso il Giudice sarà  tenuto a scrutinare il merito della domanda, sia pure incidenter tantum, ai fini della delibazione della domanda risarcitoria, atteso che il presupposto dell’obbligazione risarcitoria non è rappresentato in sè dall’annullamento dell’atto, bensì dall’aver cagionato un danno ingiusto attraverso un’azione amministrativa illegittima, indipendentemente, si ripete, dall’annullamento dell’atto.
àˆ necessario tuttavia, anche in questa sede, procedere ad una sommaria valutazione del merito del ricorso in relazione alle statuizioni relative alle spese di giudizio trovando in tal caso applicazione i noti principi in tema di soccombenza virtuale.
Deve pertanto rilevarsi che l’impugnato provvedimento di revoca, ancorchè supportato dall’informativa della locale Stazione dei Carabinieri, risulta viziato sotto i vari profili denunciati e, in particolare, per violazione dell’art, 111 r.d. 773/1931 e per eccesso di potere sotto i profili del difetto di istruttoria e di motivazione e di falsa ed erronea presupposizione.
Anzitutto non appare di per se solo rilevante il mero dato della coabitazione con il genitore, in assenza di ulteriori elementi sintomatici di ipotetiche interferenze o pressioni negative sulla ricorrente, la quale, ovviamente risulta soggetto incensurato.
Senza peraltro considerare che un minimo di attività  istruttoria avrebbe portato a rilevare che il genitore della ricorrente è stato trattenuto per una sola notte presso la locale Stazione dei Carabinieri e che il grave addebito contestato al predetto genitore risulterebbe in realtà  legato unicamente alla cessione in locazione di un immobile di sua proprietà .
Alla stregua delle predette semplici acquisizioni istruttorie probabilmente l’impugnato provvedimento di revoca non sarebbe stato adottato.
Peraltro, con sentenza del Tribunale di Bari Sezione Staccata di Rutigliano, a seguito di giudizio direttissimo, il predetto Difronzo Vito è stato assolto dal reato ascrittogli per non aver commesso il fatto ex art. 530 co. 1 c.p.p., essendo risultato provato che il predetto risultava coinvolto nella vicenda in questione solo per aver concesso in locazione l’immobile di sua proprietà  a tale Gloria Amparo, la quale a sua volta – e all’insaputa del Difronzo – aveva in tale immobile consentito alla sua amica Grisales Huila Milder Alicia l’esercizio dell’attività  di prostituzione, alla quale attività  il proprietario dell’immobile è risultato totalmente estraneo.
Occorre pertanto dichiarare l’improcedibilità  del ricorso in esame per sopravvenuto difetto di interesse e condannare il Comune di Triggiano al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 oltre iva e oltre al rimborso del c.u..
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna il Comune di Triggiano al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 oltre iva e oltre al rimborso del c.u..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Rosalba Giansante, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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