Tutela dei beni culturali e del paesaggio – Vincolo paesaggistico – Domanda di rilascio di autorizzazione paesaggistica in sanatoria – Interventi edilizi conformi allo strumento urbanistico – Diniego – Legittimità 
 

In materia di aree sottoposte a vincolo ambientale ex art. 142, co. 1, lett. c) del c.d. codice dei beni culturali e dell’ambiente (d. lgs. 22 gennaio 2014, n.42), l’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso a costruire e agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico edilizio, secondo quanto dispone l’art. 146, co 4 del codice dell’ambiente; con la conseguenza che in ordine ad un intervento edilizio realizzato in difetto dell’autorizzazione paesaggistica seppur conforme in astratto allo strumento urbanistico vigente, l’autorizzazione medesima -salvi i casi di cui all’art.167 del codice dell’ambiente, ossia interventi che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati- non può essere rilasciata in sanatoria dopo l’avvenuta realizzazione degli interventi.

N. 00082/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00537/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 537 del 2009, proposto da: 
Rosangela Savino, rappresentata e difesa dall’Avv. Michele Mondelli, con domicilio eletto presso Gaetano Masellis in Bari, c/o Avv. Monterisi piazza Moro n. 33; 

contro
Comune di San Giovanni Rotondo, n.c.; 

per l’annullamento
– del diniego del permesso di costruire in sanatoria notificato il 23 gennaio 2009;
– del parere urbanistico negativo n. 16885/2008 del 26 agosto 2008;
– dell’ordinanza di sospensione dei lavori n. 159 del 6 maggio 2008;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2013 il dott. Marco Poppi e uditi per le parti i difensori presenti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
A seguito di sopralluogo effettuato dal Comando della Polizia Municipale del Comune di San Giovanni Rotondo in data 29 aprile 2008 sul fondo di proprietà  della ditta ricorrente, identificato catastalmente al foglio 112, particella 97, classificato come Zona agricola E1 e ricadente in area sottoposta a vincolo ambientale ex art. 142, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 42/2004, veniva rilevata la realizzazione in assenza di titolo di:
– un manufatto di 2 vani delle dimensioni di mt. 21,10 x 16, 35 x 3,70, con struttura portante in cemento armato, uno dei quali compiutamente rifinito (intonaci interni ed esterni, pavimenti ed infissi);
– un manufatto realizzato in adiacenza al precedente tutto in lamiere zincate adibito a ricovero di mezzi agricoli;
– un manufatto in muratura delle dimensioni di mt. 4,60 x 4,35 x 2,40 interamente piastrellato e intonacato con copertura piana in laterocemento diviso in due piani;
– un tracciato erboso della lunghezza di mt 700 e 20 di larghezza (pista di atterraggio per aerei ultraleggeri).
Il Dirigente del settore Urbanistico, preso atto dei descritti esiti ispettivi, con provvedimento n. 159 del 6 maggio 2008, ordinava la sospensione dei lavori.
La ricorrente, in data 4 luglio 2008, presentava una prima domanda di sanatoria ai sensi dell’art. 36 del DPR n. 380/2001 e successivamente, in data 2 ottobre 2008, 10 ottobre 2008 e 6 novembre 2008, inoltrava all’Amministrazione note integrative, specificando che le opere in questione erano state realizzate allo scopo “di immagazzinare granoturco e graniglie naturali di alta qualità  e di provenienza naturale e biologica al fine di migliorare la produzione di allevamento di pollame e ciò al precipuo e dichiarato fine di poter offrire al mercato un prodotto cd biologico e certificato e così differenziarsi nel tipo di offerta” (pag. 2 del ricorso ultimo cpv.).
In data 23 gennaio 2009, l’Amministrazione notificava alla ricorrente (a valere quale preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990) l’intervenuto parere urbanistico contrario (atto impugnato) espresso, ancorchè sussistesse la conformità  dei manufatti allo strumento urbanistico, per difetto della prescritta autorizzazione paesaggistica.
Nell’occasione l’Amministrazione rappresentava che, in caso di mancata produzione nel termine assegnato di 10 giorni di apporti partecipativi idonei a “superare i motivi del parere contrario”, la comunicazione in esame sarebbe stata da considerarsi “provvedimento di diniego”.
Con nota del 10 marzo 2009 (ben oltre, quindi, il termine assegnato) la ricorrente proponeva all’Amministrazione una convenzione con la quale si impegnava a realizzare opere di manutenzione della strada comunale “Lenzolaga” e ad introdurre miglioramenti qualitativi dell’insediamento produttivo razionalizzando il lavoro con procedimenti e sistemi più attuali al fine “dell’ottenimento del marchio di qualità “, in cambio della sanatoria delle opere abusive contestate.
Con ricorso notificato il 23 marzo 2009, la ricorrente impugnava il diniego nel frattempo formatosi deducendo, con un unico motivo di ricorso, la violazione degli artt. 146, comma 12, e 167, comma 4, del D. Lgs. n. 42/2004.
L’Amministrazione non si costituiva in giudizio.
All’esito della pubblica udienza del 12 dicembre 2013, la causa veniva trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato.
Il Comune resistente, pronunciandosi sull’istanza della ricorrente con il provvedimento impugnato (preavviso di diniego a valere quale diniego in caso di mancate deduzioni nel termine assegnato), respingeva l’istanza di permesso di costruire in sanatoria dalla medesima presentata sul presupposto che l’intervento realizzato, ancorchè “compatibile” con il vigente PRG, risultava essere stato eseguito in area vincolata in assenza della prescritta autorizzazione paesaggistica.
La ricorrente, pur riconoscendo che la disciplina vigente in materia ambientale, in presenza di un interesse pubblico “all’utilizzazione controllata del territorio”, considera in via generale come recessivo “l’interesse del privato alla sanatoria”, afferma che in ipotesi di compresenza di “un differente ed ulteriore interesse pubblico, che si affianca a quello privato”, il principio esposto potrebbe essere derogato.
Detto interesse, suscettibile di determinare un diverso esito nella ponderazione dei contrapposti interessi, sarebbe da riconoscersi ogni qual volta dalle attività  edilizie oggetto di sanatoria derivi un “documentato vantaggio ambientale”.
Vantaggio ambientale che, secondo la ricorrente, deriverebbe dall’adempimento agli impegni da assumersi con la già  citata proposta di convenzione del 10 marzo 2009 e che dovrebbe determinare il superamento del “rigido rapporto di anteriorità  tra l’autorizzazione paesistica e l’attività  edificatoria”.
Dall’esposta tesi deriverebbe la possibilità  di ottenere la sanatoria richiesta anche in assenza del previo conseguimento dell’autorizzazione paesaggistica potendo, detto titolo, intervenire successivamente.
La tesi della ricorrente collide con il dato normativo.
L’area di interesse ai fini del presente giudizio è soggetta a vincolo ex art. 142, comma 1, del D. Lgs. n. 42/2004 a norma del quale “sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo: ¦ f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonchè i territori di protezione esterna dei parchi”.
Ai sensi dell’art. 146, comma 4, del D. Lgs. n. 42/2004, “l’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all’articolo 167, commi 4 e 5, l’autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi”.
La norma è chiara nell’escludere la possibilità  di un’autorizzazione paesaggistica postuma che viene consentita, secondo le procedure di cui all’art. 167, comma 5, nelle sole ipotesi contemplate dal comma 4 del medesimo articolo, alle quali, si anticipa, non è riconducibile il caso di specie.
La citata norma derogatoria, infatti, alla lett. a) prevede che “l’autorità  amministrativa competente accerta la compatibilità  paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5” unicamente in caso di “lavori, realizzati in assenza o difformità  dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati”.
Nel caso di specie è stata rilevata, come già  evidenziato (e la circostanza non è oggetto di contestazione da parte della ricorrente), la realizzazione di una pluralità  di manufatti (2 vani delle dimensioni di mt. 21,10 x 16, 35 x 3,70, un ricovero di trattore agricolo ed un ulteriore fabbricato in muratura delle dimensioni di mt. 4,60 x 4,35 x 2,40) che determinano la creazione di volumi integranti la richiamata condizione ostativa all’applicazione della deroga invocata.
Per quanto precede il ricorso deve essere respinto.
Non si dà  luogo a pronunzia sulle spese, stante la mancata costituzione dell’Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Desirèe Zonno, Presidente FF
Marco Poppi, Primo Referendario, Estensore
Oscar Marongiu, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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