Processo amministrativo – Giudizio sul silenzio – Preavviso di rigetto – Conseguenze 

Il preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis della L. 7.8.1990 n. 241, pur costituendo atto endoprocedimentale non idoneo alla definizione del procedimento, rende irrilevante il silenzio della Amministrazione poichè, come statuito dalla predetta norma, esso interrompe i termini per concludere il procedimento, con la conseguenza che l’eventuale ricorso contro il silenzio della p.A. debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

N. 00093/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01142/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1142 del 2013, proposto da: 
Mamnia Kais, rappresentato e difeso dall’avv. Uljana Gazidede, con domicilio eletto presso Uljana Gazidede in Bari, corso Mazzini 83; 

contro
Ministero dell’Interno, Sportello Unico Per L’Immigrazione di Bari, U.T.G. – Prefettura di Bari, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; 

per l’accertamento
del silenzio ex art. 117 c.p.a. tenuto dall’Amministrazione sulla dichiarazione di emersione da lavoro irregolare presentata a favore del ricorrente cittadino extracomunitario;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno e di Sportello Unico Per L’Immigrazione di Bari e di U.T.G. – Prefettura di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2014 il dott. Sergio Conti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’esame – notificato il 2.9.2013 e depositato il 6.9.2013 – viene proposta azione ex art. 117 CPA per fare accertare l’illegittimità  del silenzio serbato dalla Prefettura di Bari sull’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata dal datore di lavoro Serafino Benedetto a favore del ricorrente in data 8.10.2012, essendo stato superato il termine per la definizione del relativo procedimento, da individuarsi nell’ordinario termine di 30 giorni di cui al c.2 dell’art. 2 della l. n. 241 del 1990..
In data 13.9.2013, si è costituita in giudizio- per l’Amministrazione intimata – l’Avvocatura distrettuale dello Stato, riservandosi la successiva produzione di memorie e documenti.
Alla c.c. del 7.11.2013 il ricorso è stato una prima volta chiamato in decisione.
Con ordinanza collegiale n. 1544/13 depositata il 20.11.2013, il Collegio ha disposto – non essendovi stata alcuna produzione documentale da parte dell’intimata Amministrazione – l’acquisizione, dalla Prefettura SUI, di una relazione di chiarimenti (con allegata la relativa documentazione) sui fatti di causa, nella quale fosse – in particolare – fatto conoscere, laddove l’iter della pratica si fosse concluso in senso favorevole, quale fossela data presunta di convocazione delle parti.
In data 20.12.2013 la Prefettura ha adempiuto all’incombente istruttorio.
Dalla relazione in data 19.12.2013 emerge che:
– a seguito dell’istruttoria, è stato emesso, in data 17.1.2013, preavviso di rigetto al datore di lavoro Serafino Benedetto;
– questi ha confermato di avere presentato dichiarazione dei redditi per € 27.796,00;
– l’Agenzia delle Entrate con nota del 24.7.2013 ha dichiarato che il predetto Serafino Benedetto non ha presentato per 2012 alcuna dichiarazione dei redditi;
– che è stato emesso diniego di emersione e che il lavoratore sarà  convocato per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione ex DL n. 76/2013.
Alla c.c. del 23.1.2014 ricorso è stato trattenuto in decisione senza discussione.
Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Il provvedimento espresso di diniego non è stato prodotto in allegato alla predetta relazione dello SUI, sicchè non può affermarsi che tale atto determini la cessazione del contendere.
In ogni caso è sufficiente a rendere il gravame improcedibile la circostanza che è stato emesso il preavviso di rigetto (depositato dall’Amministrazione). Invero, ancorchè questo costituisca atto endoprocedimentale, non idoneo alla definizione del procedimento, è altrettanto vero che tale comunicazione, in virtù di quanto espressamente statuito dall’art. 10 bis, comma 1, terzo periodo, della legge n. 241/1990, interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni assegnato ai fini della presentazione delle osservazioni stesse.
Pertanto, il preavviso ex art. 10 bis della legge n. 241/1990 rende irrilevante la precedente inerzia dell’amministrazione.
In tal senso si è già  pronunziato questo TAR (cfr. Sez. I, 10 luglio 2012 n. 1403), il quale – dopo aver rilevato che: “Il presupposto per l’azione contra silentium di cui all’art. 117 cod. proc. amm. ¦ è da individuarsi nella circostanza che al momento della pronuncia del giudice amministrativo perduri l’inerzia dell’Amministrazione, così che l’adozione di un qualsiasi provvedimento esplicito, in risposta all’istanza dell’interessato, rende il ricorso o inammissibile per carenza originaria dell’interesse ad agire – se il provvedimento interviene prima della proposizione del ricorso – ovvero improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, se il provvedimento interviene nel corso del giudizio instaurato (ex multis T.A.R. Salerno Campania sez. II 18 gennaio 2012 n. 45; Consiglio di Stato sez. V 25 agosto 2011, n. 4807)”- ha specificamente osservato che “Il sopravvenuto preavviso di diniego dell’istanza di cui all’art. 10 bis L. 241/90, per quanto atto di natura pacificamente endoprocedimentale (ex multis T.A.R. Veneto sez. III 28 marzo 2012, n. 426, Consiglio di Stato sez. VI 21 settembre 2011, n. 5923) ha comunque determinato l’interruzione del suesposto stato di inerzia, con conseguente improcedibilità , ex art. 35 comma 1 lett. c) cod. proc. amm., per sopravvenuto difetto di interesse”.
Le spese del giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Rosalba Giansante, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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