1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Atto confermativo – A seguito di nuova istruttoria – Lesività  –  Sussiste – Conseguenze


2. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Ricorso – Impugnativa parziale – Conseguenze
 

 
1. Ove non sia stato impugnato l’atto confermativo assunto dalla p.A. a seguito di  una nuova istruttoria, che si connota quale nuovo provvedimento lesivo,  il ricorso contro l’atto originario  risulta improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse.


2. Ove con l’atto introduttivo non siano stati impugnati tutti i motivi che sorreggono, in via autonoma, l’atto lesivo, il ricorso deve ritenersi inammissibile per difetto d’interesse.
 

N. 00098/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01612/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1612 del 2013, proposto da: 
Antonio Marchese, rappresentato e difeso dall’avv. Barbara Selano, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, Pza Massari; 

contro
Gal Meridaunia, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Mescia, Giuseppe Mescia, con domicilio eletto presso Vincenzo Resta in Bari, via Piccinni n.210; 

nei confronti di
Azienda Agricola di Posta di Torre Bianca di Lebri Benedetta & C.; 

per l’annullamento
– della nota prot.n. 643 del 27.05.2013 (doc. 1), avente ad oggetto la comunicazione dell’esito relativo alla domanda presentata dal Sig. Marchese Antonio, con la quale si rigettava e si dichiarava non ammissibile al finanziamento la domanda di aiuto presentata a valere sui Banda pubblico emanato ai sensi della Misura 323 Azione 1 ;
– di ogni altro atto lesivo inerente o connesso, preparatorio o consequenziale, ivi compresa la graduatoria (doc. 2) redatta in esito alla selezione svol ta in data 24.05.2013 nell’ambito del bando pubblico relativo alla Misura 323 Azione 1, tutela e riqualificazione del patrimonio rurale
– per il conseguente annullamento degli atti della procedura di selezione pubblica nella parte in cui e stata disposta l’esclusione della domanda presentata dal sig. Marchese Antonio.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Gal Meridaunia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2014 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori Barbara Selano e Giuseppe Mescia;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
 

Rilevato che il ricorrente impugna (con ricorso proveniente da trasposizione di ricorso straordinario) il diniego di ammissione ad un finanziamento disposto con la nota prot.n. 643 del 27.05.2013 del Gal Meridaunia;
Considerato che il Gal Meridaunia ha sollevato eccezione di inammissibilità ;
Ritenuto che l’eccezione è fondata, in quanto il ricorrente ha impugnato la nota n. 643 ma non la successiva nota n. 890 da qualificarsi come atto confermativo adottato a seguito di nuova istruttoria (e, pertanto, come atto non meramente confermativo);
Rilevato che a tale profilo di inammissibilità  se ne aggiunge altro, in quanto l’atto impugnato è sorretto da pluralità  di ragioni giustificative (difetto di plurimi requisiti richiesti dal bando), ma ne è contestata solo una (difetto del requisito inerente la natura del bene);
Ritenuto che le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte costituita Gal Meridaunia, di euro 1500,00 omnicomprensivi per diritti ed onorari, oltre IVA CAP e spese generali, come per legge.
Nulla per le spese nei confronti della parte non costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Rosalba Giansante, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria