Pubblica sicurezza – Revoca patente di guida – Persona sottoposta a misura di prevenzione – Legittimità 

L’art. 120, commi 1 e 2, del codice della strada, nel prevedere espressamente che il Prefetto revochi la patente di guida nei confronti dei soggetti sottoposti a misure di prevenzione, delinea un potere del tutto vincolato, collegato al venir meno dei requisiti di moralità  del soggetto titolare dell’abilitazione alla guida, sicchè la sospensione dell’esecuzione della misura di prevenzione non incide sull’applicazione del provvedimento prefettizio.

N. 00099/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01686/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1686 del 2013, proposto da: 
F. C., rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Siani, con domicilio eletto presso Vincenzo Siani in Bari, c/o Avv. Vulcano- p.zza Umberto – n.8; 

contro
Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici, siti in Bari, via Melo, n.97 è domiciliata ex lege; 

per l’annullamento
A) del provvedimento emesso dal Prefetto della Provincia di Bari il 9.10.13, n. identificativo Prot. n. 002082/2013-40155 Area III Pat., notificato l’8.11.13, avente ad oggetto la revoca della patente di guida Cat. B n. BA5036845X, rilasciata il 13.07.1996;
B) nonchè degli atti antecedenti, preordinati, conseguenziali e comunque connessi del relativo procedimento e per ogni ulteriore statuizione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2014 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori Vincenzo Siani e Valter Campanile;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Il ricorrente impugna, formulando istanza cautelare, il provvedimento meglio indicato in epigrafe con cui, a seguito della disposta applicazione della misura di prevenzione, il Prefetto ha disposto la revoca della patente, come prescritto dall’art. 120 cds.
Preliminarmente, vista l’eccezione dell’Avvocatura dello Stato, il Collegio ritiene di dover indicare le ragioni in base alle quali la giurisdizione è da radicarsi dinanzi al G.A., ritenendo, il Collegio, di discostarsi dall’autorevolissimo precedente citato dalla difesa dell’amministrazione (Cassazione civile, sez. un. , n. 2446 del 06/02/2006).
Esse vanno rinvenute in primo luogo nella natura provvedimentale dell’atto prefettizio e nella sussistenza di un interesse pubblico alla cui tutela esso è teso.
Pertanto, la sua natura vincolata non può ritenersi incida sulla giurisdizione.
L’assunto è confortato dalla previsione testuale dell’art. 120 che ripetutamente definisce l’atto del Prefetto come “provvedimento”, nonchè dalla circostanza che il co 4 della citata disposizione prevede un rimedio giustiziale (ricorso amministrativo al Ministro) tipico e proprio della natura provvedimentale di tale atto.
Infine, deve rilevarsi che, attesa la pacifica natura provvedimentale dell’atto abilitativo, la sua revoca, in quantocontrarius actus, non può che partecipare della medesima natura.
Tanto premesso, rileva il Collegio che il combinato disposto dell’art. 120, co 1 e 2, cds impone la revoca del titolo abilititativo alla guida al solo verificarsi della “sottoposizione” alla misura di prevenzione.
L’atto di sottoposizione va identificato nell’applicazione e non dell’esecuzione della misura stessa (la questione rileva poichè, come nel caso di specie, il ricorrente è sottoposto a misura cautelare coercitiva che, pacificamente sospende l’esecuzione della misura di prevenzione, benchè la misura sia stata adottata).
A conforto di tale assunto, infatti, giova soffermarsi sulla circostanza che il provvedimento di revoca ha natura di atto accessorio amministrativo e non partecipa della stessa natura della misura di prevenzione.
Ciò che si intende dire, in altri termini, è che non si è in presenza di una misura preventiva accessoria (che come tale sarebbe sospesa fintanto che è sospesa l’esecuzione della misura principale), bensì di un provvedimento amministrativo accessorio, a natura vincolata, collegato al venir meno dei requisiti di moralità  del soggetto titolare dell’abilitazione alla guida.
La sospensione dell’esecuzione, pertanto, non incide sull’applicazione del provvedimento prefettizio.
L’impianto ricorsuale, dunque, non può trovare accoglimento.
Le spese possono essere integralmente compensate stante la particolarità  della questione esaminata, anche in relazione all’orientamento già  citato in tema di giurisdizione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Rosalba Giansante, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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