Contratti della p.a. – Aggiudicazione definitiva – Clausola “stand still” – Istanza cautelare monocratica – Pregiudizio grave ed irreparabile – Non sussiste 

In considerazione del disposto dell’art. 11, c. 10 ter, D.Lgs. n. 163/2006 – che proibisce alla stazione appaltante di procedere alla stipula del contratto dal momento della notificazione dell’istanza cautelare fino a quando non sia pronunciato il provvedimento cautelare di primo grado o non sia pubblicato il dispositivo della sentenza di primo grado adottata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. – non sussiste il requisito del pregiudizio irreparabile tale da giustificare la sospensione della comunicazione di aggiudicazione definitiva.

N. 00014/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00044/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)

Il Presidente
ha pronunciato il presente
 
DECRETO
 
sul ricorso numero di registro generale 44 del 2014, proposto da: 
Dedagroup S.p.A. quale mandatataria del costituendo Rti con Telecom Italia S.p.A. e Gst Italia S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Cristina Osele, Pierluigi Quaranta e Nicola Sarcina, con domicilio eletto presso Nicola Sarcina, in Bari, via Dante Alighieri n. 3; 

contro
Comune di Bovino, Regione Puglia; 

nei confronti di
Exprivia S.p.A., Halley Sud-Est S.r.l.; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della comunicazione di aggiudicazione definitiva inviata dal Comune di Bovino con nota prot. n. 12084 del 3.12.2013 relativamente alla gara “Programma operativo FESR 2007-2013 – Asse I – Linea d’intervento n. 1.5 – Azione 1.5.2 – appalto finalizzato alla realizzazione del progetto sviluppo del sistema di e-government regionale nell’area Vasta dei monti Dauni” a favore dell’RTI Exprivia S.p.a. e Halley Sud-Est S.r.l.; nonchè di tutti gli altri atti e provvedimenti specificamente indicati in ricorso;
per la declaratoria di inefficacia
del contratto di appalto eventualmente medio tempore stipulato;
e per la reintegrazione in forma specifica mediante aggiudicazione della gara, o in subordine per il risarcimento del danno equivalente;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che, nel tempo intercorrente tra la data odierna e quella della prima camera di consiglio utile (29 gennaio 2014) per la trattazione della domanda cautelare avanzata con il ricorso, la posizione soggettiva dedotta dalla ricorrente in giudizio non è tale da poter essere pregiudicata in modo irreparabile, in quanto a norma dell’art. 11, c. 10 ter, D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, è inibito alla stazione appaltante di procedere alla stipula del contratto dal momento della notificazione dell’istanza cautelare fino a quando non sia pronunciato il provvedimento cautelare di primo grado o non sia pubblicato il dispositivo della sentenza di primo grado adottata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.; e tenuto conto che, anche nel caso di illegittima stipulazione del contratto o di anticipata immissione in servizio dell’aggiudicataria, l’appalto in questione ha durata di 630 giorni;
 

P.Q.M.
Respinge la suddetta domanda di misure cautelari provvisorie.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 29 gennaio 2014.
Il presente decreto sarà  eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari il giorno 14 gennaio 2014.
 
 
 
 
 




  Il Presidente
  Corrado Allegretta







DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 15/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)