Pubblico impiego – Militare – Perdita del grado – Normativa non applicabile – Illegittimità  

Devono ritenersi sussistenti i presupposti per la sospensione in via cautelare del provvedimento con cui sia stata disposta la misura della perdita del grado nei confronti di un militare, qualora il provvedimento stesso si fondi su una previsione normativa non applicabile ratione temporis.

N. 00041/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00011/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 11 del 2014, proposto da:

R. A., rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Cozzi, con domicilio eletto presso il medesimo in Bari, corso Cavour n. 31;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, n. 97; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del D.M. n. 515/I-3/2013 del 16.10.2013, notificato in data 28.10.2013;
– del D.M. n. 324/I-3/2013 del 20.6.2013 di sospensione del ricorrente per tre mesi dall’impiego, nell’art. 2 del dispositivo, laddove afferma che “sono fatte salve le decisioni che l’Amministrazione della Difesa potrà  assumere non appena acquisito lo stato di esecuzione della sentenza di condanna, con particolare riguardo alla pena accessoria interdittiva inflitta”;
– ove occorra, il rilievo n. 496 – posiz. 42205 del 3.9.2013 con il quale l’Ufficio centrale del Bilancio presso il Ministero della Difesa ha restituito alla Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa il precitato decreto di sospensione disciplinare del ricorrente;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, anche non noto;
nonchè per l’accertamento
del diritto del ricorrente a riottenere il grado, con conseguente ricollocazione nella medesima posizione lavorativa, con condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento degli stipendi mensili non percepiti in esecuzione del provvedimento impugnato fino alla data della decisione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno del dovuto fino al soddisfo;
nonchè, in subordine,
per la declaratoria della illegittimità  costituzionale dell’art. 866, comma 1 e 923, comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 66 del 15.3.2010 per violazione degli artt. 3, 4, 35 e 97 Cost.;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2014 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori, avv. Giuseppe Cozzi e avv. dello Stato Donatella Testini;
 

Ritenuto, nei limiti della sommaria cognizione della presente fase, che sussistano i presupposti per la concessione dell’invocata misura cautelare, tenuto conto che il provvedimento con il quale è stata disposta la perdita del grado appare prima facie fondarsi su una previsione normativa non applicabile ratione temporis;
Ritenuto di poter compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto sospende gli atti impugnati.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 12 giugno 2014.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Francesca Petrucciani, Primo Referendario
Oscar Marongiu, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)