1. Giurisdizione – Contributi e sovvenzioni pubblici – Revoca finanziamento – Inammissibilità originaria – Giurisdizione del G.A.
2. Commercio, industria, turismo – Contributi e sovvenzioni pubblici – Revoca finanziamento – Sospensione parziale – Fattispecie
1. La controversia attinente al recupero del finanziamento pubblico sul presupposto dell’inammissibilità originaria dello stesso (in quanto avviato prima della concessione dell’ausilio), è sottoposta prima facie alla giurisdizione del giudice amministrativo.
2. Merita di essere sospeso, limitatamente alla parte eccedente le spese sostenute in epoca anteriore alla concessione della sovvenzione, il provvedimento con cui la p.A. ha disposto il recupero del finanziamento (nel caso di specie è stato rilevato che le spese sostenute prima della concessione dell’ausilio si riferiscono a opera diversa da quella sovvenzionata e rappresentano solo una parte del totale del contributo).
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Vedi Cons. St., sez. VI, ordinanza 2 aprile 2014, n. 1415 – 2014; ric. n. 1776 – 2014.
N. 00022/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01719/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1719 del 2013, proposto dalla Miami Beach S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Loredana Papa, con domicilio eletto in Bari, via Calefati, 133;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliato in Bari, via Melo, 97;
nei confronti di
Banca Popolare di Bari, rappresentata e difesa dall’avv. Paolo D’Agostino, con domicilio eletto in Bari, via Quintino Sella n. 36;
Banca Italease S.p.a.;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 17733 del 6.8.2013, nonchè di ogni altro atto a questo presupposto connesso e consequenziale;
per il risarcimento
dei danni che dovessero derivare alla società ricorrente dal provvedimento di revoca.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico e della Banca Popolare di Bari;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 del cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2014 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Loredana Papa e Paolo D’Agostino;
Considerato che l’atto impugnato (seppur emesso a seguito dei controlli a valle della documentazione contabile) dispone il recupero dell’intero finanziamento sul presupposto dell’inammissibilità originaria dello stesso – in quanto l’intervento è stato avviato (in parte) prima della concessione dell’ausilio -, sicchè, prima facie, deve ritenersi la controversia sottoposta alla giurisdizione del giudice amministrativo;
considerato che – diversamente dal caso oggetto delle sentenze richiamate dalla Banca popolare di Bari (T.A.R. Puglia, seconda Sezione, 29 settembre 2011 n. 1407; Consiglio Stato, sesta Sezione, 24 ottobre 2013 n. 5150) – le fatture precedenti all’ammissione al finanziamento rappresentano solo una parte delle spese (euro 8.000,00, ovvero euro 10.000,00, a fronte di euro 333.992,00 concessi, di cui euro 166.996,00 già erogati e dei quali appunto si è disposto il recupero);
considerato che tali documenti contabili si riferiscono ad un’opera descritta come distinta e diversa rispetto a quella (stabilimento balneare) sovvenzionata e realizzata;
considerato pertanto che, in via interinale, anche nel bilanciamento dei contrapposti interessi, debba sospendersi l’efficacia dell’atto impugnato, ai sensi dell’articolo 55 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, per la parte eccedente euro 10.000,00;
considerato che il complesso della vicenda giustifica la compensazione delle spese della fase cautelare;
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione prima) accoglie la suindicata domanda cautelare, e sospende l’esecuzione dell’atto di recupero impugnato, nella parte eccedente euro 10.000,00.
Compensa tra le parti le spese della presente fase.
L’udienza di discussione della causa sarà fissata con separato provvedimento.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)