Giurisdizione – Convenzioni Pubblicistiche – Ingiunzione di pagamento, di cui all’art. 2 R.D. n. 639 del 1910 – Contestazione della legittimità della pretesa creditoria del Comune – Giurisdizione A.G.O. – Non sussiste
Qualora il credito vantato dal Comune con l’ingiunzione di pagamento abbia la sua fonte in convenzioni pubblicistiche (come nella specie, trattandosi di esecuzione forzata relativa al corrispettivo dovuto dai privati per la cessione di cessione di suoli PIP), la giurisdizione è del giudice amministrativo. L’ingiunzione di pagamento, infatti, di cui all’art. 2 del R.D. 14.4.1910, n. 639 non è un un mezzo di accertamento del credito ma semplicemente lo strumento a disposizione dell’Amministrazione per procedere ad esecuzione forzata, con l’effetto che non vi è giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria ravvisabile soltanto ove la controversia attenga ai vizi formali dell’ingiunzione e del relativo procedimento o al diritto dell’Ente pubblico di procedere all’esecuzione forzata e non ove sia contestata la determinazione dell’ammontare della somma posta carico e, pertanto, la stessa legittimità della corrispondente pretesa creditoria del Comune.
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Cons. St., sez. IV, ordinanza cautelare 26 febbraio 2014, n. 874 – 2014 ric. n. 1052 – 2014
N. 00020/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01556/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1556 del 2013, proposto dalla Vebad S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Vito Aurelio Pappalepore e Giovanni Sinesi, con domicilio eletto presso il secondo in Bari, via Pizzoli, 8;
contro
Comune di Gioia del Colle, rappresentato e difeso dall’avv. Eugenio Matarrese, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Puglia in Bari, piazza Massari;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
dell’ingiunzione di pagamento prot. n.3183/29050 emessa dal Comune di Gioia del Colle – Ufficio Tecnico Serv. Urbanistica notificata in data 6 novembre 2013, avente ad oggetto “Assegnazione suoli nel PIP di tipo artigianale in zona D2 del P.R.G. alle ditte VEBAD s.p.a. e Meridionale Grigliati S.p.a.”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Gioia del Colle;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2014 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Vito Aurelio Pappalepore ed Eugenio Matarrese;
Considerato che, rientrando l’atto consensuale sottoscritto dalle parti il giorno 8 novembre 2004 tra le convenzioni pubblicistiche, appare sussistente la giurisdizione di questo Tribunale sotto tale profilo;
considerato peraltro che, non essendo l’ingiunzione di pagamento, di cui all’art. 2 R.D. n. 639 del 1910, un mezzo di accertamento del credito, ma semplicemente lo strumento a disposizione dell’amministrazione per procedere ad esecuzione forzata, la giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria è ravvisabile soltanto ove la controversia attenga ai vizi formali dell’ingiunzione e del relativo procedimento o al diritto dell’Ente pubblico di procedere all’esecuzione forzata, mentre quel che si contesta dalla società interessata è la determinazione dell’ammontare della somma posta a suo carico e, pertanto, la stessa legittimità della corrispondente pretesa creditoria del Comune (Consiglio Stato, Sez. V, 10 gennaio 2005, n. 19)
considerato che, superati, nei limiti della cognizione cautelare, i dubbi sulla giurisdizione, la legittimità degli atti volti ad adeguare il corrispettivo della cessione all’effettivo costo sostenuto dal Comune per l’acquisizione dei suoli è riconosciuta dalla prevalente giurisprudenza (da ultime: Cons. Stato, Sez. IV, 17 maggio 2012, n. 2853; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 24 ottobre 2012, n. 1933);
considerato pertanto che non si rinvengono nella fattispecie i presupposti per la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato, ai sensi dell’articolo 55 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;
considerato che il complesso della vicenda giustifica la compensazione delle spese della fase cautelare;
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione prima) respinge la suindicata domanda cautelare.
Compensa tra le parti le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)