Ambiente ed ecologia – Rifiuti – Rimozione – Ordinanza sindacale – Accertamento della responsabilità  del proprietario – Obbligo della p.A. – Conseguenze

Qualora il proprietario non sia responsabile, neanche a titolo di colpa, dell’abbandono dei rifiuti sul proprio suolo, sussiste l’obbligo del Comune di provvedere alle operazioni di rimozione degli stessi e al ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi e per gli effetti dell’ultimo periodo del comma 3, dell’art.192, del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152.

N. 00028/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01625/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1625 del 2013, proposto da:

Società  Agricola Verginuolo di Sabina Ruocco & C.s.a.s., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Raffaele De Vitto, con domicilio eletto presso l’avv. Antonio Caterino in Bari, via Capruzzi n.184;

contro
Comune di Orta Nova, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Federico Rutigliano, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via A. Gimma n. 147; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della nota prot.266559 del 27.09.2013 a firma del Sindaco di Orta NOva e del Responsabile del Procedimento con la quale si è intimato alla ricorrente di “procedere immediatamente e senza indugio a bonificare l’intero fondo….”;
nonchè
per la declaratoria
dell’obbligo del Sindaco del Comune di Orta Nova di provvedere ex art.192 del d.lgs n.152 del 3/4/2006 alle operazioni necessarie alla rimozione, all’avvio al recupero ed allo smaltimento dei rifiuti siti sull’area di proprietà  della ricorrente con accollo delle spese all’uopo necessarie ai responsabili dell’abbandono e/o al Comune di Orta Nova;
nonchè
per il risarcimento dei danni;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Orta Nova;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2014 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv.ti Raffaele De Vitto; Federico Rutigliano;
 

Considerato che, per l’espresso disposto dell’art. 192 cod. amb., il proprietario risponde della bonifica del suolo di sua proprietà  soltanto ove responsabile, quanto meno a titolo di colpa, dell’abbandono dei rifiuti;
Ritenuto che, nella fattispecie, non si ravvisa tale responsabilità  e che, pertanto, debba provvedervi il Comune ai sensi e per gli effetti dell’ultimo periodo del terzo comma della citata norma;
Ritenuto altresì sussistere il periculum in mora considerato il tenore dell’ordine impugnato e le conseguenze collegate allo stesso;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) accoglie l’istanza cautelare. Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)