Pubblico impiego –  Rapporto di servizio – Vigili del fuoco – Assegnazione temporanea del dipendente  ad altra sede – Tutela costituzionale di esigenze di assistenza familiare – Applicabilità 

Il beneficio previsto dall’art. 42 bis del D.Lgs 26.3.2001, n. 151 consistente  nell’assegnazione temporanea del dipendente pubblico ad altra sede di servizio per assistere il figlio minore  fino a tre anni di età , va pacificamente esteso  anche al personale in regime di diritto pubblico non contrattualizzato (nella specie, trattasi di un vigile del fuoco) ed anche se la richiesta di mobilità  riguardi diverse sedi della stessa Amministrazione, poichè alla disciplina in questione siano  sottese esigenze di tutela di valori costituzionali quali la cura e l’assistenza del nucleo familiare. 

N. 00027/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01653/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1653 del 2013, proposto da:

R.  Z., rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Corrias, Adriano Garofalo e Barbara Porcu, con domicilio eletto presso l’avv. Adriano Garofalo in Bari, alla via Manzoni, n.15;

contro
Ministero dell’Interno – DipartimentoVigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Bari, alla via Melo, n. 97; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
-del provvedimento dirigenziale prot. n.0027307 emesso in data 8.10.2013, emesso dal Direttore Centrale per le Risorse Umane, Area IV, del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, con il quale veniva rigettata l’istanza di assegnazione temporanea ex art. 42 bis del d.lgs 151/2001 formulata dal ricorrente;
-di ogni altro atto e/o provvedimento antecedente, presupposto, comunque connesso e/o consequenziale con l’atto impugnato e lesivo degli interessi del ricorrente;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, DipartimentoVigili del Fuoco-Soccorso Pubblico – Difesa Civile;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2014 la dott.ssa Giacinta Serlenga e udito il difensore avv. Adriano Garofalo;
 

Considerato che, secondo i più recenti arresti giurisprudenziali, non si dubita nè dell’applicabilità  dell’invocato art. 42 bis d.lgs. n. 151/01 al personale in regime di diritto pubblico non contrattualizzato, nè dell’operatività  della norma in relazione al trasferimento tra sedi della stessa Amministrazione (cfr. da ultimo C.d.S., Sez. III, 16.10.2013, n. 5036);
Ritenuto sussistere il periculum in mora considerate le esigenze di tutela del nucleo familiare e dei minori, di rilevanza costituzionale, sottese alla disciplina di cui alla norma in questione;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) accoglie l’istanza cautelare ai fini del riesame. Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)