Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Concessione di aree cimiteriali – Aree destinate a viabilità  cimiteriale – Persistenza del vincolo – Illegittimità 

Vanno annullate le concessioni di aree cimiteriali rilasciate dal Comune per la realizzazione di cappelle funerarie qualora sulle medesime aree sia  impresso un previgente vincolo  a viabilità  cimiteriale, confermato, peraltro, anche dalle più recenti scelte di indirizzo della p.A. successive al rilascio del titolo impugnato. 
*
Vedi Cons. St., sez. V, sentenza 30 aprile 2014, n. 2256 – 2014; ric. n. 1538 – 2014.

N. 00023/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01623/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1623 del 2013, proposto da: 
Mirella Innella, Enea Innella, Giuseppina Innella, Michele Di Saia, Luigi Leccisotti, Antonio Saragnese, Francesco Lotto, Michele Soldano, Quirino Testa, Domenico Ametta, rappresentati e difesi dall’avv. Giacinto Lombardi, con domicilio eletto presso Giandonato Uva in Bari, via Giand. Petroni n.3; 

contro
Comune di Torremaggiore, rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Antonucci, con domicilio eletto presso Salvatore Basso in Bari, corso Mazzini, n.134/B; 

nei confronti di
Antonietta Cinquepalmi, Antonio Landolfi, Felice Biuso, Sabino Volgarino, Giuseppe Lipartiti, Antonio Avellino, Paolo Scudiero, Savino Petrone, Raffaele Padalino, Maria Giovanna Corvelli, Antonio Soldano, Matteo Valente, Domenico Di Donna, Michele Giarnetti, Francesco Lamola; 

per l’annullamento
¢ Delibera G.C. 04.09.2013 n.128 avente ad oggetto “Concessione Aree Cimiteriali – Linee di Indirizzo”;
¢ Determina Dirigenziale Settore III Ufficio Tecnico 03.12.2012 n.640;
¢ Permesso a Costruire n.65 del 11.06.2013 rilasciato al sig. Lamola Francesco (C.F.:LMLFNC39CO3L273B) per la costruzione di una cappella funeraria nel nuovo cimitero CAMPO 4 LOTTO 49;
¢ Permesso a Costruire n.10 del 21 .01 .2013 rilasciato al sig. Liartiti Giuseà¸pe (C.F.:LPRGPP57B14L273H) per la costruzione di una cappella funeraria nel nuovo cimitero CAMPO 4 LOTTO 50;
¢ Concessione di area cimiteriale in favore della sig.ra CinclueDalmi Antonietta nel CAMPO 4 LOTTO 48 in esecuzione Determina 03.12.2012 n.640;
¢ Concessione di area cimiteriale in favore del sig. Landolfi Antonio nel CAMPO 4 LOTTO 52 del 21 .02.2013 Repertorio n.2954 in esecuzione Determina 03.12.2012 n.640;
¢ Concessione di area cimiteriale in favore dei sig.ri Biuso Felice e Volgariflo Sabino nel CAMPO 4 LOTTO 51 in esecuzione Determina 03.12.2012 n.640;
¢ Concessione di area cimiteriale in favore del sig. Lipartiti Giuseppe nel CAMPO 4 LOTTO 50 in esecuzione Determina 03.12.2012 n.640;
¢ Concessione di area cimiteriale in favore del sig. Avellino Antonio nel CAMPO 4 LOTTO 45 in esecuzione Determina 03.12.2012 n.640;
¢ Concessione di area cimiteriale in favore dei sig.ri Scudiero Paolo e Petrone Savino nel CAMPO 4 LOTTO 46 in esecuzione Determina 03.12.2012 n.640;
¢ Concessione di area cimiteriale in favore dei sig.ri Di Donna Domee Qjrnetti Michele nel CAMPO 4 LOTTO 47 in esecuzione Determina 03.12.2012 n.640;
¢ Concessione di area cimiteriale in favore del sig. Lamola Francesco nel CAMPO 4 LOTTO 49 in esecuzione Determina 03.12.2012 n.640;
¢ Concessione di area cimiteriale in favore dei sig.ri Padalino Raffaele e Corvelli Maria Giovanna nel CAMPO 4 LOTTO 55 in esecuzione Determina 03.12.2012 n.640; ¢ Concessione di area cimiteriale in favore del sig. Soldano Antonio nel CAMPO 4 LOTTO 54 in esecuzione Determina 03.12.2012 n.640;
¢ Concessione di area cimiteriale in favore del sig. Valente Matteo nel CAMPO 4 LOTTO 53 in esecuzione Determina 03.12.2012 n.640;
¢ l’eventuale Verbale di Ricognizione del cimitero effettuata da parte dei tecnici comunali richiamata nella Determina 03.12.2012 n.640;
¢ ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale. per il consequenziale accertamento ¢ dell’attuale permanenza in capo ai ricorrenti del diritto acchè il Viale Centrale del” Campo 4″ del nuovo Cimitero di Torremaggiore resti tale ed asservito a viabilità  senza che la sua area sia occupata dalle realizzazione di cappelle funerarie, ¢ della illegittimità  della detenzione (rectius: occupazione) del terreno de quo da parte del Comune di Torremaggiore e dei Concessionari dei ˜presunti’ LOTTI nn.45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 e 55 deI “CAMPO 4”;
nonchè per l’altresì consequenziale condanna de ¢ Il Comune di Torremaggiore -in persona del Sindaco e Legale Rappresentante pro-tempore- ed i sig.ri Lamola Francesco e Lipartiti Giuseppe all’immediata rimissione in ripristino del terreno di cui è causa.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Torremaggiore;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2014 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori Giacinto Lombardi e Marianna Papparella;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
 

Rilevato che è pacifico che l’ente resistente ha rilasciato varie concessioni di aree cimiteriali (in epigrafe compiutamente indicate) per lotti siti in una porzione del campo 4 destinata a viabilità  cimiteriale;
rilevato che le concessioni in questione e la delibera comunale che è a monte di tali atti edilizi si pongono evidentemente in contrasto con la immutata destinazione impressa a tale porzione del campo 4;
ritenuto che, con successiva delibera comunale n. 128/2013 (impugnata nella misura in cui fa salve le concessioni già  rilasciate) , l’ente stesso ammette la perdurante sussistenza della viabilità  cimiteriale relativa alla pozione di suolo oggetto delle concessioni impugnate ed esclude la possibilità  di rilasciarne ulteriori, con salvezza di quelle già  rilasciate;
ritenuto, conclusivamente, che la contraddittorietà  dell’agire amministrativo è palese, in quanto le concessioni (con la delibera presupposta) si pongono in contrasto con la destinazione a viabilità  della pozione di suolo cui ineriscono;
ritenuto che le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti in epigrafe indicati.
Condanna il Comune di Torremaggiore alla rifusione delle spese processuali in favore dei ricorrenti in solido che liquida in euro 2500,00 oltre IVA, CAP e spese generali, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Rosalba Giansante, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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