1. Sanità  e farmacie – Accreditamento istituzionale – Novella legislativa introdotta dalla l. r. 18 febbraio 2008, n. 1 – Disciplina transitoria – Effetti 


2. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Ricorso – Presupposti dell’impugnazione – Assenza – Manifesta  inammissibilità  


3. Risarcimento del danno – Elemento soggettivo della condotta – Diligenza del creditore – Azione ex silentio – Assenza – Effetti – Infondatezza della  domanda

1. In materia di accreditamento istituzionale di strutture socio sanitarie  pubbliche e private interessate dal predetto procedimento prima dell’entrata in vigore della L.r. 18 febbraio 2008, n. 1 che ha determinato la decadenza automatica dall’accreditamento transitorio di dette strutture sino ad allora previsto, non ha natura provvedimentale e quindi è priva di portata lesiva la nota con la quale il competente ufficio regionale ha indicato agli istanti l’accreditamento provvisorio previsto  dal comma 4bis dell’art. 21 della L.R. 28 maggio 2004, n. 8 abrogato, la procedura da seguire dopo l’introduzione della novella legislativa, con conseguente inammissibilità  del ricorso per carenza di interesse. 


2. E’ inammissibile il ricorso che non espliciti con chiarezza la posizione giuridica della parte ricorrente, la lesione di detta posizione, la riconducibilità  della lesione all’atto amministrativo che si assume essere frutto di un cattivo esercizio del potere (Nel caso di specie, secondo il TAR, il ricorso si basa su mere congetture in ordine alle conseguenze che si sarebbero prodotte  per effetto di una legge medio tempore intervenuta a disciplinare le procedure di accreditamento istituzione delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e riposte).

3. Qualora dai fatti di causa emerga che il ricorrente non abbia assunto durante il  procedimento un comportamento diligente teso ad evitare il danno, la relativa domanda risarcitoria è infondata per assenza di danno ingiusto, tanto più qualora essa non fondi sulla prova dell’esistenza del nesso di causalità  del comportamento della p.A. ritenuto illegittimo e il danno paventato (nella specie la ricorrente era rimasta inerte per due anni dall’intervenuta novella legislativa che aveva modificato la sua posizione di interesse ad ottenere l’accreditamento istituzionale provvisorio richiesto secondo la disciplina previgente, senza proporre azioni ex silentio, rendendosi, pertanto, essa stessa artefice del danno in ipotesi subito – sebbene mai provato in giudizio –  a causa dell’entrata in vigore della nuova legge).

N. 00069/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00117/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 117 del 2009, proposto da: 
Iris S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Carbone e Luigi Paccione, con domicilio eletto presso il secondo in Bari, via Q. Sella, 120; 

contro
Regione Puglia, non costituita in giudizio; 

per l’annullamento
– della nota dirigenziale prot. n. 24/4319/coord. del 22 ottobre 2008 della Regione Puglia – Area per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità , Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria con cui non è stato concesso il richiesto accreditamento istituzionale al Centro Madonna della Libera facente capo all’IRIS s.r.l.;
– di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale anche se allo stato non conosciuto;
nonchè per il risarcimento di tutti i danni subiti ed ancora a subirsi in conseguenza di tale diniego nella misura da determinarsi di giustizia e comunque non minore di € 4.500.000,00.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Laura Marzano;
Udito, nell’udienza pubblica del giorno 28 novembre 2013, il difensore della ricorrente avv. Luigi Paccione;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
I. La società  Iris S.r.l. è titolare di un Centro medico di riabilitazione denominato “Madonna della Libera”, sito in Rodi Garganico alla via Pietro Nenni, autorizzata all’esercizio delle attività  sanitarie, convenzionata e in regime di accreditamento transitorio, ai sensi della L. 724/94 per 66 posti letto per riabilitazione, oltre a prestazioni riabilitative ambulatoriali e domiciliari.
In data 23 giugno 2006 ha inoltrato alla Regione Puglia la richiesta di conferma dell’autorizzazione all’esercizio ed il rilascio dell’accreditamento istituzionale.
Nel silenzio della Regione, in data 26 agosto 2008 ha diffidato l’Ente a provvedere.
Ha fatto seguito la nota regionale n. 24/4322 in data 13 ottobre 2008 con cui la Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria ha fatto presente che “l’art. 6 della L.R. 19 febbraio 2008, n. 1 ha abrogato l’emanazione del bando e, pertanto, l’istanza di accreditamento istituzionale della struttura di che trattasi segue le procedure di cui all’art. 36 della L.R. 16 aprile 2007, n. 10”.
Ritenendo illegittima tale comunicazione e qualificandola come diniego, la ricorrente l’ha impugnata censurandola, con un unico motivo, per violazione e falsa applicazione dell’art. 8quater del D.Lgs. 502/92 e degli artt. 21, 24 e 25 L.R. 8/2004, nonchè eccesso di potere per erroneo presupposto, sviamento, disparità  di trattamento, ingiustizia manifesta e carente o erronea motivazione.
Ha chiesto, inoltre, il risarcimento del danno.
L’amministrazione regionale non ha svolto difese, non essendosi costituita in giudizio.
All’udienza pubblica del 28 novembre 2013, sentito il difensore della ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione.
II. Per esigenze di chiarezza va riportata la normativa di riferimento.
L’art. 6 della L.R. 19 febbraio 2008, n. 1 ha abrogato il comma 4bis dell’art. 21 della L.R. 28 maggio 2004, n. 8 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), che prevedeva l’emanazione del bando per richiedere l’accreditamento istituzionale: “4bis. Il bando di cui all’articolo 24, comma 4, è emanato entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell’atto di programmazione relativo alla rimodulazione della rete ospedaliera regionale, previsto dall’intesa tra Stato, Regioni e P.A. del 23 marzo 2005, repertorio n. 2271”.
Di conseguenza l’accreditamento istituzionale di una struttura transitoriamente accreditata deve svolgersi secondo procedure di cui all’art. 36 della L.R. 16 aprile 2007, n. 10, “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia”.
Detta norma prevede:
“1. In attuazione dell’ articolo 1, comma 796, lettera s), della l. 296/2006 e a modifica della legge regionale 28 maggio 2004, n. 8 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) e successive modificazioni, il termine previsto per la cessazione del transitorio accreditamento è fissato al 31 dicembre 2007, mentre quello per la cessazione del provvisorio accreditamento è fissato al 31 dicembre 2009.
2. ¦¦
3. Le strutture che alla data del 31 dicembre 2007 siano operanti in regime di transitorio accreditamento ai sensi del comma 6 dell’articolo 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), accedono a una fase di provvisorio accreditamento a far data dal 1° gennaio 2008, purchè in possesso dei requisiti ulteriori di carattere organizzativo di cui al regolamento regionale 14 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie).
4¦¦..
5. Le strutture che, nelle intese di cui al r.r. 15/2006 abbiano avuto conferma di posti letto già  operanti in regime di autorizzazione all’esercizio, ovvero abbiano avuto una trasformazione di posti letto, possono fare richiesta di accreditamento definitivo, ai sensi del comma 4 dell’articolo 21 della l.r. 8/2004, entro la data del 31 dicembre 2009, purchè in possesso di tutti i requisiti di cui al R.R. 3/2005”.
III. Il ricorso è manifestamente inammissibile.
Riassumendo i punti salienti della riportata disciplina: alla decadenza automatica dell’accreditamento transitorio ex lege fissata alla data del 31 dicembre 2007, segue l’accreditamento provvisorio della struttura, purchè in possesso dei requisiti ulteriori di cui al regolamento regionale 14 gennaio 2005, n. 3.
Ciò posto, innanzitutto deve rilevarsi come la nota impugnata non contenga un diniego bensì la mera indicazione della procedura da seguire, all’esito della novella legislativa, per conseguire l’accreditamento istituzionale.
Invero, sebbene chieda l’annullamento della nota impugnata, la ricorrente da atto che l’intervenuta modifica legislativa “ha in concreto mutato i termini e le modalità  di richiesta dell’accreditamento istituzionale”.
In sintesi, pur non essendo in grado di dire se, a seguito della decadenza automatica prevista ex lege, la sua condizione attuale (alla data del ricorso) sia di struttura automaticamente accreditata in via provvisoria ai sensi dell’art. 36 L.R. 10/2007, censura il ritardo con cui l’amministrazione ha provveduto, ritardo per effetto del quale afferma di aver subito un danno di € 4.500.000,00 del quale chiede di essere risarcita.
Il danno deriverebbe dal dover concorrere nell’accreditamento provvisorio con le nuove strutture alla ripartizione del fabbisogno.
Dunque il ricorso è diretto avverso una comunicazione priva di valore provvedimentale e, segnatamente, priva di portata lesiva atteso che l’ipoteticovulnus potrebbe, al più, ritenersi riconducibile alla legge medio tempore intervenuta a disciplinare le procedure di accreditamento.
Peraltro la lesione, per quanto ipotetica, non è neanche esplicitata in ricorso.
Invero la ricorrente esprime la propria situazione giuridica in via di mera congettura: dopo aver ipotizzato di essere struttura comunque provvisoriamente accreditata secondo la nuova disciplina, afferma, tuttavia, che potrebbe “assurdamente opinare persino che la deducente abbia perso ogni tipo di accreditamento, dato che l’unica certezza che si trae ¦.. è che essa deducente è decaduta dall’accreditamento transitorio a far data dal 1 gennaio 2008” (cfr. pag. 6 del ricorso).
Osserva il Collegio che in ricorso devono essere esplicitati con chiarezza la posizione giuridica della parte ricorrente, la lesione alla detta posizione (che deve essere concreta ed attuale), la riconducibilità  della lesione all’atto amministrativo che si assume essere frutto di un cattivo o distorto esercizio del potere; in mancanza di tali capisaldi il ricorso incorre nell’inammissibilità .
Nel caso di specie il ricorso si basa su mere congetture in ordine alle conseguenze che si sarebbero prodotte, per effetto non già  di un provvedimento amministrativo bensì di una legge intervenuta nel mentre l’amministrazione restava inerte.
Da ciò discende sia l’inammissibilità  della domanda di annullamento sia l’infondatezza della domanda risarcitoria, quest’ultima per la mancanza sia del nesso di causalità  sia del danno ingiusto.
Invero in proposito deve rilevarsi come anche la ricorrente sia rimasta inerte per oltre 2 anni dalla domanda, avendo inoltrato la diffida solo in data 26 agosto 2008, dunque dopo che erano trascorsi sei mesi anche dall’entrata in vigore della L.R. 1/2008.
In altri termini la ricorrente non ha interposto alcun gravame avverso il silenzio della P.A. rendendosi essa stessa artefice del danno in ipotesi subito a causa dell’entrata in vigore della nuova legge.
A ciò deve aggiungersi che l’istanza risarcitoria è stata solo enunciata dalla ricorrente ma è rimasta non provata sia nell’an che nel quantum.
Nulla deve disporsi per le spese del giudizio stante la mancata costituzione dell’amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e respinge la domanda risarcitoria.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente FF
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Laura Marzano, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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