1. Pubblico impiego – Rapporto di servizio – Forze armate – Riconoscimento infermità  dipendente da causa di servizio – Obbligo motivazionale analitico e puntuale – Fattispecie

2. Pubblico impiego – Rapporto di servizio – Forze armate – Riconoscimento infermità  dipendente da causa di servizio – Comitato verifica per cause servizio – Procedimento di verifica – Obbligo di motivazione specifica – Necessità  – Fattispecie

1. In tema d’infermità  per causa di servizio ai fini dell’affermazione o della negazione che il servizio abbia potuto costituire causa o concausa della lesione, è necessaria la ricostruzione, da effettuare con la dovuta sintesi ma sulla base di compiuta istruttoria, delle caratteristiche specifiche del servizio e delle circostanze rilevanti risultanti dagli atti acquisiti, da porre in relazione con i caratteri della patologia di cui si tratta, al fine della espressione di un giudizio che sia frutto di un’approfondita analisi degli elementi considerati e delle possibili correlazioni tra gli elementi stessi. (Nella specie tale articolata valutazione non è stata compiuta; in particolare, l’Amministrazione resistente non ha precisato quale sia la possibile causa della patologia dell’istante – leucemia mieloide acuta – e se possa sussistere una qualche correlazione tra l’insorgenza della suddetta patologia con la specifica tipologia di attività  lavorativa svolta dal ricorrente).


2. Il Comitato di verifica per le cause di servizio ha il dovere, in applicazione dei principi generali fissati dall’art. 3, legge 7.8.1990, n.  241, di prendere in esame tutte le variabili suscettibili di determinare l’insorgenza del male, verificando con puntualità  se l’attività  lavorativa abbia costituito o no un rischio specifico. (Nel caso di specie il Collegio ha ritenuto che il Comitato di verifica avrebbe dovuto considerare tutte variabili suscettibili di determinare l’insorgenza del male, verificando con puntualità  se l’attività  lavorativa del ricorrente abbia costituito o meno un rischio specifico, trattandosi di attività  svolta in ambito di armerie militari, caratterizzata dalla presenza di sostanze nocive, e di attività  addestrative di tiro, durante le quali si sviluppa una notevole quantità  di sostanze tossiche e potenzialmente cancerogene, con esposizione anche al rischio amianto).

N. 00067/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00439/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 439 del 2013, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Teresa Lavanga, con domicilio eletto presso l’avv. Federico Carbonara in Bari, via P.L. La Forgia, 4;

contro
Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare della Leva e Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comitato di Verifica per le cause di servizio, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;

per l’annullamento
– del decreto datato 29.8.2012, n. 4483/N notificato in data 11.1.2013, con il quale la Direzione Generale della Previdenza Militare della Leva ha negato, conformemente al parere del Comitato di verifica per le Cause di Servizio, il riconoscimento delle infermità  riscontrate dalla competente commissione medica ospedaliera come dipendenti da causa di servizio;
– del parere emesso in data 27.6.2012 dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio prot. n. 27623/2012 notificato in allegato al decreto impugnato;
– di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche se non conosciuto, in quanto lesivo;
e per il riconoscimento delle patologie accertate a carico del ricorrente come dipendenti da causa di servizio, da ascriversi nella misura massima;
nonchè per la condanna del Ministero della Difesa al pagamento del discendente equo indennizzo, con interessi e rivalutazione sino al soddisfo;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare della Leva e del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comitato di Verifica per le cause di servizio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 22, comma 8 dlgs 30 giugno 2003, n. 196;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2013 per le parti i difensori avv.ti Teresa Lavanga e Giovanni Cassano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
L’odierno ricorrente -OMISSIS- (maresciallo 1^ cl S.O.D.T.) prestava servizio presso il 32° Stormo Aeroporto Militare “L. Rovelli” di Amendola – Foggia.
Lo stesso risulta affetto da leucemia acuta mieloplastica così come diagnosticata nel ricovero ospedaliero del 23.1.2010 dagli Ospedali Riuniti di Foggia.
In data 2.4.2010 presentava alla Amministrazione resistente istanza per il riconoscimento della causa di servizio, formulando altresì contestuale richiesta per la concessione del relativo equo indennizzo.
Con il parere del 27.6.2012 reso nel corso dell’adunanza n. 295/2012 del 27.6.2012 (richiamato per relationem nel gravato decreto n. 4483 del 29.8.2012) il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio evidenziava:
«¦ l’infermità : “Leucemia mieloide acuta già  trattata con trapianto di cellule staminali emopoietiche allogeniche midollari da familiare HLA identico, in attuale follow up oncologico” non può riconoscersi dipendente da causa di servizio, in quanto trattasi di un processo morboso dell’apparato emopoietico, caratterizzato da alterazioni quantitative e qualitative degli elementi cellulari bianchi della serie mieloide del sangue che, come tale, non può essere in alcun modo ricollegabile al servizio. L’insorgenza della patologia è riconducibile a fattori genetici ed al progredire dell’età . Poichè nella fattispecie le caratteristiche inerenti al tipo di attività  e di ambiente di lavoro non sono tali, per natura ed entità , da costituire elementi di rischio causali o concausali efficienti e determinanti, il processo proliferativo è da attribuire a fattori estranei al servizio stesso;
Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti; ¦».
L’interessato impugnava in questa sede sia il decreto del 29.8.2012, sia il presupposto parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio del 27.6.2012, invocando il riconoscimento delle patologie accertate come dipendenti da causa di servizio e la condanna del Ministero della Difesa al pagamento dell’equo indennizzo, con interessi e rivalutazione sino al soddisfo.
Deduceva censure così sinteticamente riassumibili:
1) violazione di legge (d.p.r. n. 461/2001); eccesso di potere per omessa valutazione dei presupposti; difetto di motivazione e di istruttoria; ingiustizia e illogicità  manifesta: la motivazione del parere del Comitato di Verifica cui rinvia il gravato diniego sarebbe generica (consistente in formule di mero stile) e non considererebbe l’incidenza causale sul processo morboso dell’ambiente e dell’attività  lavorativa in cui operava il ricorrente (i.e. attività  svolta presso armerie aeroportuali militari a continuo contatto con sostanze nocive);
2) illegittimità  per violazione e falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 7, 11 e 14 bis d.p.r. n. 461/2011: il Comitato di Verifica per le cause di servizio avrebbe espresso il proprio parere oltre i termini di cui agli artt. 11 e 14 d.p.r. n. 461/2001;
3) violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis legge n. 241/1990: l’Amministrazione resistente avrebbe omesso di comunicare all’interessato il preavviso di diniego contenente i motivi ostativi all’accoglimento della domanda, in tal modo compromettendo il contraddittorio procedimentale.
Si costituivano in giudizio il Ministero della Difesa ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, resistendo al gravame.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso sia fondato e debba essere accolto con consequenziale annullamento degli atti gravati nei sensi di seguito esposti.
Invero, come correttamente evidenziato da parte ricorrente nel motivo di doglianza sub 1), i provvedimenti gravati appaiono carenti sotto il profilo motivazionale, avendo utilizzato l’Amministrazione resistente mere formule di stile e non avendo rimarcato – in violazione del disposto dell’art. 3 legge n. 241/1990 – il percorso logico che ha condotto alla valutazione finale.
Questa la sintetica motivazione del gravato parere del 27.6.2012 reso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio:
«¦ l’infermità : “Leucemia mieloide acuta già  trattata con trapianto di cellule staminali emopoietiche allogeniche midollari da familiare HLA identico, in attuale follow up oncologico” non può riconoscersi dipendente da causa di servizio, in quanto trattasi di un processo morboso dell’apparato emopoietico, caratterizzato da alterazioni quantitative e qualitative degli elementi cellulari bianchi della serie mieloide del sangue che, come tale, non può essere in alcun modo ricollegabile al servizio. L’insorgenza della patologia è riconducibile a fattori genetici ed al progredire dell’età . Poichè nella fattispecie le caratteristiche inerenti al tipo di attività  e di ambiente di lavoro non sono tali, per natura ed entità , da costituire elementi di rischio causali o concausali efficienti e determinanti, il processo proliferativo è da attribuire a fattori estranei al servizio stesso;
Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti; ¦».
Come condivisibilmente sottolineato da T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 7 giugno 2012, n. 2720, in presenza di una patologia tanto grave (nel caso di specie leucemia) sarebbe stata necessaria una motivazione analitica e puntuale (all’opposto del tutto carente nella vicenda in esame) che non si limitasse – come viceversa accaduto nella presente fattispecie – all’enunciazione di mere formule di stile (cfr. formule utilizzate nel parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio del 27.6.2012), ma che si riferisse analiticamente a tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e a tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti.
In termini analoghi si è espresso T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 22 novembre 2012, n. 1143:
«¦ L’obbligo motivazionale non può considerarsi soddisfatto mediante la mera e generica indicazione degli elementi presi in considerazione, quali tipo di prestazione lavorativa, presenza o meno di determinati strapazzi, natura e caratteri della patologia.
Ai fini dell’affermazione o della negazione che il servizio abbia potuto costituire causa o concausa della lesione, è necessaria la ricostruzione, da effettuare con la dovuta sintesi ma sulla base di compiuta istruttoria, delle caratteristiche specifiche del servizio e delle circostanze rilevanti risultanti dagli atti acquisiti, da porre in relazione con i caratteri della patologia di cui si tratta, al fine della espressione di un giudizio che sia frutto di un’approfondita analisi degli elementi considerati e delle possibili correlazioni tra gli elementi stessi. ¦».
Applicando al caso di specie il principio di diritto desumibile da detto pronunciamento, si può affermare che sarebbe stata necessaria la ricostruzione, da effettuare con la dovuta sintesi ma sulla base di una compiuta istruttoria, delle caratteristiche specifiche del servizio (attività  svolta dal ricorrente presso armerie militari a continuo contatto con sostanze nocive), da porre in relazione con i caratteri della patologia di cui si tratta, al fine della espressione di un giudizio che sia frutto di un’approfondita analisi degli elementi considerati e delle possibili correlazioni tra gli elementi stessi.
In particolare, l’Amministrazione resistente non ha precisato quale sia la possibile causa della patologia dell’istante (leucemia mieloide acuta) e se possa sussistere una qualche correlazione tra l’insorgenza della suddetta patologia con la specifica tipologia di attività  lavorativa svolta dal ricorrente.
Peraltro, il Consiglio di Stato, Sez. IV con decisione n. 4476 del 6.8.2012 ha ritenuto che il Comitato di verifica per le cause di servizio ha comunque il dovere, in applicazione dei principi generali fissati dall’art. 3 legge n. 241/1990, di prendere in esame tutte le variabili suscettibili di determinare l’insorgenza del male, verificando con puntualità  se l’attività  lavorativa abbia costituito o non un rischio specifico.
Con riferimento alla vicenda oggetto di causa, appare evidente come il Comitato di Verifica alle cui argomentazioni rinvia il gravato decreto del 29.8.2012 avrebbe dovuto considerare tutte le variabili suscettibili di determinare l’insorgenza del male, verificando con puntualità  se l’attività  lavorativa in questione abbia costituito o meno un rischio specifico, così come indicato nella consulenza di parte del 26.3.2013 (in particolare la specifica attività  svolta dal ricorrente in ambito di armerie militari, caratterizzata dalla presenza di sostanze nocive).
Dette carenze dei contestati provvedimenti concretizzano il vizio di insufficiente motivazione in violazione del disposto dell’art. 3 legge n. 241/1990.
A tal riguardo, va evidenziato che il consulente di parte nella relazione del 26.3.2013 giungeva alle seguenti conclusioni condivise da questo Collegio:
«¦ Le condizioni per il riconoscimento di una causa di servizio sono le seguenti: 1) l’esistenza di un rapporto di impiego con la pubblica amministrazione, 2) verificarsi di una patologia, 3) esistenza di un nesso causale tra la patologia e lo svolgimento dei doveri di ufficio.
Il soggetto che può richiedere il riconoscimento di una causa di servizio deve essere, dunque, un dipendente pubblico, legato cioè con un rapporto di impiego con la pubblica amministrazione; l’oggetto del riconoscimento è un danno alla salute subito dal lavoratore costituito da una infermità  o lesione determinate da fatti di servizio o da cause inerenti all’attività  lavorativa stessa, come ad esempio l’ambiente, le modalità  o le condizioni di lavoro.
Ultimo elemento indispensabile per il riconoscimento della causa di servizio è il rapporto di causalità  tra attività  lavorativa (o fatti di servizio) ed evento dannoso.
La norma prevede che tra i fatti di servizio e le infermità  o lesioni sopravvenute, debba sussistere un rapporto di tipo causale o concausale efficiente e determinante. Ciò significa che ai fatti di servizio quale causa unica, diretta e immediata della infermità , della lesione o della morte sono equiparati i fatti di servizio come concause, condizioni necessarie ma non sufficiente a produrre l’evento, quali elementi che, di fatto, concorrono a rendere ancora più grave un evento dannoso qualsiasi.
àˆ importante premettere che se per molte affezioni appare il più delle volte in tutta la sua evidenza e di una certa semplicità  il riconoscimento del rapporto causale unico, diretto e immediato con il lavoro, per la maggior parte delle infermità  ad eziopatogenesi multifattoriale, non è possibile attenersi a un rigido schematismo derivativo.
Molte malattie, infatti, riconoscono più fattori etiologici che, agendo talora su un terreno di predisposizione eredo-costituzionale, spesso attraverso variegata patogenesi, contribuiscono tutti, anche se con differente efficienza e modalità  di azione, all’insorgenza del quadro clinico.
Tra queste rientrano senza dubbio le patologie oncologiche, il cui percorso etiopatogenetico non è, nella maggior parte dei casi, scientificamente dimostrabile, pur in presenza di numerosi studi che concludono per un nesso con la esposizione lavorativa a diverse noxae patogene.
Venendo al caso di nostro interesse, l’anamnestica ricostruzione della tipologia di servizio che ha connotato la vita professionale del -OMISSIS-, consente di rilevare l’esistenza di una documentata protratta esposizione a multipli fattori direttamente e/o indirettamente dotati di potenziale attività  cancerogena.
Vediamo quali.
L’aver prestato servizio presso l’armeria aeroportuale ha comportato la esposizione, sia per contatto cutaneo che per vie respiratoria, a numerosi composti aromatici (oli e solventi usati per la manutenzione delle armi), la cui pericolosità  per la salute è ampiamente documentata. Tra questi, il benzene, che ne costituisce uno dei principali componenti volatili, viene incluso ormai da anni nella letteratura scientifica internazionale tra le sostanze per le quali è stato riconosciuto un ruolo causale nella insorgenza di diverse patologie ematologiche, tra cui le leucemie.
Il -OMISSIS-, inoltre, è stato frequentemente impiegato in attività  addestrative di tiro, durante le quali si sviluppa una notevole quantità  di sostanze tossiche e potenzialmente cancerogene, tra cui citiamo particelle di piombo, bario, antimonio.
Particolarmente rilevante risulta, inoltre, la circostanza che nel corso della sua attività  di servizio l’istante sia stato esposto anche al rischio amianto, sostanza presente nel materiale di coibentazione del Veicolo Blindato Fiat 6114G (Mangusta), come risultato da un’analisi effettuata nel luglio del 2011 presso il Reparto Chimico del Centro Sperimentale Volo su richiesta del Servizio Intermedio Prevenzione e Protezione del Comando Squadra Aerea (“¦ dalle analisi di laboratorio eseguite risulta che nel campione sono presenti fibre di natura asbestica della specie del crisotilo in percentuale di peso superiore al 90%”).
Oltre che nei mesoteliomi e nei cancri polmonari la cancerogenità  dell’amianto è stata recentemente implicata anche nella patogenesi delle leucemie acute. Alcuni studi, infatti, hanno incontrovertibilmente documentato la presenza significativa di fibre di amianto nel midollo osseo di soggetti leucemici con storia di esposizione alla sostanza.
Una attenta e critica analisi retrospettiva dell’attività  di servizio del -OMISSIS-, che ha, peraltro, trovato conferma di oggettivazione causale in un esauriente carteggio documentale esibitomi dall’interessato, ha consentito, infine, di individuare un percorso lavorativo particolarmente usurante e stressogeno, che, come una copiosa e moderna letteratura scientifica ha dimostrato, può aver determinato una modificazione della sua omeostasi psico-fisica, una alterata condizione che rappresenta la fase finale della sindrome generale di adattamento in situazioni croniche di stress.
In questa fase le capacità  e le risorse di reazione dell’organismo risultano esaurite, dopo la iniziale fase di allarme e la lunga fase di resistenza, queste caratterizzate, in condizioni normali, da un complesso complementare ed equilibrato di reazioni comportamentali e biologiche, attuate dall’azione di mediatori chimici e mediatori allostatici (quali, ormoni cortico e medullo – surrenalici, neurotrasmettitori, citochine, etc.), che, agendo sui recettori dei vari tessuti del sistema regolatorio dell’organismo, inducono quelle reazioni “adatte” al nuovo assetto psichico, metabolico, immunitario e cardiovascolare dell’organismo, quasi finalizzate alla neutralizzazione dell’agente stressante.
Proprio nella fase finale della sindrome generale da adattamento è stata ampiamente documentata in letteratura la possibilità  di un vulnus delle difese immunitarie con conseguente minore capacità  dell’organismo di rispondere agli attacchi delle noxae patogene, anche quelle intrinsecamente dotate di potere cancerogeno.
Lo studio dei rapporti tra stati emozionali e genesi dei tumori è stato per molti anni trascurato dalla psicosomatica tradizionale, il cancro essendo stato sempre considerato come una malattia somatica per eccellenza, causata da determinanti di natura biologica, chimico fisica non collegabili a modificazione di stato funzione del sistema nervoso centrale.
Questo approccio strettamente somatico si andato parzialmente modificando e sono apparsi nella letteratura internazionale studi sempre più numerosi sui possibili rapporti tra psiche e cancro. Sarebbe erroneo pensare che i fattori emozionali possano essere considerati come determinanti fondamentali dell’oncogenesi, ma possiamo certamente attenderci che essi, in un modello di interpretazione multifattoriale della malattia somatica, siamo responsabili almeno di una parte della varianza etiopatogenetica della malattia.
Se a quanto detto aggiungiamo anche la documentata esposizione professione del -OMISSIS- alle onde elettromagnetiche a partenza dai radar presenti nelle sedi in cui ha prestato servizio e le conseguenze sul suo assetto immunitario delle multiple vaccinazioni alle quali è stato obbligatoriamente sottoposto nel corso degli anni, ricaviamo un quadro multifattoriale di elementi che agendo sia direttamente, come riconosciuti elementi oncogeni, sia indirettamente per la loro azione di indebolimento delle difese immunitarie del soggetto, possono aver assunto, nel loro insieme, un ruolo determinante nella insorgenza della malattia neoplastica.
Da un punto di vista medico-legale assurge a dignità  di causa quell’antecedente, di interesse e valore giuridico, dal quale dipende (in concorso di altri fattori o non) l’avverarsi della modificazione peggiorativa della persona.
In altre parole “… le concause di lesione o di invalidità  al servizio devono risultare tali che senza il loro intervento non si sarebbe determinata la denunciata menomazione dell’integrità  psico-fisica nella sua specifica natura e entità : il servizio prestato deve, quindi, portare un quid novi e un quid pluris rispetto alla consueta insorgenza e progressione della infermità ” (Castrica, Bollino – I trattamenti pensionistici privilegiati – Giuffrè Ed.).
La concausa efficiente, dunque, si configura come l’antecedente causale che dispiega preminente forza nel determinismo dell’evento, ovvero, pur essendo quantitativamente non significativa, da un punto di vista qualitativo e/o modale agisce in maniera da influire in modo sensibile sul fatto conseguente: di qui il valore particolare che assume rispetto alle altre concause.
Nel caso del -OMISSIS- la convinzione che la malattia “Leucemia linfoblastica acuta” debba trovare riconoscimento di dipendenza da causa di servizio, nasce proprio da tale percorso valutativo, che ha consentito di rilevare la sussistenza di un rischio specifico, che sotto il profilo concausale efficiente e determinante assume in questo caso primario valore giuridico. ¦».
In particolare il consulente tecnico di parte ha evidenziato la specifica tipologia di attività  lavorativa svolta dall’interessato ed i rischi specifici connessi, fattori per nulla oggetto di considerazione da parte dell’impugnato decreto e del presupposto parere del Comitato di Verifica.
Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende l’accoglimento del ricorso e, per l’effetto, l’annullamento degli atti impugnati nei sensi di cui in motivazione.
Ogni altra censura formulata da parte ricorrente resta assorbita.
In considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all’oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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